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IL PARLAMENTO
È l'organo costituzionale titolare della funzione legislativa. La legislazione italiana prevede un bicameralismo perfetto. Il parlamento è infatti composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA
630 membri 315 membri + senatori a vita (nominati dal
Presidente della Repubblica massimo 5 + di
Diritto)
Sede a Montecitorio Sede a Palazzo Madama
Elettorato attivo: 18 anni Elettorato attivo: 25 anni
Elettorato passivo: 25 anni Elettorato passivo: 40 anni
La durata è per entrambe di 5 anni e sono elette a suffragio universale diretto, sono dotate degli stessi poteri e svolgono le medesime funzioni.
Possono operare in sede comune in particolari casi come:
Elezione del Presidente della Repubblica
Giuramento del Presidente della Repubblica
Compilazione della lista dei cittadini tra cui si sorteggiano i giudici aggregati
Elezione di 1/3 dei membri del CSM
Elezione di 1/3 dei giudici costituzionali
Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica
LE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Sono organi NECESSARI di ogni camera che rispecchiano la composizione politica del parlamento, sono:
Speciali: costituite occasionalmente per risolvere questioni di pubblico interesse.
Permanenti: il cui regolamento determina la competenza per materia e possono operare in:
o Sede referenteèesaminano preventivamente i disegni di legge e ne fanno una relazione all'Assemblea.
o Sede deliberanteè procedono direttamente all'approvazione dei disegni di legge.
Commissioni bicamerali miste: sono formate da deputati e senatori per superare il dualismo fra le due assemblee o per l'intervento in materie particolarmente delicate.
GIUNTE PARLAMENTARI
Sono formate dalle forze politiche in relazione alla presenza in parlamento e hanno funzioni consultive ed extralegislative come:
Giunta per il regolamento per esaminare le modifiche al regolamento.
Giunta delle elezioni per controllare la validità dell'elezione.
Giunta per le autorizzazioni a procedere
GRUPPI PARLAMENTARI
Sono associazioni create da deputati e senatori politicamente affini, rappresentano i partiti politici all'interno del Parlamento e vi trasferiscono gli orientamenti.
I deputati entro due giorni dalla prima seduta dopo l'elezione devono dichiarare il gruppo di appartenenza per i senatori i giorni sono tre. Se non c'è alcuna dichiarazione, i politici vengono iscritti nel gruppo misto.
LE PREROGATIVE DELLE CAMERE
Le camere per esercitare le loro funzioni hanno particolari privilegi:
Autonomia regolamentare ciascuna camera deve adottare un proprio regolamento a maggioranza assoluta.
Autonomia finanziaria ciascuna camera deve redigere il proprio bilancio e il consuntivo.
Autonomia amministrativa ciascuna camera provvede all'organizzazione dei propri uffici e all'assunzione del personale.
Giurisdizione domestica i dipendenti delle camere possono fare ricorso solo all'Ufficio di Presidenza della Camera.
Immunità della sede è vietato agli ufficiali e agenti della forza pubblica l'accesso agli edifici delle Camere per compiere atti del proprio ufficio.
Tutela penale punisce il vilipendio e il tentativo di impedire l'operato delle Camere.
LO STATUS DI PARLAMENTARE
Art 67 costituzione è "ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"
Il principio della rappresentanza nazionale è sancito per svincolare il parlamentare dai collegi che lo hanno eletto. Il divieto di mandato imperativo impedisce al parlamentare di accettare incarichi o istruzioni per lo svolgimento delle sue funzioni e garantire l'indipendenza dai partiti politici, economici e sociali.
In passato i partiti facevano spesso firmare le dimissioni con data in bianco oppure si usava la dimissione anticipata del mandato, su semplice richiesta.
LE PREROGATIVE DEI PARLAMENTARI
Non costituiscono privilegi ma strumenti per tutelare la regolarità e l'indipendenza del mandato parlamentare. Tra le prerogative abbiamo:
Immunità penale È consentito:
Sottoporre ad indagine i parlamentari
Arrestare il parlamentare in caso di sentenza irrevocabile
Arrestare il parlamentare se colto nell'atto di commettere un reato con l'obbligo di arresto in fragrante
Non è consentito senza preventiva autorizzazione della Commissione
Sottoporre a perquisizione il parlamentare
Arrestare o privare di libertà personale il parlamentare se non è colto sul fatto
Procedere a intercettazioni
Insindacabilità
I parlamentari non sono chiamati a rispondere delle parole dette e dei voti dati durante l'esercizio delle loro funzioni
Indennità
I parlamentari ricevono un'indennità stabilita per legge, con rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza, per garantire il decoro e l'indipendenza del parlamentare. Ai residenti fuori Roma viene inoltre concessa una diaria e la franchigia ferroviaria.
CESSAZIONE DELL'UFFICIO DI PARLAMENTARE
a. Fine legislatura
b. Dimissioni volontarie, che hanno efficacia da quando vengono accettate dalla camera
c. Decadenza per:
i. Incompatibilità di carica con decadenza automatica (es. elezione a presidente della repubblica)
ii. Viene meno uno dei requisiti di eleggibilità
in. Il parlamentare abdica per un'altra carica in caso di incompatibilità
iv. Ha superato il limite massimo di spesa consentito per un ammontare di almeno il doppio
d. Annullamento dell'elezione
e. Morte
LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE E LA PROROGATIO DEI POTERI
Le camere possono essere sciolte dal presidente della repubblica
3 sono i casi principali:
Le camere non rappresentano più l'ideologia politica del Paese
Impossibile avere una maggioranza stabile
Insanabile conflitto tra le due Assemblee
Le camere non possono essere sciolte nel semestre bianco, ovvero i sei mesi antecedenti l'elezione del presidente della Repubblica, salvo che coincidano con la scadenza del mandato delle camere.
La PROROGATIO consiste nella sopravvivenza momentanea delle camere nell'attesa della nuova formazione. Non è da confondere con la PROROGA che è la sopravvivenza del parlamento a tempo indeterminato tramite una legge, concesso solo in caso di guerra.
LA FUNZIONE LEGISLATIVA
È la funzione prevalente e tipica del parlamento
Si diversifica nelle seguenti fasi:
Iniziativa
Deliberativa
Del controllo
Della comunicazione
INIZIATIVA
È la presentazione di un progetto di legge ad una delle due camere. Titolari del potere di iniziativa legislativa sono il governo, i parlamentari, il corpo elettorale, il CNEL e i consigli regionali.
L'iniziativa governativa è la più importante e si esercita con la presentazione di disegni di legge. Al governo è riservata l'iniziativa di alcune leggi, come quella di bilancio, la rettifica dei trattati internazionali e di conversione dei decreti legge.
Ciascun parlamentare può presentare una legge alla camera cui appartiene (iniziativa parlamentare)
Altro organo competente è il CNEL
Presentazione di un progetto di legge da 50.000 elettori (iniziativa popolare)
L'iniziativa dei consigli regionali è limitata alle proposte per la modifica delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province.
Tutti i soggetti che hanno iniziativa di legge possono ritirare il progetto prima che questi venga approvato da una delle due camere. Ciascun membro del parlamento può ripresentarlo.
Al termine della legislatura i progetti non esaminati cadono, se risultano già approvati da una camera vengono esaminati entro i primi sei mesi, beneficiando di un procedimento accelerato.
ISTRUTTORIA
È condotta dalle commissioni legislative permanenti in sede referente, che hanno il compito di esaminare i progetti di legge e riferire su di essi con una relazione dell'Assemblea, che è obbligatoria. Se ci sono diversi pareri si può scegliere il più valido oppure si fanno confluire tutti in un testo unico.
La commissione prepara poi una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.
APPROVAZIONE
Può seguire 3 diversi procedimenti
ORDINARIO obbligatorio per i progetti di legge costituzionali, elettorali, di delegazione legislativa, riguardo la modifica di trattati internazionali, approvazione bilanci e consuntivi. In primis avviene un esame preparatorio con la Commissione, poi la relazione viene presentata in Assemblea e avviene la discussione in aula. I singoli articoli vengono poi discussi e votati. Si sottopone poi la legge al voto finale. La votazione finale avviene a scrutinio palese.
DELIBERANTE tutte le fasi passano in Commissione permanente per materia che agisce in sede deliberante
REDIGENTE non è previsto dalla costituzione. È un procedimento intermedio tra l'ordinario e il deliberante.
La legge deve essere approvata nello stesso testo dalle due camere. Il procedimento non deve essere il medesimo per le due camere. Se al progetto vengono aggiunti emendamenti deve ripassare dall'altra camera. Per evitare il protrarsi di questo procedimento "navetta" il riesame viene limitato ai soli articoli emendati.
INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA PROMULGAZIONE
Una volta approvata da entrambe le camere la legge deve superare la fase d'integrazione dell'efficacia.
Il Presidente della Repubblica deve promulgare la legge entro un mese dall'approvazione. Se le camere ne dichiarano l'urgenza la legge è promulgata in un tempo minore.
Il Presidente della Repubblica deve controllare la legittimità costituzionale e formale della legge approvata. (formale: procedura sostanziale: contrasto con la costituzione)
Se il Presidente rileva un vizio nel testo può rinviarlo alle camere per un riesame.
Il Guardasigilli (ministro della Giustizia) deve accertare che l'atto non registri irregolarità formali, apponendo il proprio visto sull'atto.
PUBBLICAZIONE E ENTRATA IN VIGORE
La Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rappresenta la comunicazione della legge ai destinatari. Dopo la vacatio legis (solito 15 giorni) la legge entra in vigore, tranne in particolari casi.
LE LEGGI DI AMNISTIA E INDULTO
L'Amnistia è un provvedimento di collettività che comporta l'annullazione di tutti i reati di un determinato tipo.
L'Indulto consiste invece in una riduzione della pena da scontare.
L'amnistia cancella il reato, l'indulto cancella solo la pena.
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
La Costituzione è rigida. È necessario un procedimento di revisione costituzionale. Il procedimento è dettato dall'articolo 138 della Costituzione.
La legge di revisione incide sul testo costituzionale, sostituendo o abrogando le disposizioni in esso contenute. Le leggi costituzionali si limitano a derogare una norma costituzionale, senza modificarla in definitiva.
Relativamente alla fase preparatoria non è ammessa l'iniziativa del CNEL.
Per la fase COSTITUTIVA non è ammessa la fase deliberante delle commissioni.
Sono inoltre richieste due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. Nella seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta. Sia la Camera sia il Senato devono approvare 2 volte il testo. Se nella seconda votazione la maggioranza è stata superiore ad i 2/3 il Capo dello Stato provvede alla promulgazione e la legge viene pubblicata. se la legge è approvata con la maggioranza assoluta il procedimento continua.
Il progetto subisce una pubblica zio ne anomala. Entro 3 mesi dalla pubblicazione 1/5 della Camera, 500.000 elettori o 5 consigli regionali possono chiedere che la legge sia sottoposta a referendum popolare.
Se entro i tre mesi non c'è proposta, il Presidente della Repubblica promulga la legge che entra in vigore.
Se il referendum è positivo il Presidente della Repubblica la legge viene pubblicata. Se il referendum è sfavorevole la legge non viene ad esistenza. Non c'è il quorum costitutivo.
LE ALTRE FUNZIONI DEL PARLAMENTO
La funzione di indirizzo e controllo politico: determinazione dei fini e dei mezzi
L'interrogazione: domanda rivolta da un parlamento al governo o ad un ministro circa la conoscenza di una determinata situazione
L'interpellanza: domanda rivolta per iscritto a un parlamentare per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta politica tenuta rispetto a una data questione.
Inchiesta parlamentare: indagine disposta dalle camere per acquisire elementi necessari.
Le indagini conoscitive: dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili.
Le udienza legislative: svolte nel corso di un procedimento legislativo per ricavare notizie utili all'esame ponderato dal disegno di legge
La mozione: richiesta di procedere alla discussione e votazione di un determinato oggetto in seguito a un'interpellanza
La risoluzione: può chiudere un dibattito provocato da una mozione
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