L'art. 2082 del codice civile dispone: <<E' imprenditore chi esercita
professionalmente un'attività economica organizzata al fine della
produzione e dello scambio di beni o servizi>>.
L'impresa è l'attività
economica dell'azienda.
L'attività economica (cioè
attività che produce nuova ricchezza) è una serie di atti
coordinati e diretti allo stesso scopo.
Lo scopo di lucro non è un carattere
essenziale dell'attività imprenditoriale à è sufficiente che la produzione di beni o
servizi avvenga secondo criteri di economicità, cioè
secondo quelle tecniche che tendono a ragguagliare i costi ai ricavi.
Con professionale siintende un'attività che ha natura
stabile, cioè durevole nel tempo.
Con attività organizzata si intende sistematica
e programmata.
L'imprenditore può esercitare
un'attività agricola o un'attività commerciale.
È imprenditore
agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e ad attività
connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o
all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura (art. 2135).
L'imprenditore
commerciale è definito indirettamente dall'art. 2195, il quale
stabilisce che sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
imprese gli imprenditori che esercitano:
un'attività diretta alla produzione di beni
o servizi;
un'attività
intermediaria nella circolazione dei beni;
un'attività
di trasporto per terra, per acqua o per aria;
un'attività
bancaria o assicurativa;
altre
attività ausiliare delle precedenti.
L'impresa si divide in:
impresa
individuale,
quando il soggetto che la gestisce e che risponde degli impegni da questa
assunti è una singola persona;
società, definita
dall'art. 2247 come l'associazione tra due o più persone che ha come
scopo l'esercizio in comune di un'attività economica.
La Costituzione nell'art. 18 stabilisce che
<<i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale
>>.
Hanno l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
imprese le società di persone, di capitali e le cooperative.
Il codice civile non estende l'obbligo della
tenuta delle scritture contabili alle società semplici, in quanto questo
tipo di società non è previsto tra le società esercenti
un'attività commerciale.
Gli atti e i fatti relativi alle società, per
i quali il codice civile stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese
sono soggetti all'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale.
Per le società che esplicano
attività agricola l'art. 2136 del cod. civ. stabilisce che <<Le
norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli
imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'articolo 2200
>>. Ciò significa che qualora una società esercente
un'attività agricola sia costituita secondo uno dei tipi previsti per le
società commerciali è soggetta agli obblighi contabili delle
società commerciali; per analogia
, ciò deve valere per le società esercenti qualsiasi altra
attività non commerciale.
L'imprenditore deve conservare ordinatamente, per
ciascun affare, gli originali delle fatture, delle lettere e dei telegrammi
ricevuti e spediti.
Il piccolo imprenditore è colui che
esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia (art. 2083). Egli
non è soggetto all'obbligo dell'iscrizione
nel registro delle imprese;
è esonerato dalla tenuta dei libri
obbligatori e delle altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle
dimensioni dell'impresa;
in caso di insolvenza, non può essere
sottoposto alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata e straordinaria).
L'impresa artigiana è
un'attività indipendente con un numero limitato di dipendenti nella
quale l'imprenditore presta lavoro manuale.
Non sono considerati capaci di esercitare
l'impresa i minori, gli interdetti, gli inabilitati e coloro che sono
considerati incompatibili con l'impresa stessa.