INTERESSE AD AGIRE E LEGITTIMAZIONE
ATTIVA E PASSIVA DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
L'art.100
c.p.c. stabilisce che per proporre una condanna o per contraddire alla stessa
è necessario avere un interesse. L'interesse ad agire assume rilievo
nelle azioni di accertamento, mentre non è rilevante nelle azioni di
condanna (perché è compreso nel presupposto dell'inadempimento del
convenuto) e nelle azioni costitutive (perché sono tipiche, cioè
previste dalla legge). Per quanto riguarda il problema della legittimazione ad
agire è necessario dire che esso coincide col problema dei destinatari
del provvedimento giudiziale. Il problema dei destinatari del provvedimento
giudiziale non va confuso con il merito della causa perché può aversi
una pronuncia del giudice che neghi l'esistenza della legittimazione ad agire
indipendentemente dall'esame del merito della causa; ma in realtà
è difficile distinguere la legittimazione ad agire e la
titolarità della situazione giuridica (infatti chi agisce in giudizio
dice sempre di essere il titolare di quella situazione giuridica). La
distinzione tra legittimazione ad agire e l'esistenza del diritto (ovvero
titolarità della situazione giuridica) è meglio comprensibile
nell'ipotesi in cui il legislatore prevede la possibilità che ad agire
sia un soggetto diverso da colui che è titolare della situazione
giuridica (è l'ipotesi del p.m. nel caso della c.d. legittimazione
straordinaria in quanto l'art.81 c.p.c. stabilisce che nessuno può agire
in giudizio per far valere un diritto che non è proprio). La
legittimazione ad agire o contraddire indica il destinatario del provvedimento
del giudice; questo è un problema che il giudice deve affrontare ancor
prima del merito della causa, cioè dell'esistenza del diritto; quindi il
giudice prima di decidere deve verificare che il soggetto che agisce abbia la
legittimazione ad agire o rientri in uno
dei casi in cui la legge prevede la possibilità di agire anche ad un
soggetto che non è titolare della situazione giuridica ed inoltre il
giudice deve anche verificare dal lato passivo che vi sia la legittimazione a
contraddire e che siano presenti tutti i soggetti titolari del diritto (che poi
saranno i destinatari del provvedimento).