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IL TESTAMENTO: CARATTERI ESSENZIALI
Il testamento è un negozio giuridico unilaterale revocabile con il quale un soggetto dispone dei propri beni o di parte di esse per il momento in cui avrà cessato di vivere. Il contenuto del testamento è di essenzialmente di carattere patrimoniale ma la legge consente che vi siano anche disposizioni di carattere personale: come il riconoscimento di un lio naturale o la riabilitazione a succedere di un indegno.
La definizione ci mette subito in evidenza come caratteristica principale che il testamento è un atto revocabile. Essa è una caratteristica essenziale in quanto ad essa non si può rinunziare e qualsiasi clausola o condizione contraria è nulla. E' altresì nulla ogni disposizione successoria contenuta in un contratto o che sia interdipendente con disposizioni successorie altrui. E' dunque vietato l'impegno tramite contratto di disporre con testamento a favore di una determinata persona (patti successori confermativi), da un anno però sono legali i patti di famiglia e cioè la possibilità di disporre oggi per il domani per quello che riguarda la totalità o una parte di una società familiare. Non è possibile a due o più presone redigere un testamento unitario che disponga della sostanze di entrambi a favore di un terzo o a vantaggio reciproco (testamento congiuntivo o reciproco). Ed è nulla l'istituzione dell'erede o legatario a condizione di essere a suo volta avvantaggiato nel testamento in qualità di erede o legatario (condizione di reciprocità).
Secondariamente il testamento è un atto personale: infatti non può essere redatto da un rappresentante anche se legale (tutore o curatore) ne può dipendere da un terzo la determinazione della quota di eredità. Per quanto riguarda invece la scelta del legato essa può essere lasciata ad un terzo tra una serie di persone indicate all'interno del testamento, la determinazione equitativa dell'oggetto o della quantità del legato.
Inoltre il testamento è un atto unilaterale. Questa perché l'istituzione di erede sono due negozi unilaterali distinti e non si fondono a formare un negozio bilaterale univoco, ciò significa che ogni giudizio di validità efficacia ed interpretazione dipende dalla volontà del testatore e non anche dall'accettazione dell'erede.
Altra importante caratteristica è che la dichiarazione testamentaria è non recettizia: il fatto che essa sia venuta a conoscenza da parte di una od un'altra persona determinata non hanno nessuna influenza ed importanza circa le questioni di efficacia e di validità del testamento stesso.
Infine il testamento è un negozio formale: per la sua validità occorre il rispetto di determinata forme prevista dalla legge di cui parleremo successivamente.
LA FORMA DEL TESTAMENTO:
Il testamento in quanto negozio solenne e cioè per la sua validità bisogna rispettare determinate forme previste dalla legge.
Se il testamento è privato, cioè senza l'intervento del notaio, deve essere olografo: scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore. La scrittura a mano è fondamentale per poterne verificare l'autenticità il testamento scritto anche solo in parte con mezzi meccanici è invalido. Non sono necessarie altre formalità ed il testamento può anche avere forma di lettera. La data invece deve contenere giorno, mese ed anno e la mancanza o l'incompletezza della data rende il testamento annullabile. La data non vera invece non determina in sé l'invalidità del testamento masi tratterà di giudicare prima la capacità del testatore, e della priorità di data tra testamenti contenenti disposizioni incompatibili. La sottoscrizione deve essere effettuata al termine e non deve per forza recare nome e cognome basta che si comprenda la persona che lo ha redatto (ad es. tuo padre). Questo tipo di testamento presenta la rapidità e velocità di stesura, la possibilità di modifiche in tempo reale e nessun costo, ma il rischio è quello della falsificazione oppure c'è sempre la possibilità che resti ignoto o che qualcuno lo distrugga prima del suo ritrovamento.
Se il testamento è per atto di notaio può essere invece pubblico o segreto.
Il testamento pubblico è redatto per iscritto dal notaio, dopo che il testatore alla presenza di due testimoni ha dichiarato la propria volontà. Il notaio da poi lettura al testatore in presenza dei testimoni, dopo che il testamento viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Questo testamento assicura la segretezza e la sicurezza della successione, ma ha l'onere di essere costoso e ti comportare difficoltà per le modifiche.
Il testamento segreto invece è sottoscritto dal testatore senza l'obbligo dell'olografia, sigillato e consegnato dal testatore al notaio alla presenza di due testimoni. Esso è conservato dal notaio ma il testatore può in ogni momento ritirarlo e modificarlo. Il testamento segreto ha i pregi di entrambi i precedenti e l'unico difetto di comportare una spesa e un certo grado di formalità.
In situazioni particolari previste dalla legge il testamento può essere ricevuto non solo dal notaio ma anche da altre persone: ad esempio dal comandante della nave in caso di naufragio; questi vengono chiamati testamenti speciali ed hanno validità solo fino a tre mesi dal momento in cui la situazione di eccezionalità è terminata.
LA VOLONTA' TESTAMENTARIA
Il testamento si può ritenere valido solo se il testatore è capace d'agire. Il testamento dell'incapace naturale è sempre annullabile in quanto come in materia di donazione anche in questo caso la tutela dell'affidamento non interviene.
La volontà testamentaria può essere invalidata per errore violenza o dolo: se il vizio della volontà ha influenzato solo singole disposizioni saranno annullate solo quest'ultime. Visto che non opera la tutela dell'affidamento non si richiede che l'errore sia riconoscibile ed essenziale basti che il motivo su cui cade l'errore risulti dall'atto e sia l'unico che ha determinato il testatore a disporre.
Il formalismo testamentario implica che solo le disposizioni presenti siano valide e possano avere effetto. Questo non esclude però che nel manifestare le sue ultime volontà il testatore non possa rinviare a fatti esterni la completa determinazione di una data disposizione: si dice che in questo caso la volontà è espressa per relationem, non è per ovviamente per la caratteristica personale possibile il rinvio ad una decisione altrui. E neppure è ammissibile il rinvio a volontà del testore manifestate altrove senza la forma del testamento perché così sarebbe eluso il formalismo testamentario.
L'interpretazione del testamento è volto ad accertare quale fosse la volontà del testatore: dunque qui si verifica una differenza fondamentale col contratto ove bisogna ricercare la volontà contrattuale comune alle due parti; in questo caso invece si deve accertare il significato che il testatore ha attribuito al proprio testamento, se questo significato può essere accertato, non è ammissibile un'interpretazione oggettiva che faccia prevalere un significato diverso.
INVALIDITA' DEL TESTAMENTO:
Il testamento invalido può essere nullo o annullabile.
Sono cause di nullità i difetti di forma che escludono o rendono incerta l'autenticità del contratto come: mancanza dell'autografia, mancanza redazione per iscritto, mancanza della sottoscrizione del testatore o notaio in caso di testamento per atto di notaio. Sono inoltre nulli i testa,menti congiuntivi o reciproci, le disposizione indeterminate o lasciate all'arbitrio di un terzo ed infine le disposizioni con motivi illeciti.
Sono cause di annullabilità tutti i difetti di forma diversi da quelli precedentemente indicati, l'incapacità d'agire del testatore o da errore violenza e dolo.
L'azione di nullità puramente dichiarativa può essere effettutata in qualsiasi momento; l'azioni di annullabilità va esercitata invece entro un termine di prescrizione quinquennale. Sia l'una che l'atra può essere esercitata da chiunque ritenga di avere interesse.
REVOCAZIONE DEL TESTAMENTO:
Come sappiamo una delle caratteristiche principali del testamento è che può essere revocato in qualsiasi momento e la revoca può essere esplicita o implicita: è implicita quando il testatore con un nuovo testamento dichiara dir evocare in tutto o in parte le disposizioni anteriori; è implicita quando le disposizioni di un testamento posteriore sono incompatibili con un testamento anteriore. Se con un atto successivo il testatore revoca esplicitamente la revocazione esplicita rivivono le disposizioni iniziali.
Se il testamento olografo è stato distrutto si presume che sia stata opera del testatore (revoca presunta) ma è ovviamente data la possibilità della prova contraria dimostrando che la distruzione è opera di un'altra persona o dalla prova che il testatore non avesse l'intenzione di revocare.
L'alienazione o la radicale trasformazione della cosa legata implica la revoca del legato, salva la prova di una diversa volontà del testatore.
Un casi particolare di revocazione è quella che deriva se sopravvengono li o discendenti os e si accerta l'esistenza di li o discendenti ignorati dal testatore al tempo a cui ha redatto le sue volontà. Si deve trattare di li o discendenti legittimi. Legittimati o adottivi o di li naturali riconosciuti. La revocazione non avviene nel caso in cui sia dichiaratamente espressa dal testatore, ovviamente la revocazione non si applica nel caso in cui questi non vengano alla successione e non si faccia luogo alla rappresentazione.
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