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IL REO E LA PERSONA OFFESA DAL REATO

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IL REO E LA PERSONA OFFESA DAL REATO


Imputabilità: riguarda la colpevolezza, è la capacità soggettiva di rendersi conto delle conseguenze dei propri comportamenti, di intendere e di volere e quindi di essere suscettibile del meccanismo intimi del tipo della prevenzione penale.

Art. 85 c.p.: capacità di intendere di volere, nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, dal momento in cui lo ha commesso, non era imputabile; è imputabile chi ha la capacità di intendere di volere; essa è l'attitudine a comprendere il significato sociale dei comportamenti e ad orientare le proprie scelte in relazione ad un sistema di valori, e a tradurre in comportamenti le valutazioni delle scelte effettuate; il soggetto non imputabile, non è responsabile, e quindi non è punibile; in quanto si è ritenuto socialmente pericoloso, gli dev'essere applicata una misura di sicurezza; nell'impostazione originaria del codice, erano molte le situazioni di pericolosità presunta stabilita dall'art. 204 c.p. poi abrogato con la sentenza n. 663, della Corte Costituzionale, che ha stabilito che tale valutazione deve essere sempre effettuata in concreto dal giudice per l'applicazione della misura di sicurezza.



Art. 86 c.p.: determinazione in altri dello stato l'incapacità, allo scopo di far commettere un reato: se taluno mette altri in uno stato di incapacità di intendere di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona incapace risponde che ha cagionato lo stato di incapacità.

Art 87 c.p.: stato preordinato di incapacità di intendere di volere, la disposizione dell'art. 85 c.p. non si applica a chi si è messa è stato di incapacità a fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa; la colpevolezza va riferita al momento in cui il soggetto si apposta nello stato di incapacità, e nel reato doloso va limitata ai casi di convergenza fra evento programmato ed evento realizzato; 'actio libera in causa', è l'ipotesi di chi mette se stesso nella condizione di incapacità a fine di commettere il reato, ubriacandosi o eccitandosi con l'assunzione di sostanze stupefacenti, al fine di usarlo come scusa.

Art 87 e seguenti c.p.: contemo le cause di esclusione diminuzione dell'imputabilità: 1) infermità mentale (art. 88 c.p., vizio totale di mente, non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere di volere; art. 222 c.p., prevedeva per tali soggetti il ricovero in manicomio giudiziario, questa norma è stata dichiarata incostituzionale, nella parte in cui non subordinava il ricovero in ospedale psichiatrico al concreto accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale del soggetto, legge n. 139/82, la stessa norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui ammetteva l'applicazione della misura di ricovero all'ospedale giudiziario ai soggetti minorenni; art. 89 c.p., vizio parziale di mente, chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderlo, la capacità di intendere di volere, rispondendo del reato commesso, ma la pena è diminuita, art. 65 c.p., fino a 1/3, e con la sostituzione dell'ergastolo, con la reclusione da 20 a 24 anni; art. 90 c.p. stati emotivi e passionali, non escludono, né diminuiscono l'imputabilità) ; 2) ubriachezza (si distingue in: a) accidentale o fortuita, inconsapevole, prevista come causa di esclusione dell'imputabilità, in quanto faccia venir meno la capacità di intendere o di volere, o da forza maggiore art. 91 c.p.); b) volontaria o colposa, (art. 92 c.p.), non esclude o diminuisce l'imputabilità; c) preordinata (art. 92 c.p.) alla commissione del reato o a costituzione di una scusa, prevista come causa di aggravamento della responsabilità della pena, 'actio libera in causa', non esclude, nè diminuisce l'imputabilità, è la pena è aumentata; d) abituale (art. 94 c.p.) in tal caso la pena è aumentata, ubriaco abituale è colui che è dedito all'uso di bevande alcoliche ed è in stato di frequente ubriachezza; e) cronica intossicazione da alcol o da stupefacenti (art. 95 c.p.) per dei casi si applicano gli art. 88 c.p.  e art. 89 c.p., viene cioè valutata la capacità di intendere di volere del soggetto come dell'infermità di mente, nel caso in cui sia esclusa, il soggetto non è imputabile, non viene punito e viene ricoverato in ospedale giudiziario in questo giudicato socialmente pericoloso (art. 222 c.p.), nel caso in cui la capacità ha grandemente scemato, il soggetto viene punito con la pena diminuita e viene assegnato ad una casa di cura e custodia per socialmente pericolosi (art. 219 c.p.); 3) azione di sostanze stupefacenti (art. 93 c.p., fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti, e disposizioni per ubriachezza dal caso fortuito forza maggiore e per quelle colpose o volontarie o preordinate, si applicano anche quando il fatto stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti; per il primo tipo di fatto si ha l'esclusione di dell'imputabilità, nel secondo, si ha normale imputabilità e responsabilità e maggiore responsabilità o aumento della pena per il terzo fatto; art. 94 c.p., riguarda la situazione di abitualità per la qual è previsto un aggravamento di pena per chi è dedito all'uso di sostanze; art. 95 c.p., cronica infermità da alcol e stupefacenti); 4) sordomutismo (art. 96 c.p.), coincide con quella del vizio di mente, 'non è imputabile il sordomuto che nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva per causa della sua trinità, la capacità di intendere volere; se la capacità di intendere e volere era gravemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita; per i soggetti giudicati pericolosi socialmente è prevista la misura di sicurezza e ricovero in ospedale giudiziario e l'assegnazione ad una casa di cura e custodia (art. 219 c.p.); 5) minore età (art. 97 c.p.), minore di anni 14, non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto 14 anni;; in seguito al D.P.R. 448/88, a misure di sicurezza del riformatorio giudiziario questa applicata solo in relazione ai delitti più gravi e nella forma del collocamento in comunità; la possibilità di applicare la pena dell'ergastolo al minorenni è stata dichiarata incostituzionale per il contrasto con gli art. 27 Cost. e art. 31 Cost., relativi alla protezione dell'infanzia della gioventù; minori di 18 anni maggiori di anni 14 (art. 98 c.p.), per cui si dà luogo a giudizio concreto circa la capacità di intendere e di volere, imputabile chi nel momento del fatto commesso, aveva compiuto 14 anni, ma non ancora di 18, se aveva capacità di intendere di volere, ma la pena è diminuita, il giudice può ordinare che il minore prosciolto, se socialmente pericoloso, sia sottoposto a misure di sicurezza e a ricovero in un riformatorio giudiziario o alla libertà vigilata (art. 224 c.p.).

Codice napoleonico: distingueva secondo che l'accusato minore di anni sedici avesse agito: 1) senza discernimento, se non aveva compiuto 14 anni veniva rilasciato e condotto in casa di correzione; 2) con discernimento, le pene saranno diminuita e il minore verrà sottoposto alla sorveglianza della polizia per un tempo non minore di 5 anni hanno maggiore di 10.

Codice sardo: il minore che ha compiuto 21 anni avrà una pena ordinaria, il minore di 14 anni, che ha agito senza discernimento, non avrà pena; il minore di anni 14, che ha agito con discernimento avrà diminuzioni di pena.

Codice Zanardelli: prevede che non si possa procedere contro minore di nove anni che però sarà rinchiusa in un istituto di educazione-correzione non oltre la maggiore età o di obbligare genitori a vigilare nella sua condotta sotto pena di un'ammenda.

Recidiva (art. 99 c.p.): è la condizione di chi commette un reato essendo già stato condannato in precedenza per un altro reato; essa può essere: 1) specifica, quando il reato commesso è della stessa indole del precedente; 2) infraquinquennale, se il nuovo reato è stato commesso 25 anni del precedente; 3) reiterata, quando il reato commesso da colui cui era già applicata la recidiva.

In tutti e tre i casi, le pene aumentata fino a 1/3, qualora ricorrano più circostanza lo mentre fino alla metà.

Recidiva facoltativa (art. 100 c.p.): il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, alla facoltà di escludere la recidiva tra delitti contravvenzioni, tra delitti dolosi e preterintenzionali o colposi o fra contravvenzioni (abrogato).

Art. 101 c.p.: reati della stessa indole, sono considerati reati della stessa indole, non solo quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che presentano nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Art. 102 c.p. e art. 109 c.p.: nozioni di abitualità professionalità nel reato e di tendenza a delinquere, comportano un aumento della pena per la recidiva, l'applicazione della misura di sicurezza, previo giudizio di pericolosità sociale dell'individuo.

Art. 120 e successivi: 1) diritto di querela, è una condizione di procedibilità che subordina lo svolgersi del procedimento penale e la punizione del colpevole, alla manifestazione di volontà della persona offesa da un fatto previsto dalla legge come reato; esso può essere ritirato (ne hanno diritto i minori di anni 14 e gli interdetti dall'infermità di mente, questo diritto è esercitato rispettivamente dal genitore e dal tutore); 2) denuncia, comunicazione della notizia di un reato, perseguibile d'ufficio, fatta al P.M. o ad un agente di polizia giudiziaria ora il mento per iscritto, dal privato o dal Pubblico Ufficiale che ne abbia l'obbligo; è obbligatoria solo riguardo ai delitti contro la persona dello Stato, e al sequestro di persona a scopo di esternazione; 3) referto (art. 365 c.p.), comunicazione obbligatoria l'autorità giudiziaria o ad alta autorità che, quell'abbia l'obbligo di riforma da parte di chi, nell'esercizio di una professione sanitaria, abbia prestato la propria esistenza in casi che possono presentare caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

Art. 414 c.c.: persone che devono essere interdette: il maggiore dei età o minore emancipato che si trovano in condizione di abituar infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 415 c.c.: persone che possono essere inabilitate: in maggio è di età infermo di menta, coloro che fanno uso di alcol e stupefacenti abitualmente, il sordomuto, il cieco dalla nascita, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.

Art. 121 c.p.: diritto di querela esercitato da un curatore speciale: nei casi in cui la persona offesa e non minore di 14 anni o infermo di mente e non vi è rappresentanza.

Art. 122 c.p.: querela di uno fra più offesi: il reato di commesso in danno di più persone punibili anche se la querela proposta da solo uno di essi.

Art. 123 c.p.: estensione della querela: tutti coloro che hanno come se reato.

Art. 124 c.p.: termine per proporre querela: non può essere esercitato il diritto di querela si sono trascorsi tre mesi del giorno del fatto che costituisce reato, non può essere esercitato su colui al quale spetta all'esercizio in rinuncia.

Art. 125 c.p.: querela del minore o inabilitato nel corso di ricerca del rappresentante.

Art. 126 c.p.: estinzione del diritto di querela: si estingue colla morte della persona offesa, se è già stata proposta la morta della persona offesa non estingue reato.

Art. 127 c.p.: richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica: in questi casi la querela sostituita dalla richiesta del ministro della giustizia.






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