diritto |
IL POSSESSO E LA DETENZIONE
Questa lezione ha ad oggetto lo studio della situazione di fatto che si concreta nel possesso.
Il possesso consta di:
corpus possessionis: potere di fatto sulla cosa;
animus possidendi: atteggiamento del soggetto che si comporta con la cosa come se ne fosse il proprietario o se vantasse su di essa un diritto reale.
Si distingue in:
possesso titolato: possesso legittimato da un titolo che giustifichi il potere di fatto esercitato sulla cosa;
possesso non titolato che, invece, non è legittimato da alcun titolo. Potrà essere di buona o mala fede, a seconda che il possessore ignori o meno di ledere un diritto altrui (art. 1147 c.c.).
La ragione della garanzia del possesso, da alcuni negata essendo quest'ultimo una mera situazione di fatto, si giustifica con alcune teorie:
teoria dell'apparenza, che privilegia la tutela di ci appare l'effettivo titolare del bene;
teoria della tutela dell'ordine sociale, che ne ravvisa la necessità per esigenze di ordine pubblico e per la salvaguardia della pace sociale.
La detenzione, invece, consta di: corpus possessionis: potere di fatto sulla cosa; animus detinendi: atteggiamento del soggetto che manifesta l'intendimento di voler disporre della cosa, senza però esercitare su di essa i poteri che spetterebbero al proprietario o al titolare di altri diritti reali; laudatio possessoris: riconoscimento che il
possesso della cosa detenuta è di altri. |
Caratteristiche del possesso:
constitutum possessorium: mutamento del possesso in detenzione;
traditio brevi manu: acquisto del possesso da parte di chi aveva la mera detenzione.
"possesso vale
titolo" quando si tratta
di beni mobili, chi acquista in buona fede da un alienante è
considerato a tutti gli effetti proprietario, purchè sussista un titolo
idoneo al trasferimento del diritto (art. 1153 c.c.).
La difesa del possesso può raggiungersi attraverso le:
Possesso definizione; titolato e non titolato Vicende del possesso: acquisto a titolo originario e a titolo derivativo; interversione nel possesso; presunzione di possesso intermedio e di possesso anteriore; successione ed accessione nel possesso; regola 'possesso vale titolo'. |
Detenzione
Le azioni a difesa del possesso:
|
Il possesso è
a. sinonimo di proprietà
b. un potere di fatto sulla cosa
La detenzione si qualifica dall'altrui possesso.
a. vero
b. falso
L'azione di reintegrazione è un'azione di difesa del possesso?
a. sì
b. no
Si può mutare la detenzione in possesso?
a. sì
b. no
L'usucapione è:
a. Un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso non continuato per un determinato periodo di tempo
b. Un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso continuato per un determinato periodo di tempo
c. Il mutamento della detenzione in possesso
RISPOSTE
B
A
A
A
B
Altre domande
Qual'è la rilevanza della tolleranza (art. 1144 c.c.) nella disciplina
del possesso?
Cosa si intende per 'comunione forzosa del muro'?
Che cosa è la buona fede?
Glossario
A
ABROGAZIONE = cessazione della vigenza di una legge.
ACCORDO = incontro delle volontà delle parti.
ACQUISTO A NON DOMINO = acquisto da persona che in realtà non è proprietaria, né vanta un diritto reale sul bene oggetto dell'acquisto stesso.
ASSENZA = scomparsa della persona fisica, protratta per due anni.
ATTI EMULATIVI = atti che il proprietario compie al fine unico di recare molestie o nuocere ad altri (art. 833 c.c.).
B
BENE = qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.) e che quindi arrechi utilità agli uomini e sia suscettibile di appropriazione (res in commercium).
BUONA FEDE = ignoranza di ledere il diritto altrui.
C
CAPACITA' DI AGIRE = è la capacità della persona di compiere atti rilevanti per il diritto (art. 2 c.c.).
CAPACITA' GIURIDICA = capacità di essere titolari di diritti e doveri (art. 1 c.c.), che si acquista, in via generale, dalla nascita. Si perde solamente con la morte (art. 22 Cost.), intesa, ex L. 29.2.93 n. 578, come 'cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo'.
CODICE CIVILE = complesso delle norme che disciplina il diritto civile e il diritto commerciale. Esso è stato approvato con il regio decreto 16.3.1942, n. 262 (e successivamente modificato); consta di 6 libri, ciascuno dei quali ripartiti in titoli. Questi ultimi sono a loro volta composti di capi, talvolta divisi in sezioni. E' quindi nelle sezioni che vi sono gli articoli, per un totale di 2969.
COMUNIONE = più persone (i c.d. 'comunisti') sono contitolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sul medesimo bene (art. 1100 c.c.).
CONFESSIONE = dichiarazione fatta di una parte di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.).
D
DECADENZA = perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del compimento di una determinato atto o di una determinata attività. Può essere stabilita dalla legge (decadenza legale), oppure dalle parti (decadenza negoziale/contrattuale).
DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA = modo d acquisto a titolo originario della servitù, in virtù del quale, una volta provato che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti in precedenza da un unico proprietario, che ha lasciato le cose in uno stato dal quale risulta la servitù, si costituisce di diritto una servitù a favore di uno e a carico dell'altro (art. 1062 c.c.).
DETENZIONE = potere di fatto sulla cosa, che deriva e trova giustificazione nel possesso altrui. Tuttavia, tale potere non è caratterizzato dalla pretesa della titolarità di un diritto reale sul bene (art. 1140.2 c.c.).
DIFFAMAZIONE = offesa (scritta o verbale) dell'altrui reputazione, a mezzo di comunicazione ad una o più persone.
DIMORA = luogo del temporaneo soggiorno della persona.
DIRITTO DI ABITAZIONE = diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.).
DIRITTO DI SUPERFICIE = diritto che consiste nella proprietà di un fabbricato costruito sul suolo altrui (è il vero e proprio 'ius aedificandum') oppure nell'alienazione, da parte di un soggetto titolare di un fondo e di un fabbricato su questo costruito, della proprietà del fabbricato, separatamente da quella del fondo (art. 952 c.c.).
DIRITTO D'USO = diritto di servirsi di una cosa, unito alla possibilità di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 c.c.).
DIRITTO OGGETTIVO = (norma agendi) è l'insieme delle norme disciplinanti in astratto la condotta degli individui.
DIRITTO PUBBLICO = ramo del diritto che disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i rapporti in cui una parte sia lo Stato, cui la legge espressamente conferisce una condizione di maggiore autorità rispetto alle altre).
DIRITTO PRIVATO = regola i rapporti giuridici fra gli individui, l'organizzazione e l'attività degli enti privati, nonchè i rapporti fra i privati e lo Stato, laddove a quest'ultimo non sia riconosciuto un potere di supremazia.
DIRITTI REALI = diritti che garantiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Sono tipici, in quanto tassativamente previsti ed elencati dal legislatore. Si caratterizzano per il c.d. diritto di seguito, che esprime l'immediato collegamento fra il diritto stesso e la cosa, cosicchè il titolare può perseguire la cosa presso qualunque soggetto si trovi.
DOMICILIO = luogo degli affari e degli interessi della persona (art. 43.1.c.c.: c.d. domicilio generale). Può essere speciale (per determinati atti o affari; art. 47 c.c.), oppure necessario (per i minori e per gli interdetti; art. 45 c.c.)
E
EFFICACIA = capacità di un atto o di un fatto di avere 'effetti giuridici' che siano in grado di modificare la 'realtà giuridica'.
ENFITEUSI = diritto di godimento di un fondo, concesso dal proprietario del fondo ad un soggetto (c.d. 'enfiteuta') con l'obbligo di migliorarlo e di are un canone periodico (sotto forma di denaro o di prodotti naturali) (art. 960 c.c.).
ESTRINSECO = l'atto pubblico fa piena prova -fino a querela di falso- della provenienza delle dichiarazioni rese davanti al P.U., ma non anche della veridicità delle stesse (c.d. INTRINSECO).
F
FAMIGLIA = secondo l'art. 2 Cost. è la formazione sociale in cui l'uomo svolge la sua personalità, nonché (art. 29 Cost.) una società naturale fondata sul matrimonio.
FRUTTI = prodotti dei beni capitali. Si distinguono in naturali (derivano direttamente e periodicamente da un altro bene -indipendentemente dall'opera dell'uomo- e ne fanno parte fino alla separazione; art. 820.1 c.c.) e civili (derivano indirettamente da un altro bene, come corrispettivo del godimento che viene concesso. Si acquistano giornalmente, in ragione della durata del diritto; art. 820.3 c.c.).
G
GIURAMENTO = dichiarazione di una parte su argomenti o fatti a sé favorevoli, rilevanti per la decisione (art. 2736 c.c.). Può essere richiesto dall'altra parte (giuramento decisorio) oppure dal giudice (giuramento suppletorio).
I
IMMISSIONI = proazioni di fumo, calore, rumori, e scuotimenti provenienti dal fondo del vicino (art. 844 c.c.).
INGIURIA = offesa (scritta o verbale) della valutazione che il singolo individuo ha del proprio valore sociale.
L
LUCI = aperture del muro, che consentono il passaggio di aria e luce, ma non di affacciarsi nel fondo vicino.
M
MORTE PRESUNTA = scomparsa della persona fisica protratta per dieci anni.
N
NORMA GIURIDICA = precetto generale ed astratto, rivolto ai componenti di un ordinamento giuridico, col quale è imposta una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione. Si caratterizza per la generalità.
P
PATRIMONIO = insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, che fanno capo ad una persona e che sono suscettibili di valutazione economica.
PERSONA FISICA = il singolo soggetto, l'uomo, l'individuo.
PERSONA GIURIDICA = complesso organizzato di persone fisiche, dotato di riconoscimento formale ed avente come scopo il raggiungimento di un determinato fine.
POSSESSO = potere di fatto sulla cosa, che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (possesso vero e proprio) o di altro diritto reale (quasi possesso) (art. 1140.1 c.c.).
PRELEGGI = (dette anche 'disposizioni sulla legge in generale' o 'disposizioni preliminari') sono disposizioni premesse al codice civile, che però riguardano l'intero sistema giuridico italiano. Sono 31 articoli raccolti in due gruppi (rispettivamente riguardanti le fonti del diritto e i criteri di applicazione della legge).
PROPRIETA' = diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832 c.c.).
PRESCRIZIONE = perdita di un diritto soggettivo a causa dell'inerzia o del mancato uso da parte del titolare per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge.
PRESUNZIONI = (art. 2727 c.c.) sono operazioni logiche, tramite le quali la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzione semplice) risalgono da un fatto noto ad uno ignoto. In quest'ultima ipotesi il giudice potrà ammetterle, purchè gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).
PRINCIPIO DISPOSITIVO = nel processo civile la decisione del giudice si fonda sulle prove prodotte dalle parti.
PRINCIPIO DELLA
PREVALENZA =
attrazione nell'orbita della cosa principale delle cose accessorie (accessorium
cedit principale).
PUBBLICAZIONI = atto affisso per otto giorni consecutivi alla porta della casa comunale dei comuni di residenza dei futuri coniugi in cui sono indicate le generalità di costoro e il luogo delle nozze.
R
RAPPORTO GIURIDICO = qualsiasi relazione interpersonale regolata dal diritto.
RESIDENZA = luogo dell'abituale dimora della persona (art. 43.2 c.c.).
Torna all'inizio
S
SSA = allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio, senza che vi abbia più fatto ritorno e dato di sè notizie.
SERVITÙ PREDIALI = consistono nel peso imposto su di un fondo, al fine precipuo di recare un'utilità oggettiva ad un fondo contiguo, di proprietario diverso (art. 1027 c.c.).
SINALLAGMA = vincolo di corrispondenza fra le reciproche obbligazioni.
T
TESTIMONIANZA = dichiarazione di soggetti estranei alla causa, su fatti controversi di quest'ultima, dei quali abbiamo a qualsiasi titolo conoscenza (art. 2721 c.c.).
TESORO = cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di esserne il proprietario (art. 932.1 c.c.).
U
USUFRUTTO = diritto di godere della cosa altrui, rispettandone la destinazione economica e traendo (per quanto previsto) dalla cosa stessa ogni utilità (art. 981 c.c.).
UNIVERSALITA' = insieme di beni mobili che appartengono ad un unico proprietario e hanno una destinazione unitaria (art. 816 c.c.). I singoli beni che costituiscono l'universalità possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
USUCAPIONE = modo di acquisto della proprietà o di altri diritti di godimento per effetto del possesso (continuato, non violento, non clandestino) del bene protratto per un certo periodo di tempo.
V
VEDUTE = aperture che consentono il passaggio di aria e luce, nonché di affacciarsi, orizzontalmente e obliquamente, nel fondo vicino.
VACATIO LEGIS = periodo di tempo che deve necessariamente trascorrere dopo la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, affinché i destinatari ne possano venire a conoscenza. Trascorso questo periodo (che, salvo eccezioni, è di quindici giorni), la legge si presume essere conosciuta da tutti (ignorantia legis non excusat).
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