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IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE E LA REVOCAZIONE
l'impugnazione della sentenza di primo grado deve essere proposta entro 2 mesi dalle parti principali ed intervenute e deve essere diretta a rimediare ad errori in diritto della prima sentenza.
Deve indicare i punti della sentenza impugnata di cui si chiede l'annullamento perché viziati.
I vizi censurabili possono essere:
incompetenza del Tribunale
vizi di procedura
violazione del diritto comunitario
e quindi vizi che sono suscettibili di pregiudicare l'uniforme applicazione del diritto comunitario.
In base all'ART. 119 del regolamento di procedura la Corte può dichiarare il ricorso irricevibile ed infondato;
se invece l'impugnazione si accoglie questo comporta l'annullamento della pronuncia del Tribunale, inoltre la Corte se lo stato degli atti lo consente può decidere essa stessa la controversia.
Nel caso la Corte non possa decidere, la causa viene nuovamente rinviata al Tribunale, in tal caso però il giudice di primo grado è vincolato alla decisione della Corte sui punti di diritto.
L'ART.44 prevede l'istituto della revocazione della sentenza applicabile alle pronunce sia del Tribunale che della Corte.
Non si tratta di un'impugnazione bensì di un mezzo straordinario di ricorso.
Condizione necessaria è la scoperta dopo la sentenza di elementi di fatto nuovi anteriori alla sentenza e tali che avrebbero potuto far dare diversa soluzione.
Si dice che si fa opposizione, il tutto deve avvenire entro un mese dalla sentenza.
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