diritto |
si ha quando un soggetto si obbliga a prestare lavoro sotto la direzione di un datore di lavoro in cambio di
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un salario uno stipendio (per i lavori intellettuali) *
(per i lavori manuali) *
è contrapposto al lavoro autonomo, che si ha quando un soggetto si obbliga a prestare un servizio per conto di un committente in cambio di una retribuzione, è lui che decide i tempi e l'organizzazione del lavoro e suoi sono i mezzi di produzione
categorie di lavoratori subordinati:
dirigenti
quadro: sottoposti ai dirigenti, hanno potere decisionale limitato
impiegati: di concetto (per attività intellettuali) o d'ordine (per attività intellettuali di tipo esecutivo)
operai: per le attività manuali, specializzati (lavoro complesso), qualificati (qualifica + attività pratica), comuni (con esperienza professionale sul campo) e manovali (senza esperienza, per le attività generiche)
tipi di contratto:
a tempo indeterminato
a tempo determinato (interinale, lavoro in affitto): lavoratore + azienda datrice di lavoro + impresa di lavoro interinale
di formazione lavoro: per favorire l'occupazione giovanile (16 - 32 anni), dura 2 anni e prevede ore di istruzione informativa
di apprendistato: permette ai ragazzi (16 - 24 anni) di acquisire una qualifica professionale (retribuzione inferiore rispetto agli altri contratti)
il rapporto di lavoro subordinato si costituisce tra datore di lavoro o lavoratore per mezzo di un contratto che si perfeziona con l'incontro delle volontà delle 2 parti; si tratta di un contratto consensuale a prestazioni corrispettive di durata, cioè producente effetti destinati a protrarsi nel tempo
limiti dell'autonomia contrattuale:
modalità di assunzione: il datore di lavoro è tenuto ad avvalersi degli uffici di collocamento, che dipendono direttamente dal ministero del lavoro, dove si trova la lista dei lavoratori in cerca di occupazione
divieti di assunzione: per i minori di 15 e le donne adibite ai lavori sotterranei
obblighi di assunzione: per le categorie protette (invalidi civili, sordomuti, ..)
i lavoratori per essere assunti devono possedere il libretto di lavoro, che dev'essere consegnato all'imprenditore all'atto dell'assunzione; sono inoltre necessari il libretto sanitario (rilasciato dall'ASL), il documento d'iscrizione all'INPS (per il versamento dei contributi) e il codice fiscale
il datore di lavoro fa richiesta di assunzione nominativa, ossia indica il nome del lavoratore che vuole alla sue dipendenze; ogni assunzione è preceduta da un periodo di prova, al termine di questo periodo ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recesso (senza alcun preavviso, decidere di non dare prosecuzione al rapporto di lavoro) --> il lavoratore matura il diritto alle ferie e al trattamento di fine rapporto (liquidazione)
se le parti decidono di continuare il rapporto di lavoro, questo diviene definitivo e il servizio prestato si conta nell'anzianità del lavoratore
diritti economici:
retribuzione (stipendio, salario *, a cottimo: tiene conto del risultato produttivo, provvigioni calcolate in percentuale sugli affari conclusi dal lavoratore, partecipazione agli utili: il lavoratore partecipa al rischio d'impresa)
premi di produzione, indennità, rimborsi spese, assegni familiari: considerati come aggiuntive alla retribuzione di base
diritti sociali:
facoltà di prestare la propria opera nel luogo stabilito dal contratto e con un preciso orario di lavoro: orario settimanale portato a un massimo di 40 ore e limite di ore giornaliere mantenuto a 8 ore; gli straordinari sono previsti, devono essere compensati con una retribuzione maggiorata del 10% e non possono eccedere le 12 ore settimanali
diritto a un giorno di riposo settimanale
diritto alle ferie annuali retribuite
diritto al trattamento di fine rapporto (in caso di morte del lavoratore spetta al coniuge e ai li)
diritto alla libertà sindacale e allo sciopero
diritto alla tutela dell'integrità fisica (diritto alla salute) e morale sul luogo di lavoro
obblighi:
esecuzione della prestazione lavorativa
rispetto delle disposizioni di lavoro impartite dall'imprenditore
cura degli strumenti di lavoro
fedeltà all'impresa (astenersi dal ricavare profitto personale, non compiere atti dannosi all'impresa, non trattare affari per conto di terzi e in concorrenza con il proprio datore)
riservatezza (non divulgare notizie relative all'impresa)
poteri:
direttivo (organizzazione dell'attività dei lavoratori)
disciplinare (facoltà di imporre sanzioni che si sostanziano nel rimprovero, nella censura, nell'ammonizione, nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nel licenziamento; il lavoratore ha diritto alla difesa con l'assistenza del sindacato)
di vigilanza e di controllo
doveri (= diritti del lavoratore):
di corrispondere le attribuzioni, patrimoniali e non, dovute al lavoratore
di garantire le libertà sindacali
di aggiornare il libretto di lavoro di ogni prestatore
di adempire agli oneri previdenziali e assistenziali
di tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore
di assicurare gli accertamenti sanitari in tema di lavoro minorile
divieti posti dallo statuto dei lavoratori:
di licenziare fuori dei casi prefissati dalla legge
di attuare discriminazioni di qualsiasi natura
di assumere minori di 15 anni
di sostituire con altri un lavoratore in sciopero
di adibire il lavoratore a mansioni con qualifica inferiore a quella per la quale è stato assunto
di stabilire patti diretti a far rinunciare il lavoratore alle ferie annuali
il rapporto di lavoro può essere interrotto da una temporanea sospensione o dalla definitiva cessazione
cause di sospensione:
infortunio e malattia (il lavoratore percepisce un'indennità)
servizio militare di leva e richiamo alle armi (per un anno, non c'è alcuna retribuzione, ma si conserva il posto di lavoro)
gravidanza e puerperio
sciopero
elezione a cariche pubbliche rappresentative
adempimento di funzioni pubbliche
assenze giustificate (motivi di famiglia, lutto, ..)
aspettativa (es. motivi di studio)
congiunture economiche, esigenze di ristrutturazione aziendale o eventi accidentali (calamità), da imputare al datore di lavoro in quanto dipendenti dall'attività produttiva
il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e spesso anche alla prosecuzione parziale del trattamento economico
cassa integrazione (lo stato prevede alla retribuzione)
ordinaria straordinaria
(quando la sospensione è dovuta alla mancanza (per ristrutturazione o riduzione
di scorte o a calamità naturali) del personale)
cause di cessazione:
nel caso del lavoro a tempo determinato si ha quando scade il termine finale, altrimenti:
morte del prestatore di lavoro
volontà della parti (mutuo consenso)
volontà di una delle parti (recesso che si distingue in dimissioni fatte dal lavoratore e licenziamento effettuato dal datore di lavoro)
chi chiede la cessazione ha l'obbligo di dare preavviso all'altra parte
il licenziamento è possibile solo in 2 casi:
giusta causa (licenziamento in tronco): per qualunque comportamento che incida sulle aspettative e sulla fiducia che sono alla base del rapporto di lavoro
giustificato motivo: per un notevole adempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore o per ragioni inerenti all'attività produttiva (es. ritardi, assenze ingiustificate, ..)
il licenziamento collettivo è relativo alle imprese medio-grandi con necessità di operare tagli del personale per risanamenti o riduzione di attività; il datore di lavoro è tenuto a comunicare la propria decisione ai sindacati allo scopo di cercare possibili soluzioni alternative; se questo è necessario il datore ha l'obbligo di ridurre il personale seguendo criteri prestabiliti quali l'anzianità, i carichi familiari e le esigenze produttive dell'azienda
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