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IMPRENDITORE E IMPRESA

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Imprenditore e impresa

L'art. 2082 del codice civile dispone: <<E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi>>.

L'impresa è l'attività economica dell'azienda.

L'attività economica (cioè attività che produce nuova ricchezza) è una serie di atti coordinati e diretti allo stesso scopo.



Lo scopo di lucro non è un carattere essenziale dell'attività imprenditoriale à è sufficiente che la produzione di beni o servizi avvenga secondo criteri di economicità, cioè secondo quelle tecniche che tendono a ragguagliare i costi ai ricavi.

Con professionale si  intende un'attività che ha natura stabile, cioè durevole nel tempo.

Con attività organizzata si intende sistematica e programmata.

L'imprenditore può esercitare un'attività agricola o un'attività commerciale.

È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e ad attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura (art. 2135).

L'imprenditore commerciale è definito indirettamente dall'art. 2195, il quale stabilisce che sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

un'attività diretta alla produzione di beni o servizi;

un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

un'attività bancaria o assicurativa;

altre attività ausiliare delle precedenti.

L'impresa si divide in:

impresa individuale, quando il soggetto che la gestisce e che risponde degli impegni da questa assunti è una singola persona;

società, definita dall'art. 2247 come l'associazione tra due o più persone che ha come scopo l'esercizio in comune di un'attività economica.

La Costituzione nell'art. 18 stabilisce che <<i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale >>.

Hanno l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società di persone, di capitali e le cooperative.

Il codice civile non estende l'obbligo della tenuta delle scritture contabili alle società semplici, in quanto questo tipo di società non è previsto tra le società esercenti un'attività commerciale.

Gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice civile stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese sono soggetti all'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale.

Per le società che esplicano attività agricola l'art. 2136 del cod. civ. stabilisce che <<Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'articolo 2200 >>. Ciò significa che qualora una società esercente un'attività agricola sia costituita secondo uno dei tipi previsti per le società commerciali è soggetta agli obblighi contabili delle società commerciali; per analogia , ciò deve valere per le società esercenti qualsiasi altra attività non commerciale.

L'imprenditore deve conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle fatture, delle lettere e dei telegrammi ricevuti e spediti.

Il piccolo imprenditore è colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia (art. 2083). Egli

non è soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese;

è esonerato dalla tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa;

in caso di insolvenza, non può essere sottoposto alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria).

L'impresa artigiana è un'attività indipendente con un numero limitato di dipendenti nella quale l'imprenditore presta lavoro manuale.

Non sono considerati capaci di esercitare l'impresa i minori, gli interdetti, gli inabilitati e coloro che sono considerati incompatibili con l'impresa stessa.






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