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IL SISTEMA PENALE
Nozione di sistema penale; apparato normativo di diritto penale dello Stato, cioè il diritto sostanziale, processuale, l'ordinamento penitenziario, i codici e le leggi speciali. Riguarda il sistema di previsione/applicazione della pena.
Diverse definizioni:
razionalismo, cultura illuministica, scuola classica ('800): hanno fondato lo Stato di diritto e sono caratterizzati dalla fiducia, nella possibilità di definire principi assoluti e universali (concezione formale del sistema penale);
scuola positivista: caratterizzata dall'idea di coerenza, esaustività e autoefficienza del sistema giuridico formale (concezione giuridica formalistica);
cultura odierna: oggi tendiamo a dare del "sistema" una definizione sociologica che riguarda le pratiche, le convenzioni e i soggetti sociali; tale sistema non è coerente, ma è caratterizzato da complessità.
I PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE
Legalità (parte 1 e 199 del c.p. e 5 Cost.): nessuno può essere punito per un fatto o con pena non presente nella legge; ciò soddisfa il bisogno e il valore di "certezza del diritto"e serve ad evitare gli abusi. Ha come corollari il divieto di applicazione analogica della legge penale (art. 1 c.p.; art. 14 disp. prel.) e il principio di irretroattività (art. 2 c.p. e art. 25 Cost.) e incontra il limite della retroattività della legge più favorevole al reo. Principio del favor rei: fra due norme o interpretazioni delle quali fosse possibile l'alternativa, occorre adottare quella più favorevole al reo; un'accezione più recente del principio di legalità è quello di riserva di legge, cioè che solo la legge formale del Parlamento può essere fonte del diritto penale, questo principio è espressione della cultura democratica e corrisponde all'esigenza che la norma penale sia condivisa dalla maggioranza della collettività (principio di legittimazione democratica).
Determinatezza e tassatività: precisione e univocità del linguaggio normativo e delimitazione delle nozioni usate.
Frammentarietà: l'esigenza che le nozioni e i giudizi di responsabilità penale riguardino fatti determinati, delimitati e circoscritti.
Tipicità: riguarda l'esigenza di descrizione normativa del modello astratto e generale del fatto per il cui autore è prevista la pena, la fattispecie.
Materialità: necessaria consistenza materiale e apprezzabilità in senso fisico del fatto costitutivo del reato; il diritto penale non può perseguire il pensiero o l'intenzione.
Offensività: possibilità di argomentazione del reato come "offesa", lesione o esposizione a pericolo, di un bene o interesse, individuale o collettivo, che attraverso la previsione penale si vuole tutelare.
Sussidiarietà: esigenza del ricorso alla previsione e alla sanzione penale come extrema ratio, cioè quando altre tecniche sono inefficaci o insufficienti.
Meritevolezza: della pena, l'intervento penale deve essere limitato ai casi in cui il bene da proteggere sia rilevante.
Prevenzione generale: mediante intimidazione nei confronti della collettività considerata in generale, astrattemente.
Prevenzione speciale: nei confronti specificanti del reo, specificità dell'intimidazione, rieducazione, detenzione.
Personalità: della responsabilità penale (art. 27 Cost.); esclude la responsabilità per fatto altrui e implica il principio generale di colpevolezza (il soggetto è responsabile dei soli eventi realizzati con coscienza e volontà, con dolo e con violazione di norme) o in quanto incapace di intendere e di volere (principio di limitazione della responsabilità penale alle persone fisiche con esclusione di quelle giuridiche).
Proporzionalità: la pena deve essere proporzionata alla gravità del reato, dell'offensività e colpevolezza; più elevata è la pena più è il potere deterrente.
Rieducazione del condannato: consiste nella risocializzazione/recupero sociale del reo e il trattamento del reo ad opera di strutture opportune (art. 27 Cost.).
PRINCIPI FONDAMENTALI DEFINITI NELLA COSTITUZIONE
Principio dello stato di diritto: nessuno può limitare la libertà personale, tranne l'autorità giuridica (art. 13 Cost.).
Principio del giudice naturale: precostituito per legge (art. 25 Cost.).
Limitazione dell'estradizione: esclusa per reati politici (art. 26 Cost.).
Giustizia amministrata in nome del popolo e soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101 Cost.).
Indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.).
Principio del giusto processo (art. 111 Cost.).
Principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.).
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