diritto |
|
|||||
IL PRINCIPIO INTERNAZIONALISTICO NELLA Costituzione ITALIANA.
Vedi art. 35, terzo comma
"
Art. 10, secondo comma: "La condizione giuridica dello straniero è regolata dallalegge conformemente alle norme e ai trattati internazionali. "
Art. 10, primo comma, stabilisce che l'ordinamento giuridico nazionale deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute: solo in caso di norme "generalmente riconosciute" si avrà l'adattamento automatico del diritto nazionale a quello internazionale. (Se si tratta di norme patrizie contenute in appositi trattati, occorre una legge di esecuzione o altro atto di adattamento). (Rolla)
CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA. (Rolla)
Art. 10, secondo comma ,riserva di legge relativa; cioè la disciplina dello straniero deve trovare la sua base sostanziale in una legge; riserva di legge non solo relativa, ma anche rinforzata, nel senso che il legislatore non è libero nel fine, ma le sue scelte debbono risultare conformi alle n orme internazionali.
Il legislatore deve, poi, tenere conto delle numerose codificazioni internazionali in tema dei diritti fondamentali che riguardano tutti gli uomini.
Per
a) I cittadini italiani.
b) Gli stranieri che si trovano in Italia.
c) I cittadini italiani che si trovano all'estero per motivi di lavoro (art. 35,ultimo comma).
Alcuni articoli fondamentali della Costituzione tutelano non solo i cittadini, ma tutti gli individui: art. 2, 13, 14, 15, 19, 21,22.
Perplessità articoli. 17 e 18: diritto di riunione e di associazione: non è possibile negarne allo straniero la tutela giuridica (revisione?).
DIRITTO DI ASILO. art. 10, terzo comma della Costituzione: "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. "Riserva assoluta di legge: per tutti coloro che non possono esercitare libertà democratiche; il diritto di asilo termina qualora la situazione del paese di origine sia mutata in senso democratico.
ESTRADIZIONE PASSIVA:
art. 10, quarto comma e 26 ella Costituzione, verso il paese di origine, ESCLUSA per REATI POLITICI, cioè per quei reati che lo straniero ha commesso per opporsi a un regime non democratico. Una sola DEROGA al divieto di estradizione per motivi politici: nel caso di delitti di genocidio.
Vocazione pacifica del nostro ordinamento: art. 11 Costituzione (come art. 26 della Repubblica. Federale tedesca, o il Preambolo della Costituzione francese. art. 11 ripudia (più forte di condanna o di rinuncia) rifiuto definitivo della guerra, valutazione negativa. Guerra, nel significato di tutte le possibili forme di "violenza armata": solo nei casi di LEGITTIMA DIFESA
Ma la crescita degli armamenti, tecnologia altamente sofisticata, armi nucleari, la rapidità rende labile la distinzione tra offesa e difesa. Scarsamente attivabili le procedure dell'art. 78 Costituzione Invece di avere armi nucleari anche nel nostro Paese, bisognerebbe sviluppare una politica estera pacifica volta a impedire che si tenti di risolvere le controversie internazionali con il ricorso alle armi.
Il Parlamento è coinvolto nelle principali scelte di politica estera dello Stato. (art. 80, 78 e 72, quarto comma Costituzione) Le competenze sono: del Presidente della Repubblica, del Governo, del Parlamento.
Repubblica, Governo e Parlamento
a) Presidente della Repubblica: compiti di rappresentanza esterna: art. 78, 8° comma, e di garanzia istituzionale, come espressione dell'unità nazionale, art. 87,primo comma.
b) Governo e Ministro degli Esteri: motore delle relazioni internazionali.
c) Parlamento: decide le scelte di maggior rilievo politico; in pratica DECIDE IL GOVERNO, AGGIRANDO L'OBBLIGO DELL'art. 80 della Costituzione.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta