Il possesso è un concetto distinto da
quello di proprietà, perché non indica l'appartenenza giuridica di una
cosa al possessore, ma solo il fatto che una persona si trovi ad averne la
disponibilità, indipendentemente dalla circostanza che abbia o no il
diritto di farlo.
Il possesso è il potere sulla cosa
che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della
proprietà o di altro diritto reale, art. 1140. È il potere di
fatto sulla cosa, la sua manifestazione.
Tutto quello che importa è che una persona
si comporti di fatto come si comporterebbe il titolare di un diritto.
Al possesso sono collegati due ordini di effetti:
azioni possessorieà sistema di protezione dello stato di fatto
esistente contro spoliazioni, turbative e molestie;
acquisto a titolo originario à
possibilità di trasformare la situazione di possesso senza diritto nella
titolarità del diritto corrispondente (usucapione o caso dell'art. 1153àacquisto in buona fede).
Il possesso è tutelato per due ragioni:
difficoltà della prova della
proprietà e degli altri diritti reali;
interesse generale ad attribuire una certa forza
allo stato di fatto.
In ogni caso in cui scoppia una lite si da rilievo
- in via immediata ma provvisoria - allo stato di fatto, e se ne
consente il ripristino o la protezione attraverso l'azione possessoria, rinviando ad altra sede (azione petitoria)
la questione relativa al diritto dei due litiganti.
La fattispecie del possesso investe il possessore
di un potere giuridico: quello di agire per la difesa dello stato di fatto.
Si ha possesso solo se:
il controllo o l'uso della cosa non deriva solo
dalla benevola tolleranza del proprietario; la tolleranza non crea possesso;
colui che tiene o utilizza la cosa si comporta
come se fosse il titolare del diritto (animus e corpus). Si studia la condotta
del possessore per vedere se riconosce un potere altrui sulla cosa o se si
comporta come titolare del diritto.
La detenzione, che differisce dal possesso,
è il potere di fatto sulla cosa di chi la tiene e la utilizza
riconoscendo un diritto altrui (corpus ma non animus). Come il caso in cui
presto la macchina a un mio amico che diviene detentore.
La detenzione non può mutarsi in possesso
per la pura volontà del detentore; se non c'è un oggettivo
cambiamento della situazione occorre un atto di opposizione, con cui il
detentore da segno di non riconoscere un potere altrui.
Quanto alla prova l'art.1141 dispone che il
possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto: occorre invece
provare che ha cominciato a esercitarlo come detenzione, e se questa prova
esiste la posizione del soggetto rimane quella di detentore fino al mutamento
oggettivo sopra indicato.
Il titolare di un diritto reale limitato
può mutare il suo possesso in possesso a titolo di proprietàcompiendo atti di opposizione contro il
potere del proprietario: questo mutamento si chiama interversione del
possesso.(art.1164)
Ad esempio: una persona
che possiede a titolo di usufrutto un terreno e che cerca di mutare la
condizione possedendolo a titolo di proprietà.
Il possesso si acquista:
in modo originarioàapprensione (per
impossessamento d'iniziativa di chi diviene possessore);
in modo derivativoàconsegna
(anche simbolica come per le chiavi, documenti, etc.).
L'acquisto derivativo del possesso può
realizzarsi anche senza la consegna in 2 casi:
traditio brevi manuà l'acquirente è già
detentore e diviene possessore (da affitto poi compro);
costituto possessorioà chi cede il possesso conserva la detenzione della
cosa (colui che tiene presso di se la cosa venduta).
Altre regole:
si presume il possesso intermedio se la persona ha
posseduto in tempo più remoto;
si presume che il possesso cominci dall'eventuale
data del titolo;
è possessore di buona fede (soggettiva,
cioè ignorando la cosa in modo incolpevole) colui che possiede ignorando
di ledere l'altrui diritto;
il possessore di buona fede ha il diritto di
appropriarsi dei frutti;
la persona cui è alienato un bene mobile ne
acquista la proprietà anche se l'alienante non è proprietario se
(art.1153):
l'acquisto del possesso avviene in buona fede;
vi è un titolo astrattamente idoneo
(cioè deve essere valido) a trasferire la proprietà.
Questa regola non si
applica alle universalità e ai beni mobili registrati (art.1156).
Titolo astrattamente idoneo: con titolo si intende
un atto giuridico (compravendita, donazione, dazione in amento, . ); con
astrattamente idoneo si intende un atto valido (no nullo, annullabile o rescindibile).
In altre parole l'acquisto del possesso in buona fede non sana i vizi dell'atto
(come l'incapacità dell'alienante o un suo errore) ma solo il difetto di
legittimazione.
La priorità di acquisto del possesso di
buona fede risolve anche il conflitto tra due aventi causa dallo stesso autore
(art.1155).
Usucapione: effetto del possesso
prolungato se pacifico (non violento) , pubblico (non clandestino), continuato
ed ininterrotto.
Il termine ordinario è di 20 anni ma se
c'è buona fede, un titolo idoneo a trasferire la proprietà e la
trascrizione dell'atto il termine di abbassa a 10 anni per gli immobili e a 3
anni per i beni mobili registrati. Tutti i diritti reali possono essere
acquistati per usucapione.