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IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
Il primo comma dell'art.3 Cost. stabilisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso,di razza,di lingua,di religione,di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali."Questo è il principio di uguaglianza formale che costituisce la regola dello stato di diritto.I destinatari dell'articolo non sono solo i cittadini bensì anche gli apolidi e gli stranieri.Nel caso la legge disponesse discriminazioni,la Corte Costituzionale dichiarerebbe la legge incostituzionale e l'annullerebbe.L'art.3 non vieta però ogni forma di discriminazione,ma solo le discriminazioni irrazionali,essendo la stessa Costituzione,ad es.nell'art.6 sulle minoranze linguistiche,ad applicare delle discriminazioni in favore delle situazioni più deboli.L'uguaglianza formale non implica dunque il medesimo trattamento per tutti,ma il medesimo trattamento per situazioni uguali,e un trattamento differenziato per situazioni differenti fra loro.
Il fatto che tutti siano uguali davanti alla legge,che tutti godano di pari dignità sociale e che il legislatore non possa adottare misure discriminatorie,non assicura però che i cittadini siano posti su un livello di parità assoluta. ½ sono infatti differenze dovute a situazioni socio-economiche.Il principio di uguaglianza formale resterebbe una mera enunciazione teorica se non fosse integrato dall'impegno pratico dello stato nel creare le condizioni di un'uguaglianza sostanziale. Il secondo comma dell'art.3 Cost. affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale affinché tutti i cittadini siano posti inizialmente su un piano di sostanziale parità e godano delle medesime utilità sociali,delle medesime possibilità di sviluppare a pieno la propria persona e di partecipare alla gestione del paese.
Il principio di ragionevolezza,che tiene in equilibrio i prinicipi di uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, esige che le disposizioni normative siano adeguate rispetto al fine perseguito dalla legge stessa.Si ha violazione della ragionevolezza quando un trattamento discriminatorio sia in contraddizione con il pubblico interesse perseguito.Il principio costituisce dunque un limite al potere discrezionale del legislatore limitandone l'arbitrarietà. La verifica della ragionevolezza di una legge comporta l'indagine sui suoi presupposto di fatto,la valutazione della congruenza tra mezzi e fini,l'accertamento degli stessi fini.Nel caso si accerti l'iiragionevolezza di una legge essa potrà essere abrogata per incostituzionalità.
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