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IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI

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IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI

Stato liberale (dopo lo Stato assoluto). Obbligatorio il richiamo a Montesqieu ( "Esprit des lois", 1748); individua il tipo ideale di forma di governo, quella in cui le principali funzioni dello Stato sono assegnate a organi distinti, in posizione di interdipendenza e parità (contrapposizione dialettica e controllo reciproco).

Quindi, le tre funzioni statali: LEGISLATIVA, GIURISDIZIONALE, ESECUTIVA.

Nella Costituzione italiana manca un espresso richiamo alla SEPARAZIONE dei poteri. In realtà, tale principio è presupposto (vedi gli articoli 70 e 76; articoli 102 e 104) .

Implicita l'accettazione del principio della SEPARAZIONE DEI POTERI da disposizioni che impongono determinate incompatibilità (art. 104, ultimo comma e art. 135, sesto comma della Costituzione); o che riservano all'organo stesso la competenza a giudicare della propria legittima costituzione (art. 66 della Costituzione ); o che vietano a un potere di influire sullo status soggettivo degli appartenenti a un altro potere (vedi art. 107, primo comma della Costituzione).



Poi, la regola generale del RISPETTO del GIUDICATO, che preclude al legislatore di incidere sulle decisioni ormai definitive, pronunciate dai magistrati. PRINCIPIO DELLA INTEGRAZIONE DEI POTERI, che tempera quello della separazione. (Esempio, la promulgazione delle leggi da parte del Presidente della Repubblica).

L'attività normativa è svolta anche dal Governo (con i decreti legge, con i decreti legislativi, con i decreti di attuazione degli Statuti delle Regioni a autonomia speciale;) e dal corpo elettorale (mediante il referendum abrogativo).

Attività giurisdizionale: competenza del Parlamento quando mette in stato di accusa il Presidente della Repubblica (art. 90); o giudica, sempre il Parlamento, dei titoli di ammissione dei suoi componenti (art. 66 ).

Attività amministrativa: del potere legislativo: per la nomina degli impiegati alle Camere di organi di rilevanza costituzionale (Consiglio Superiore della magistratura e Corte dei Conti); dell'ordine giudiziario, (art. 105).





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