diritto |
Come la Comunità Europea è un'istituzione complessa, anche il sistema delle fonti che formano l'ordinamento giuridico comunitario non è semplice da disegnare. La distinzione fondamentale da cui cominciare è quella tra diritto convenzionale e diritto derivato.
Per diritto convenzionale si intendono i trattati con cui la Comunità europea è stata istituita e successivamente modificata e sviluppata.
Nel trattato CE sono disciplinati gli organi della Comunità e i loro poteri: tali poteri vengono espressi mediante degli atti normativi che costituscono il diritto derivato.
I trattati della Comunità sono una fonte gerarchicamente sovraordinata al diriitto derivato e, esiste un apposito organo di tipo giurisdizionale, la Corte di giustiza della Comunità Europea che è stata istituita per garantire questa prevalenza gerarchica. La Corte di giustizia ha, più precisamente, giurisdizione esclusiva per ciò che riguarda l'interpretazione del Trattato e del diritto derivato, nonché sulle questioni di legittimità di tale diritto.
Il Trattato di Maastricht ha assunto un carattere costituzionale poiché è stato rinforzato dall'inclusione di un esplicito richiamo ai diritti fondamentali che sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Con ciò si conferisce alla Corte di giustizia un ruolo che, negli stati membri, è tipicoco delle Corti costituizonali.
DIRITTO DERIVATO: TIPOLOGIA DELLE FONTI COMUNITARIE
Le fonti del diritto derivato si distinguono, innanzitutto in:
DIRETTA APPLICABILITA' E EFFETTO DIRETTO
La diretta applicabilità, come abbiamo già detto, è una qualità di alcuni atti comunitari che, producono immediatamente i loro effetti giuridici nell'ordinamento nazionale senza l'intervento di un atto normativo dello Stato che li renda validi. Questa caratteristisca differenzia i regolamenti dalle direttive. Infatti, mentre le direttive si collocano, in linea di principio, nel quadro dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamenti esterni, i Regolamenti invadono la sovranità e s'impongono per forza propria nell'ordinamento naizonale.
Diverso dal concetto di diretta applicabilità è il concetto di effetto diretto. L'effetto diretto consiste nella capacità di una norma comunitaria di creare diritti ed obblighi direttamente in capo ai singoli, senza l'intermediazione dell'atto normativo statale. Le norme che hanno effetto diretto vengono definite self-executing. La nozione di effetto diretto e stata introdotta per garantire la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno anche nei casi in cui lo Stato membro, ritardi l'emanazione di norme interne per l'applicazione della norma. Perciò la Corte di Giustiza ha ritenuto che, una disposizione comunitaria deve esprimere una norma in modo chiaro, preciso e non condizionato dall'intervento del legislatore nazionale.
Lo Stato negligente che rigarda l'attuazione degli impegni posti dalle fonti comunitarie o, che li attui in modo incompleto eo scorretto. Essa è una garanzia nei confronti dei singoli che potranno far valere i propri interessi, tutelati dal diritto comunitario, anche contro lo Stato inadempiente.
Se incrociamogli atti-fonte con caratteristica di diretta-applicabilità con quelli con caratteristica di efficacia diretta, possiamo avere 4 possibilità:
Aderendo alla Comunità Europea l'Italia ha accettato che le leggi comunitaire potessero entrare direttamente nel proprio ordinamento, senza l'intermediazione dello Stato. La Corte di giustizia ha poi precisato che, tale effetto diretto comporta la prevalenza del dirittocomunitario su quello nazionale.
La legge, com sappiano, è la manifestazione più tipica della sovranità dello Stato e, di conseguenza, la prevalenza del diritto comunitario sulle leggi naizonali segna una limitazione di tale sovranità. In quasi tutti gli Stati europei, l'adesione alla Comunità ha comportato un una serie di riforme costituzionali. In Italia tutto ciò non è accaduto poiché, l'unica fonte che disciplina l'adesione del nostro Paese alla CE è la legge di ratifica del Trattato di Roma che è una legge meramente formale. Ma ciò basta a disporre una cessione di sovranità?
La Corte Costituizonale ha risposto di si appellandosi all'art.11 della Costituzione che afferma che l'Italia consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitaizoni di sovranivà necessarie ad un ordinamento che assicuri pace e giustizia. In effetti, la norma costituzionale avreddo dovuto servire all'italia a consentire all'adesione all'ONU ma, che una disposizione serva a fini diversi da quelli del legislatore è assolutamente normale.
LE TAPPE DEL CAMMINO COMUNITARIO
Cosa accade se una norma Comunitaria è in constrasto con una norma interna?
La Corte costituzionale è stata pià volte chiamata a risolvere le antinomie tra leggi oridnarie e regolamenti CE.
In un primo tempo ha applicato il criterio cronolotico: i conflitti tra leggi italiane e leggi comunitarie si sarebbero dovuti risolevere secondo le regole della successione delle leggi nel tempo. Le norme pià recenti abrogano quelle meno recenti, senza dar luogo a questioni di costituzionalità. Naturalmente questa soluzione non fu gradita dalla Corte di giustiza della Comunità europea poich+ essa ha il compito di garantire la prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale perciò, era impossibile accettare che una norma nazionale potesse abrogare un regolamento CE.
Così la Crto costituiznale ha cercato di adeguarsi applicando il criterio gerarchico: le norme nazinali che contrastassero un regolamento CE dovevano essere impugnate per violazione indiretta dell'art.11 della Costituzione, cioè degli impegni e delle limitazioni che l'italia aveva assunto ratificando il Trattato. Ma anche questa soluzione non fu priva di inconvenienti poiché, molto spesso, il regolamento Ce violato dalla legge italiana restava paralizzato, in attesa che la legge venisse dichiarata illeggittima. Anche in qusto caso la Corte di giustizia non poteva accettare la soluzione proposta poiché, se il criterio gerarchico sul piano teorica assicura la prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, sul piano operativo è un fallimento.
Così, nel 1984 venne introdotta la legge LA PERGOLA che, sviluppa il suo ragionamento attraverso i seguenti punti:
CONTRASTO TRA NORME INTERNE E NORME COMUNITARIE: IL QUADRO ATTUALE
Oggi, il quadro tra norme comunitarie e norme interne è il seguente:
a) Contrsto tra legge ordinaria e norme CE self-esecuting: si applica la legge comunitaria mentre la norma italianon nonè applicata. Ci sono però due aspetti:
Questa regola vole solo e per tutte le norme comunitarie munite di effetto diretto, quindi non solo i regolamenti, ma tutte le norme self-executing comportano la non applcazione della legge italiana contrastante;
Questa regola è rivolta a tutti i soggetti dell'applicazione del diritto: quindi non solo agli organi giudiziari, ma anche alle strutture della PA che hanno il potere-dovere di non applicare la legge italiana contraria ad una norma comunitaria Self-executing;
b) Contrasto tra norme sub-legislative e norme Ce: in questo caso il criterio di competenza e della non applicazione non può essere applicato. In questo aso il contrasto è risolto con il criterio gerarchico poiché la nroma sub-legislativa corrispone al rogolamento o al provedimento amministrativo mentre, la norma ce è disposta con una legge formale che è l'ordine di esecuzione del TRATTATO. La relazione gerarchica è tra il regolamento amministrativo e l'ordine di esecuzione.
c) Contrasto tra norme costituzionali e norme comunitarie: la Corte Costituzionale ha ammesso che le norme comunitarie possono comportare deroghe alle norme costituzionali di dettaglio, ma non ai principi fondamentali della Costituzione. Effettivamente sin'ora, nella jpratica, le nrome costituizonali di dettaglio violate riguardano i rapporti fra Stato e Regioni. Il vero problema è, comunque, cosa accade se la norma comunitaria leda un principio fondamentale della Costituzione. Va innanzitutto premesso che gli atti normativi della Comunità europea sono visti, nel nostro ordinamento, ancora come fatti normativi, atti di un ordinamento separato impugnabili davanti al giudice di quell'ordinamento per violazione del Trattato. Ma non possono essere impugnati davanti alla Corte costituzionale che li giudicaca come leggi o atti aventi forza di legge. Quindi, se una norma comunitaria lede un principio costituzionale, la sola via possibile è quella di impugnare la disposizione conforza di legge nel nostro ordinamento cioè, l'ordine di esecuzione del trattato.
I GIUDICI E L'AMMINISTRAZIONE DI FRONTE AL DIRITTO COMUNITARIO
Vedi 348, 349 350
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta