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IL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE

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IL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE


44. Costituzione del rapporto giuridico previdenziale 

La realizzazione della tutela previdenziale avviene con la costituzione del rapporto giuridico previdenziale, del rapporto, cioè, intercorrente tra gli enti previdenziali e soggetti protetti ed avente come contenuto del diritto di questi ultimi alle prestazioni previdenziali.

L'obbligazione dell'ente previdenziale di erogare prestazioni non vi era l'esistenza fin quando non si verificano le condizioni previste dalla legge.

La fattispecie da cui deriva il diritto alle prestazioni previdenziali è sempre costituita da due elementi:

- il fatto che un soggetto viva del proprio lavoro;



- a il fatto che si sia verificato uno degli eventi che la legge reputa generatori di bisogno.

Quando non trova piena applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni, la fattispecie si completa solo in presenza di ulteriori elementi: il versamento di determinato numero di contributi previdenziali entro certo priorità tempo.

Soltanto al completamento della fattispecie sorge una posizione giuridica attiva del soggetto protetto avente ad oggetto le prestazioni previdenziali verso l'ente previdenziale.



45. Rapporti preliminari a quello previdenziale 

Nei casi in cui non trova attuazione il principio dell'automaticità delle prestazioni si deve ritenere che sussiste ancora obbligo dell'ente previdenziale di cooperare al loro adempimento.

La corte costituzionale ha ritenuto che in presenza di un'esigenza determinata dalla limitatezza delle disponibilità finanziarie, è consentita una modificazione legislativa che possa determinare un irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività.

L'aspettativa del lavoratore al conseguimento del diritto a pensione ha una tutela oggettiva realizzata sia attraverso i limiti posti alla discrezionalità legislativa che ad opera dello stato.

Lo stato provvede direttamente alla realizzazione di quella tutela sia con il controllo che esercita sugli enti previdenziali sia perché garantisce la pienezza del diritto alle prestazioni. Ciò avviene sia con l'accreditamento dei contributi urativi, sia con l'accreditamento dei contributi omessi.

L'attività svolta dagli enti previdenziali inadempimento degli obblighi suddetti a una pluralità di effetti: costituisce l'adempimento dell'obbligazione esistente anche nei confronti dei soggetti protetti (effetto immediato); viene in rilevanza come un mero fatto il sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali ( effetto mediato).



46. Il diritto dei lavoratori alla cosiddetta posizione contributiva 

Tutte le volte in cui non trovi per l'applicazione principale automaticità delle prestazioni o comunque, quando dall'omessa o irregolare contribuzione derivino conseguenze in ordine alla realizzazione della tutela previdenziale, il soggetto protetto ha diritto a che i doveri e obbligazioni che siano adempiuti non sono da parte degli enti previdenziali, ma anche da parte del datore di lavoro.

Tale diritto si estende al versamento dei contributi previdenziali.

Il diritto del lavoratore al corretto porsi degli elementi che consentiranno il sorgere del suo diritto alle prestazioni previdenziali, trova ora il presupposto per il suo esercizio dell'obbligo, imposto dalla legge ai datori di lavoro e sanzionato in via amministrativa, di consegnare ai loro dipendenti, della denuncia nominativa presentata all'INPS, contenente l'indicazione delle retribuzioni individuali corrisposte.

Il datore di lavoro è responsabile per la violazione del diritto del lavoratore alla periodica regolarizzazione della sua posizione contributiva, e come responsabile sussidiario nei suoi confronti deve anche essere considerato l'ente previdenziale.

Un'ullteriore tutela della posizione contributiva è stata realizzata dalla legge che prevede la ricongiunzione e consente di cumulare le contribuzioni effettuate in regimi diversi ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, ed è stato stabilito dalla corte costituzionale un 'doppio canale' per i liberi professionisti che non abbiano maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni cui sono o sono stati iscritti.



47. L'atto di ammissione al godimento delle prestazioni previdenziali 

La posizione giuridica in cui si trova al soggetto protetto nel momento in cui si verifica l'evento previsto dalla legge consiste nel diritto all'ammissione al godimento delle prestazioni previdenziali.

La domanda non è da sono ancora sufficiente trasformare il diritto all'ammissione in diritto al godimento delle prestazioni previdenziali. Tale trasformazione non avviene per effetto dell'attività dei soggetti protetti né automaticamente ad opera della legge, ma solo per effetto di un atto dell'ente previdenziale: atto di ammissione. Esso consiste nell'accertamento dell'esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge e dell'ammissione del richiedente al godimento delle prestazioni previdenziali, attribuendogliene il diritto.

L'ammissione può essere dedotta anche nei fatti concludenti e consistere nel fatto materiale dell'erogazione stessa delle prestazioni.



48. I soggetti protetti 

Tra le caratteristiche più rilevanti dell'evoluzione del sistema della previdenza sociale c'è quella dell'estensione della tutela previdenziale ai lavoratori autonomi, a quelli parasubordinati e a soggetti che non sono lavoratori. Tale estensione avviene mediante la semplice equiparazione ai lavoratori subordinati, altre volte, con l'istituzione di nuovi regimi previdenziali.

La tutela della salute si estende a tutti cittadini; anche la tutela per l'invalidità, vecchiaia e superstiti si estende oramai è soci delle cooperative di lavoro, ai mezzadri, ai coloni, ai coltivatori diretti, agli artigiani.

Lo stesso dicasi per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, estesa anche alle persone occupate nell'ambito domestico.

La tutela previdenziale si estende familiari partecipanti alle imprese familiari indicati nell'art. 230 bis c c, e si estende ai familiari dei lavoratori, i quali, pur non lavorando,traggono dal lavoro del capofamiglia l'unico mezzo di sostentamento.

I familiari del lavoratore sono titolari di un autonomo diritto alle prestazioni previdenziali.

La tutela previdenziale si estende anche tutti cittadini ultra sessantacinquenni che si trovino in disagiate condizioni economiche.


49. Specie e funzione delle prestazioni previdenziali 

Le prestazioni previdenziali sono determinate dalla legge, in relazione ad ogni singolo evento protetto.

Le prestazioni possono essere:

A) sanitarie, quando hanno ad oggetto l'assistenza medico- chirurgica, le prestazioni ambulatoriali, i ricoveri in case di cura, la somministrazione di medicinali. La funzione di questo tipo di prestazioni è quella di soddisfare il bisogno di cure, quella di reintegrare le perdute o menomate energie di lavoro dei soggetti protetti, realizzando così l'interesse privato più interesse pubblico generale.

Le prestazioni sanitarie hanno costituito per i soggetti non solo un diritto, ma anche un dovere o un onere.

L'infortunato sul lavoro che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi alle cure mediche ritenute necessarie dall'istituto erogatore ai fini del recupero dell'attitudine al lavoro o non le avesse eseguite, avrebbe perso il diritto all'indennità pecuniarie.

L'infortunato sul lavoro il quale i rifiuti di sottoporsi alle cure utili per la restaurazione delle capacità lavorative, avrebbe subito una riduzione della rendita di inabilità.

Diversamente accade per la tutela per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti. Qui, nei casi in cui si fosse potuto evitare o ritardare ad un soggetto protetto di rimanere invalido ovvero si fosse potuto eliminare o ritardare l'invalidità già accertata, l'ente previdenziale non può imporre tale cura soggetto protetto. In caso di rifiuto, non si ha più la soppressione o la riduzione delle prestazioni economiche.

B)  economiche quando consistono nell'erogazione di denaro; esse soddisfano l'interesse pubblico generale all'eliminazione di determinate situazioni di bisogno. Esse non possono essere cedute e sono limitatamente impignorabili, insequestrabili e indisponibili, appunto perché sulla loro destinazione al perseguimento di interesse pubblico non possono prevalere interessi individuali e nemmeno l'interesse del soggetto diretto. Predire 100 è stata dichiarata impugnabile soltanto la quota della pensione destinata ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Tanto le prestazioni economiche e quelle sanitarie assolvono a loro funzioni soddisfare, insieme con interesse del soggetto protetto, anche uno pubblico.



50. Prestazioni previdenziali, retribuzione e reddito lavorativo 

Il principio fondamentale che ispira il nostro sistema è che compito dello stato, da realizzare attraverso la previdenza sociale, sia quello di garantire a tutti cittadini il minimo essenziale alle esigenze di vita. Il mantenimento del livello di vita raggiunto durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa non rientra nei compiti dello stato, ma tra quelli propri degli individui dei gruppi.

Per quanto riguarda il rapporto tra pensione, retribuzione e reddito lavorativo sotto il profilo della possibilità del cumulo, la legge aveva disposto il divieto di quest'ultimo della pensione di invalidità e di vecchiaia con la retribuzione.

Successivamente, la legge ha superato questi dubbi e ha tenuto conto dei limiti derivanti dalla funzione stessa della prestazione previdenziale. Essa ha disposto che le quote delle pensioni di vecchiaia e invalidità non siano cumulabili che parzialmente.

Successivamente la legge aveva vietato il cumulo totale delle pensioni di vecchiaia e di invalidità anche con il reddito di lavoro autonomo.

Non era giusto privare del tutto della pensione chi continua a lavorare dopo il pensionamento. Il cumulo tra retribuzione o reddito da lavoro autonomo e pensione contraddiceva alla funzione di quest'ultima.

Più di recente, il legislatore ha dovuto tener conto del fenomeno per cui pensionati, per sottrarsi al divieto di cumulo, accettavano il lavoro irregolare ( cioè il lavoro nero) con conseguente evasione della contribuzione previdenziale. Per eliminare, o almeno ridurre tale fenomeno, la legge 23 dicembre 2000, n. 388 revocato in alcuni casi, il divieto di cumulo tra pensione di vecchiaia e redditi di lavoro autonomo o dipendente.

Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e i trattamenti anticipati sono interamente cumulabili con redditi da lavoro autonomo e dipendente. Quando gli anni di contribuzione sono inferiori a 40 e è stato ribadito il divieto di cumulo con redditi da lavoro subordinato e i limiti del cumulo con redditi da lavoro autonomo.

Resta così confermato il superamento delle concezioni mutualistico- assicurative anche per quanto riguarda la tutela previdenziale contro l'invalidità e la vecchiaia.



51. Natura giuridica delle prestazioni previdenziali 

Non può accogliersi la conurazione delle prestazioni previdenziali come parte della retribuzione o come risarcimento del danno sofferto dal lavoratore.

La conurazione della natura retributiva delle prestazioni previdenziali la respinta con riferimento alle prestazioni sanitarie.

L'assegno per il nucleo familiare per la funzione cui assolve, per il sistema con cui viene erogate per il modo con cui vengono reperiti i mezzi necessari la sua erogazione, presenta caratteristiche diverse dalla retribuzione.

La teoria del salario familiare, al pari di quella del salario previdenziale, si risolve in una considerazione di politica sociale.

Le prestazioni previdenziali non possono essere qualificate come risarcimento del danno; la loro principale funzione quella di reintegrare le perdute energie di lavoro.

Nel caso delle prestazioni economiche, la loro funzione è unicamente quella di fronteggiare situazioni di bisogno al quale sono a volte proporzionate. Il bisogno eliminato con le prestazioni previdenziali è quello derivante dalla mancanza dei beni essenziali, necessari alla vita del soggetto protetto; mentre il danno che consegue al verificarsi degli eventi può riguardare beni che accedono quelli necessari.

La mancanza di un nesso di interdipendenza tra amento dei contributi e erogazione delle prestazioni previdenziali, vediamo che quest'ultima non possono essere conurate nemmeno come il corrispettivo di quelli; il loro ammontare è proporzionale ai contributi versati.

La natura delle prestazioni previdenziali viene rilievo con esattezza dove si faccia riferimento alla nozione di prestazione amministrative rese privati; di una prestazione cioè erogato dallo stato o un altro ente, in esecuzione dell'obbligo specifico, per la tutela montante dell'interesse del singolo beneficiario quanto dell'interesse pubblico generale.



52. Il diritto alle prestazioni previdenziali 

I soggetti protetti sono titolare di un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alle prestazioni previdenziali.

Tale posizione attiva non è concessa dall'ordinamento sono tutela dell'interesse soggetti protetti; l'interesse del singolo è strettamente connesso l'interesse pubblico il cui soddisfacimento si realizza con la soddisfazione del primo.

Lo stato non può far venir meno il diritto delle prestazioni previdenziali, per cui ove venisse leso l'interesse del singolo a quelle prestazioni, l'ordinamento reagirebbe sia predisponendo novità oggettiva sia attribuendo al singolo il potere di provocare un giudizio incidentale di legittimità costituzionale del provvedimento lesivo del suo interesse.



53. Il rischio professionale 

Il discorso sulla natura e sulla funzione delle prescrizioni previdenziali è collegato a quello del rischio. La dottrina tradizionale designa come rischio ogni evento al verificarsi del quale sorge il diritto dei soggetti protetti alle prestazioni previdenziali.

Tale concezione presuppone l'equiparazione delle assicurazioni sociali a quelle private. Essa deve essere posta in relazione al rilievo attribuito al rischio professionale il quale costituì la giustificazione della prima forma di assicurazione sociale, quella contro gli infortuni sul lavoro.

Il rischio professionale costituisce fondamento e la giustificazione dell'imposizione dell'obbligazione contributiva posta a carico al datore di lavoro. Quest'ultimo sarebbe chiamato a sopportare le conseguenze di quegli eventi che colpiscono il lavoratore che è alle sue dipendenze.

Questa concezione è, a nostro avviso, inidonea a fornire una esatta qualificazione del sistema giuridico della previdenza sociale. Essa è insufficiente a dare ragione dell'imposizione dell'obbligo contributivo agli stessi lavoratori subordinati.

Non si può ritenere che le conseguenze dannose dell'evento futuro è incerto e colpire lavoratore siano trasferite sul datore di lavoro.

Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro deve ritenersi attualmente superato il principio del rischio professionale. Questa forma di tutela previdenziale è espressione del più elevato principio della solidarietà sociale.



54. Il rischio del sistema giuridico della previdenza sociale 

Se per il rischio deve intendersi il giudizio di possibilità o di probabilità del verificarsi di un evento, deve respingersi come inesatta la comune definizione del rischio come oggetto del rapporto giuridico previdenziale.

Il rischio, inteso come giudizio di probabilità del verificarsi di determinati eventi, assume giuridica rilevanza in quanto l'ordinamento ne regola le conseguenze.

Nel sistema giuridico della previdenza sociale le conseguenze del verificarsi di determinati eventi vengono, per legge, sopportate dagli enti previdenziali i quali sono obbligate ad erogare, al verificarsi dell'evento, le prestazioni previdenziali.

In alcune situazioni, come dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si ha una particolare rilevanza del rischio quanto ad esso sono proporzionati i contributi previdenziali. Tale corrispondenza influisce solo sull'ammontare dei contributi e non sull'esistenza dell'obbligo contributivo.

Il fatto che i contributi siano proporzionati alla probabilità del verificarsi dell'evento risponde solo l'esigenza di garantire la economicità e l'equilibrio finanziario della gestione.



55. Il rischio sociale 

Il concetto di rischio presenta nella previdenza sociale caratteristiche particolari, sia riguardo al tipo di intervento volto a regolare le conseguenze degli eventi previsti, sia alla natura di questi ultimi è cioè al fine dell'intervento stesso.

L'eliminazione delle conseguenze che determinati eventi producono sui lavoratori è realizzata mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali, alla quale si provvede sia con il contributo finanziario dello stato, sia con le posizioni contributi che hanno natura d'imposta.

Il sistema giuridico della previdenza sociale deve essere considerato come espressione della solidarietà di tutta la collettività organizzata nello stato.

Gli eventi al verificarsi dei quali è prevista l'erogazione di prestazioni e sono eventi, per la natura delle cose o per il modo in cui la società è organizzata, normalmente inevitabili che determinano per chi vive del proprio lavoro una situazione di bisogno.

Se si volesse fornire una qualificazione di questi eventi si potrebbe parlare di rischi sociali.





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