diritto |
IL RAPPORTO CONIUGALE
RAPPORTI PERSONALI
Con rapporti personali s'intende quell'insieme di diritti e doveri reciproci di natura non patrimoniale derivanti dal matrimonio.
Art.143 : con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Il legislatore,con la riforma del diritto di famiglia del 1975,ha così affermato il principio di eguaglianza tra coniugi,abolendo così la ura dell'uomo e padre come capo famiglia(infatti prima della riforma egli aveva la "potestà maritale" nei confronti della moglie e la "patria potestà" nei confronti dei li,adesso si parla di potestà genitoriale).
Il cognome della moglie : la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze.
ACCORDO SULL'INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E RESIDENZA
Tale principio ha anche modo di manifestarsi nel momento in cui i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo l'esigenza di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.Prima della riforma del 1975,spettava esclusivamente al marito la fissazione della residenza e la moglie era obbligato a seguirlo,mentre oggi la scelta della residenza viene stabilita su accordo dei coniugi.Anche se i coniugi possono concordare di avere la propria dimora abituale in due luoghi diversi purchè si incontrino con regolarità nella residenza dell'uno o dell'altro per conservare l'obbligo di coabitazione.
-cosa s'intende con "accordo sull'indirizzo della vita familiare"?S'intendono tutte le scelte che determinano il modo in cui si dovrà svolgere la vita familiare;
-l'accordo concerne : -accordo sull'indirizzo della vita familiare in generale
-fissazione della residenza
-il tenore di vita
- la misura della contribuzione al menage familiare(qualora entrambi i coniugi abbiano redditi)
-la ripartizione dei ruoli e dei compiti anche casalinghi
-le scelte di tutti i giorni(dalle vacanze alla scuola dei li o all'educazione religiosa o laica di costoro)
-l'accordo(secondo la dottrina prevalente)è un negozio giuridico di diritto familiare a contenuto prevalentemente non patrimoniale :ciò spiega perché il comportamento inadempiente di uno dei coniugi può far sì che venga pronunciata una sentenza di separazione con addebito quando le inadempienze sono talmente numerose e di tale gravità da determinare l'impossibilità per l'altro coniuge di proseguire la vita in comune;
-chi ha il potere di attuare l'indirizzo concordato?:il potere spetta ad ogniuno dei coniugi,ma esclusivamente nei rapporti interni(cioè con rilevanza di fronte
all'altro coniuge)ma non di fronte ai terzi.Infatti:-la giurisprudenza nega che sussista,in deroga al principio di relatività degli effetti contrattuali(art.1372),una generale
solidarietà debitoria dei coniugi per l'adempimento delle obbligazioni assunte separatamente per attuare l'indirizzo di
vita concordato,salvo il caso di spese per li e nei rapporti reciproci di spese mediche(così ad esempio una volta
raggiunto l'accordo con il quale i coniugi hanno deciso di contribuire in maniera equa alle spese,se il marito acquista
per la famiglia un costoso televisore e la moglie prende in locazione una casa al mare,per il amento dell'intero
prezzo,risponderà solo il coniuge contraente,il quale non potrà opporre l'esistenza di un accordo);
-di fronte ai terzi,un coniuge non può rappresentare l'altro in seguito ad un mandato tacito di un coniuge nei confronti
dell'altro.
DISACCORDO
Quando non è possibile pervenire ad un accordo che concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali,su richiesta espressa di entrambi i coniugi,il giudice adotta con un provvedimento non impugnabile,la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze della vita familiare.
DIRITTI
Secondo la parità di diritti e doveri fra i coniugi: -scelta dell'indirizzo della vita familiare;
-scelta della residenza
-attuazione dell'indirizzo concordato
DOVERI
-Fedeltà :comporta non solo l'obbligo di astenersi da rapporti sessuali con terzi,ma anche il divieto di generare li con persona diversa dal coniuge.
-Collaborazione :è un obbligo rivolto verso l'interesse della famiglia e consiste nel cercare di mantenere l'unità e la continuità(es:cooperando al mantenimento e alla istruzione dei li).
-Assistenza morale e materiale :si sostanzia nel reciproco rispetto della responsabilità e delle esigenze di ciascuno.
-Coabitazione :questo obbligo va inteso quale convivenza sotto lo stesso tetto.Sul dubbio che il coniuge sia obbligato giuridicamente a congiungersi carnalmente con il proprio patner e cosa succede in caso di rifiuto,la legge non sa dare una chiara risposta.Il legislatore ha ritenuto di lasciare la massima libertà ai coniugi di regolare i loro rapporti affettivi.Tuttavia il persistente diniego di rapporti sessuali può costituire una delle cause che portano alla separazione,tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
RAPPORTI PATRIMONIALI
Con rapporti personali si intende quell'insieme di diritti e di doveri reciproci di natura patrimoniale derivanti dal matrimonio.I coniugi hanno un preciso obbligo di contribuzione al menage familiare ivi compresi i doveri verso i li :
Contribuzione al menage Doveri verso i li
Si tratta dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di :
che ogni coniuge ha in relazione alla propria sostanza e alla -mantenere(l'obbligo di mantenimento è ben più ampio del mero obbligo alimentare
propria capacità di lavoro professionale o casalingo. e abbraccia qualsiasi esigenza del lio in relazione all'ambiente sociale in cui vive
la famiglia e delle effettive possibilità economiche e di lavoro dei genitori,il tutto
inquadrato nel famoso accordo sull'indirizzo della vita familiare.Il mantenimento è
dovuto fino a che il lio non sia economicamente indipendente,anche se in caso di
bisogno il diritto agli alimenti non incontra limiti temporali.Quando i genitori non
hanno i mezzi sufficienti,gli altri ascendenti legittimi o naturali sono tenuti a fornire ai
genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei
li anche naturali.)
-istruire
-educare
la prole,tenendo conto delle capacità,dell'inclinazione naturale e delle ispirazioni dei
li.Verso i terzi,c'è un vincolo di solidarietà tra coniugi per le obbligazioni che
riguardano i li(es:spese mediche o scolastiche).
Derogabilità
I diritti e i doveri dei coniugi previsti dalla legge per effetto del matrimonio sono inderogabili(in particolare quelli a contenuto patrimoniale).Deriva da ciò la nullità di qualsiasi pattuizione che pone a carico di uno solo dei coniugi tutti gli oneri economici(ogni coniuge è tenuto a contribuire nei limiti del bisogno della famiglia,bisogno che è di volta in volta mutevole).
§§ COMUNIONE DEI BENI
E' il regime patrimoniale legale ordinario tra coniugi,cioè operante in mancanza di una diversa convenzione matrimoniale.Essa è :
-derogabile e non già obbligatoria
-dinamica perché modifica il proprio oggetto ad ogni acquisto di bene non personale
-ha ambito oggettivo ristretto e non già universale(ne sono esclusi i beni personali)
-vincolata perché il singolo coniuge può chiedere la divisione solo dopo il suo scioglimento e non può disporre da solo dei beni pro-quota.
Beni della comunione Beni personali
-gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il -i beni di cui,prima del matrimonio,il coniuge era proprietario,o rispetto ai
Matrimonio(salvo quelli relativi ai beni personali).Gli effetti dell'acquisto quali era titolare di un diritto reale di godimento;
Operano automaticamente,di conseguenza anche se un coniuge ha -i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione
Agito con l'intenzione di non coinvolgere l'altro nei vantaggi derivanti o successione,quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è
Dall'acquisto,quest'ultimo ha comunque diritto a metà della quota specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
Realizzata.L'aquisto può essere sia a titolo originario(tranne l'accessione -i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori
Se l'immobile è costruito sul fondo personale di un coniuge)sia a titolo (indipendentemente dalla provenienza del denaro con il quale è avvenuto
Derivativo.Vi rientrano l'acquisto di beni di 2°grado strumentaqli al l'acquisto);
Successivo arricchimento,quali titoli obbligatori,buoni del tesoro e -i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge,tranne quelli
Anche azioni di società,ma anche gli arricchimenti conseguenti destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
All'adempimento da parte del debitore(amento di somme di denaro, -i beni ottenuti a titolo di risarcimento dei danni,nonché la pensione
Prestazioni di fare un'opera ecc . ).Non vi rientrano i diritti di credito e attinente alla perdita della capacità lavorativa;
Potestativi(in quanto essendo personali e relativi essi escludono l'altro -i beni acquistati con il prezzo del traferimento dei beni personali sopra
Coniuge);elencati o con il loro scambio,purchè ciò sia espressamente dichiarato
-le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, all'atto dell'acquisto;
nonché gli utili e gli incrementi delle aziende appartenenti ad uno solo dei
coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi.Fanno parte della
comunione "de residuo" quei beni personali di ciascun coniuge che non
sono stati consumati al momento dello scioglimento della comunione e
cioè :
-i frutti e i beno propri di ciascun coniuge percepiti e non consumati al
Momento dello scioglimento;
-i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge se non sono stati
Consumati al momento dello scioglimento della comunione.
Amministrazione dei beni
Amministrazione ordinaria Amministrazione straordinaria
L'amministrazione ordinaria della comunione e la rappresentanza Per gli atti di straordinaria amministrazione e per quelli concernenti la concessione o
In giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad l'acquisto di diritti personali di godimento(es: la locazione)e la relativa rappresentanza
Entrambi i coniugi. Processuale,i coniugi devono agire congiuntamente.Sono atti di straordinaria
Sono atti di ordinaria amministrazione,quelli volti alla conservazione amministrazione quelli che incidono sul patrimonio in quanto vi apportano modifiche di
Del patrimonio(es:percepire i frutti). valore considerevole(es:vendita di un immobile).
ECCEZIONI : il coniuge può compiere da solo gli atti per i quali è necessario il
Consenso : -quando l'altro coniuge rifiuta il consenso stesso con riguardo ad un atto
necessario nell'interesse della famiglia o dell'azienda gestita da
entrambi previa autorizzazione del giudice;
-in caso di lontananza o di ulteriore impedimento dell'altro coniuge,sempre
Che non sussista una procura e sempre previa autorizzazione del giudice;
-se l'altro coniuge sia stato escluso dall'amministrazione ad opera del
Giudice,perché minore d'età o impossibilitato ad amministrare o incapace
a farlo;
-se l'altro coniuge sia interdetto e finchè dura l'interdizione.
ANNULLABILITA' : al di fuori di queste ipotesi(le eccezioni)i soli atti di disposizione
Compiuti senza il necessario consenso :
in caso di beni immobili o in caso di beni mobili l'atto non è
beni mobili registrati gli impugnabile,ma il coniuge che ha contratto
atti compiuti sono annullabili deve ricostituire la comunione nello stato in
cui era(es:riacquistare a proprie spese il
bene o uno simile)
L'azione di annullamento può essere proposta entro un anno dalla trascrizione dell'atto
o dalla conoscenza,se precedente.
PROCURA AD UN CONIUGE : l'amministrazione dei beni può essere affidata ad un
coniuge tramite il conferimento di una procura da parte dell'altro coniuge,risultante da
atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
Tutte le eventuali limitazioni al potere di amministrare devono essere inserite in questa
Procura.
Garanzia sui beni
GARANZIA DIRETTA E IMMEDIATA SUI BENI DELLA COMUNIONE : i beni della comunione rispondono in via diretta ed immediata per una serie di obbligazioni che se non adempiute legittimano l'eventuale creditore a rifarsi di questi stessi beni mediante esecuzione forzata.Tali obbligazioni sono tassativamente previste dalla legge:
-tutti i pesi e gli oneri gravanti su beni al momento dell'acquisto;
-tutti i carichi dell'amministrazione(le obbligazioni per amministrare i beni della comunione,es:le eventuali spese sostenute per la manutenzione di un bene in comune);
-le spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei li e di ogni obbligazione contratta dai coniugi nell'interesse della famiglia;
-ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ,pur al di fuori di ogni finalità familiare.
GARANZIA SUSSIDIARIA SUI BENI PERSONALI : quando i beni della comunione non sono più sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti,i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi,ma nella misura della metà del credito,ciò vuol dire che tra i coniugi vi è responsabilità non solidale ma parziale.
GARANZIA SUSSIDIARIA SUI BENI DELLA COMUNIONE : i beni della comunione rispondono in via sussidiaria rispetto ai beni personali fino ad un valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato:
-per le obbligazioni contratte dopo il matrimonio da uno solo dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro;
-per i debiti individuali dei singoli coniugi sorti in seguito ad obbligazioni contratte anche prima del matrimonio;
-per le obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dal singolo coniuge durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.
Scioglimento
La comunione dei beni si scioglie nei seguenti casi :
-dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
-annullamento del matrimonio(anche se pronunciato dal giudice canonico purchè la sentenza sia resa esecutiva);
-scioglimento del matrimonio(per morte o per divorzio)cessazione degli effetti civili(per separazione personale tranne per quella di fatto e con sentenza definitiva);
-separazione giudiziale dei beni che deve essere pronunciata in caso di interdizione o inabilitazione oppure cattiva amministrazione della comunione tanto da mettere in pericolo gli interessi dell'altro coniuge,della comunione della famiglia oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni della famiglia stessa in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro;
-mutamento convenzionale(con convenzione matrimoniale)del regime patrimoniale da comunione in separazione;
-fallimento di uno dei coniugi.
CONVENZIONE MATRIMONIALE
E' possibile scegliere un regime patrimoniale diverso da quello ordinario(comunione dei beni) tramite convenzione matrimoniale.Essa è un vero e proprio contratto mediante il quale i coniugi che intendono sposarsi,stabiliscono un regime patrimoniale diverso da quello legale ordinario relativo alla comunione dei beni.
PUBBLICITA' : le convenzioni devono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.La norma impone la presenza del notaio fatta eccezione per la scelta della separazione dei beni che può essere dichiarata anche nell'atto di celebrazione del matrimonio;
ANNOTAZIONE : le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in ogni tempo e pertanto anche dopo il matrimonio.Esse ai fini dell'opponibilità ai terzi,devono essere in ogni caso annotate a margine dell'atto di matrimonio con indicazione della data del contratto,del notaio rogante,delle generalità dei contraenti,la scelta del regime patrimoniale.Qualora manchi l'annotazione,il regime della separazione non è opponibile ai terzi e si considera automaticamente operante la comunione dei beni che non è sottoposta a nessuna formalità ed è sempre opponibile ai terzi;
TRASCRIZIONE : le convenzioni matrimoniali quando hanno ad oggetto beni immobili devono essere trascritte(es:in caso di costituzione di un fondo patrimoniale o di esclusione di beni dalla comunione);
MODIFICHE : le modifiche delle convenzioni patrimoniali possono essere stipulate o modificate in ogni momento:
-i coniugi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio(cioè non possono controvenire a norme imperative quali ad es:l'obbligo di mantenere,istruire,educare i li o l'obbligo reciproco di fedeltà);
-i coniugi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano parzialmente o totalmente regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi,ma devono fare riferimento ad una concreta disciplina pattizia,cioè devono enunciare il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.Anche le modifiche devono essere pubblicizzate con l'annotazione o la trascrizione;
SIMULAZIONE : le convenzioni patrimoniali possono anche essere simulate,purchè le controdichiarazioni siano state fatte per iscritto,in presenza e con il consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni stesse;
IL MINORE : il minore autorizzato a contrarre matrimonio è pure egli capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali che sono valide solo se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà o dal tutore;
L'INABILITATO : per l'inabilitato vale la regola generale della necessaria assistenza del curatore.
FONDO PATRIMONIALE
E' un istituto che svolge la funzione di vincolare alcuni beni in modo esclusivo ai bisogni della famiglia(pertanto si inserisce nel contesto dei rapporti patrimoniali tra coniugi,accanto al regime di separazione o di comunione con cui convive sul piano della disciplina normativa).
Costituzione
-il fondo può essere costituito in qualunque momento(anche durante il matrimonio)da ciascun coniuge,da entrambi o da un terzo;
-il fondo viene costituito per atto pubblico.Se la costituzione del fondo viene effettuata da un terzo essa può avvenire:
-inter vivos => si tratta di una donazione obnuziale con tutte le caratteristiche della donazione e l'accettazione dei coniugi che può essere prestata anche
con atto pubblico posteriore;
-mortis causa => per testamento;
-il fondo può avere ad oggetto unicamente beni immobili o mobili registrati o titoli di credito(quelli che producono reddito come obbligazioni,azioni ecc.ma non cambiali o assegni bancari).
Proprietà dei beni
La proprietà dei beni costituendi il fondo spetta ad entrambi i coniugi,salvo patto contrario,cioè l'atto costitutivo può disporre diversamente e quindi attribuire la proprietà ad un solo coniuge oppure riservarla al terzo costituente.in tal caso i coniugi avranno un diritto di godimento.I frutti dei beni che costituiscono il fondo sono impiegati per il bisogno della famiglia.
Amministrazione dei beni
L'amministrazione dei beni è regolata dalle norme sulla comunione legale :
-gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente dai coniugi;
-gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione spettano congiuntamente ai coniugi;
-i beni del fondo non possono essere venduti,ipotecati,dati in pegno o comunque essere vincolati se non in presenza di entrambi i coniugi,e se esistono li minori,solo con l'autorizzazione del giudice per i casi di necessità,altrimenti tali atti sono inefficaci.E comunque i beni e i frutti del fondo non possono essere oggetto di esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Cessazione
La destinazione del fondo termina a seguito di annullamento di matrimonio o divorzio.Vi possono essere altre cause di cessazione :
-morte di uno dei coniugi,in questo caso la proprietà dei beni si trasmette ai suoi eredi;
-la dichiarazione di morte presunta;
-la separazione personale;
-una convenzione matrimoniale che intenda sciogliere il fondo.
Tutte le cause estintive del fondo non operano se vi sono li minori,in tal caso il fondo dura fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo lio,e il giudice su istanza dell'interessato può dettare norme per l'amministrazione del fondo.Se vi sono li maggiori di età,il giudiuce può attribuire loro in godimento o in proprietà una quota dei beni del fondo stesso.
COMUNIONE CONVENZIONALE
E' una comunione legale modificata dai coniugi mediante una convenzione matrimoniale.E quindi i coniugi possono accordarsi per tenere fuori dalla comunione determinati beni o viceversa farvi rientrare taluni beni personali.
SEPARAZIONE DEI BENI
I coniugi possono pattuire(con convenzione matrimoniale o dichiarazione dei coniugi nell'atto di matrimonio)che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Amministrazione
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.In base a procura può amministrare anche i beni dell'altro coniuge con o senza l'obbligo di rendere conto dei frutti.In caso di obbligo del rendiconto si applicano le regole del mandato.Se il coniuge amministra nonostante l'opposizione dell'altro,risponderà per i danni e per la mancata percezione dei frutti da parte dell'opponente.
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