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IL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI IN ITALIA
L’art. 24 c.3 della Cost. sancisce il diritto dei non abbienti a vedersi concessi i mezzi necessari per difendersi innanzi a ogni giurisdizione. Fino a venticinque anni fa il legislatore aveva creduto di dare attuazione al dettato costituzionale con un unico istituto: il gratuito patrocinio. Nel ’73 nacque l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, prima valido solo per le cause di lavoro, di previdenza e per quelle assistenziali, poi esteso dall’83 ai procedimenti di adozione e affidamento dei minori e dal ’90 esteso anche al processo penale e a quello civile per il risarcimento del danno derivante da reato.
La mancata estensione del nuovo istituto al processo civile fa supporre che si debba ritenere ancora sussistente il vecchio istituto del gratuito patrocinio anche se scarsamente applicato e soprattutto considerato da più parti obsoleto e inadeguato. Oggi, a seguito del fallimento del nuovo istituto nell’ambito del processo del lavoro ci si chiede se non vi debba essere una rivalutazione del gratuito patrocino che tanto stava a cuore all’illustre Mortara.
Innanzi tutto dobbiamo soffermarci sul concetto di non abbiente. Secondo la cassazione non abbienza significa difficoltà nel sostenere le spese del giudizio.
Tale tesi per parte della dottrina è risultata riduttiva in quanto l’abbienza va valutata non in relazione ad un bisogno specifico, ma ad un’insufficienza generale dei mezzi per poter vivere decorosamente.
Secondo Pizzorusso non abbienti sono tutti coloro che non anno mezzi di fortuna al di fuori del reddito di lavoro.
Tale impostazione del problema è errata perché, se pure costituisce di fatto un tentativo di demarcazione tra abbienti e non abbienti di fatto no risolve il problema. Un pensionato che possiede una casa e una pensione di 300 € al mese, pur essendo dotato di mezzi di fortuna al di fuori del reddito da lavoro (o della pensione) in realtà è senza dubbio molto meno abbiente di un magistrato che non possiede casa; un contrabbandiere è ufficialmente nullatenente ma di fatto può possedere miliardi.
Altra tesi, questa volta più rilevante, ritiene che la non abbienza è frutto di un rapporto tra capacità economica di un soggetto e il costo necessario per poter usufruire del servizio legale.
Detto ciò notiamo il carattere relativo del concetto di non abbienza che dipende dalle possibilità economiche e dal costo del giudizio, constatazione che di fatto da ragione alla cassazione. Il problema è che si rischia così di considerare non abbienti anche persone ricchissime.
Altro fattore da considerare è il costo del processo. Nel processo civile bisogna distinguere le spese per gli atti processuali da quelle per ricompensare il difensore.
Le prime sono tenui se raffrontate a quelle di altri paesi ed è facilmente calcolabile. Le cause di lavoro e quelle di divorzio non comportano alcuna spesa.
Per gli onorari del difensore si pone il problema: salvo alcuni casi le parti devono essere assistite in giudizio da un avv. che essendo un libero professionista richiede un onorario lungi dall’essere fisso. Seppure è prevista una variazione degli onorari da un minimo a un massimo, il minimo è inderogabile, mentre il massimo può essere abbondantemente sorpassato. Vi è poi la regola che stabilisce che nel corso del procedimento ciascuna parte sostenga la propria parte di spese fino alla sentenza. Infatti il soccombente è poi tenuto a rimborsare le spese e gli onorari al vincitore. Ciò avviene nel caso in cui il giudice non ritenga di dover compensare le spese tra le parti. ½ è poi la distrazione che si ha nel caso in cui il difensore abbia sostenuto le spese in vece della parte in tal caso questo può chiedere al giudice che nella sentenza la condanna della controparte alle spese sia fatta in suo favore.
Il problema si pone più nel processo penale che in quello civile poiché è raro che un non abbiente si trovi ad essere parte di una causa e se pure ciò accade può benissimo non costituirsi in giudizio e non difendersi visto che non ha nulla da perdere. Il problema si potrebbe porre se il potenziale attore fosse un povero ma essendo tale avrebbe pochi diritti patrimoniali da far valere in giudizio, se poi si considera che le cause in cui potrebbe avere interesse sono soprattutto quelle previdenziali, assistenziali e di lavoro e se si considera che tali cause sono prevalentemente gratuite allora notiamo come il problema nel civile è quasi irrilevante.
Il problema è concreto nel penale per vari motivi:
quanto si è più poveri più si rischia di trovarsi sul banco degli imputati;
il difensore dell’imputato non ha alcuna speranza di vedersi retribuita la propria opera dalla controparte;
in terzo luogo nel processo penale la difesa tecnica è obbligatoria, e non sono ammesse deroghe a tale norma.
Di qui la necessità di garantire di fatto un accurato sistema di difesa dei non abbienti.
Il gratuito patrocinio era considerato dalla legge un ufficio onorifico e obbligatorio della classe degli avv.
La parte che vuole essere ammessa la gratuito patrocinio deve farne domanda con ricorso in carta da bollo ad un’apposita commissione o come accadeva in sede penale al capo della magistratura innanzi ala quale si svolgeva il processo.
Le commissioni di gratuito patrocinio sono istituite presso i tribunali le corti d’appello e la corte di cassazione. Esse sono composte da un giudice, un pm e un avvocato.
In civile le condizioni, che devono essere accuratamente dimostrate ad opera dell’istante, per essere ammessi al gratuito patrocinio sono:
lo stato di povertà
la probabilità dell’esito favorevole della causa.
Non è ammesso però che entrambe le parti siano ammesse al gratuito patrocinio. Dell’istanza ne viene data comunicazione alla controparte che può ire innanzi alla commissione per contestare la presunta povertà dell’istante.in qualunque stato e grado del procedimento il gratuito patrocinio può essere revocato qualora venga ritenuto insussistente lo stato di povertà.
Lo stato di povertà veniva valutato perciò caso per caso e se ciò da un lato consentiva di evitare che venisse concesso a finti non abbienti, dall’altro non consentiva ancora di individuare una categoria di non abbienti tale da poter ridurre al minimo la discrezionalità delle valutazioni delle commissioni. Un non abbiente per una commissione poteva essere considerato abbiente per un’altra.
Il problema è stato risolto in penale con la legge 217/90 che ha istituito il procedimento a spese dello stato; per il civile si è dovuto aspettare altri 11 anni. È infatti del 2001 la legge 134 che ha esteso l’applicabilità del patrocinio a spese dello stato anche al processo civile fissando il limite per accedervi a 18 milioni annui di reddito. Gli interessati possono ricorrere anche ad un difensore di fiducia e a propri consulenti tecnici e investigatori privati sempre spesati dallo stato. A norma dell’art. 23 della legge 314/2001 il RD 3282/1923 è abrogato a partire dal 1° luglio 2002.
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