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INVALIDITA' ED INEFFICACIA DEL CONTRATTO
Come ogni negozio giuridico,anche nel contratto è possibile che si verifichino durante il suo procedimento formativo delle anomalie .
Tali anomalie possono rendere il contratto invalido.
L'invalidità può assumere due aspetti: nullità e annullabilità.
Vi sono però anche casi in cui il contatto pur essendo valido non produce effetti ; si parla in tal caso di inefficacia del contratto. L'inefficacia del contratto può essere :
assoluta quando il negozio è improduttivo di effetti verso chiunque
relativa quando il negozio è improduttivo solo verso alcuni soggetti
La causa più radicale e definitiva di inefficacia del contratto è la simulazione.
Il negozio simulato è il contratto che le parti stipulano al fine di invocarlo di fronte ai terzi ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato non si dovranno verificare. Il negozio è quindi fittizio e inidoneo a produrre gli effetti a cui appare preordinato ossia la situazione giuridica è solo apparente; Il negozio simulato è una ura in cui la volontà delle parti diverge,in maniera concordata,da quella espressamente dichiarata. La simulazione di solito è posta in essere per motivi illeciti. Lo scopo per cui le parti ricorrono alla simulazione si suole chiamare "causa simulandi"
La simulazione può essere assoluta quando le parti concludono il contratto e con separato e segreto accordo dichiarano di non volerne alcun effetto; si ha invece simulazione relativa quando le parti creano l'apparenza di un contratto diverso da quello che effettivamente vogliono(vendita al posto di una donazione), qui si hanno due contratti il contratto simulato che è quello destinato ad apparire all'esterno e poi c'è quello dissimulato che è quello che realmente è voluto dalle parti. La simulazione relativa può a sua volta essere sia oggettiva che soggettiva a seconda che il negozio differisca da quello simulato o nell'oggetto del contratto o nei soggetti.
La ura più importante di simulazione relativa soggettiva è la c.d. interposizione fittizia di persona ossia nel contratto appare come contraente un soggetto che è persona diversa dal reale contraente. L'interposizione fittizia non è da confondere con l'intestazione di un bene a nome d'altri che invece è un regolare contratto.
La simulazione è causa di inefficacia solo relativa del contratto e determina conseguenze diverse fra:
le parti: il contratto simulato è inefficace, e se si tratta di simulazione relativa o di interposizione fittizia l'inefficacia del contratto simulati comporta l'efficacia di quello dissimulato;
i terzi: verso essi il contratto simulato può, a seconda dei casi,essere inefficacie o efficace;è efficace per quei terzi che,in buona fede,hanno fatto affidamento sull'apparenza creata dal contratto simulato,è invece inefficace verso quei terzi i cui diritti sono pregiudicati dal contratto simulato. Nel primo caso la legge cerca di tutelare il principio generale di sicurezza nella circolazione dei beni,nel secondo caso mira a sventare il danno che, con il contratto simulato si vuole arrecare a terzi.
Anche rispetto ai creditori delle parti si riscontrano situazioni analoghe a quelle rispetto ai terzi.
N.B. le cause che provocano inefficacia del contratto sono a volte causa dello stesso ordine di quelle che causano la nullità del contratto
La prova che un contratto è simulato è resa molto rigorosa dalla legge per le parti e più agevole per i terzi. Le parti non possono provare per testimoni la simulazione,possono solo dare prova scritta dell'accordo di simulazione oppure possono servirsi di confessione o giuramento,i terzi possono provare la simulazione anche per testimoni. Le parti possono usare la testimonianza solo quando il contratto dissimulato è illecito
Dal contratto simulato bisogna però distinguere il:
Negozio indiretto che si verifica quando un determinato contratto viene utilizzato dalle parti per realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa. Tipico esempio è la vendita per una cifra irrisoria realizzata al fine di fare una donazione. La differenza con la simulazione sta nel fatto che mentre nella simulazione i contraenti si accordano per escludere gli effetti del contratto,in quello indiretto il negozio è realmente voluto dalle parti anche se poi esse si pregono scopi ulteriori rispetto a quelli normali dell'atto posto in essere. Il limite di validità del contratto indiretto:esso è nullo se risulta concluso in frode alla legge.
Negozio fiduciario: si verifica quando un soggetto(fiduciante) trasferisce, o fa trasferire da un terzo ad un fiduciario la titolarità di un bene ma con il patto(patto fiduciario)che l'intestatario utilizzerà e disporrà di questo in conformità delle istruzioni del fiduciante in modo da disporre del bene esclusivamente in conformità alle istruzioni del fiduciante. Il contratto fiduciario si distingue da quello simulato per il fatto che a differenza di questo mira a realizzare effetti che sono voluti dalle parti. Non è esplicitamente previsto nel codice ma è trattato quando si parla delle disposizioni fiduciarie contenute in un testamento. Esso è in linea di principio valido ed efficace, e nel caso di inadempimento del patto fiduciario si può agire in giudizio. Il patto fiduciario ha però validità meramente obbligatoria e non reale ossia vincola le parti fra loro ma non i terzi; quindi se il fiduciario viola il patto e vende ad u terzo il bene il sfiduciante perde definitivamente la proprietà del bene; potrà solo ottenere un risarcimento danni. Il contratto fiduciario è nullo quando costituisce mezzo di frode alle legge. Diversa soluzione vale nel sistema anglosassone che conosce la ura del trust,la quale da luogo ad una proprietà del fiduciario detto trustee, separata dal suo restante patrimonio e vincolata anche rispetto ai terzi allo scopo del trust.
NULLITA :rappresenta la ura più radicale di invalidità del contatto.
Il contratto è nullo(art 1418) oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge,c.d. nullità testuale, in tre ordini fondamentali
manca uno degli elementi costitutivi essenziali del contratto(mancanza accordo,forma,oggetto o causa).
quando l'oggetto è impossibile,illecito o indeterminato
quando è illecita la causa(la causa è illecita quando è contraria a norme imperative,norme non derogabili dai privati, dell'ordine pubblico o al buon costume).
N.B. il contratto è nullo per mancanza dell'accordo delle parti quando,nonostante la dichiarazione contrattuale resa all'esterno manca la interna volontà delle parti di produrre effetti giuridici e ciò avviene nei casi di:
dichiarazione non seria;quando un contratto viene dichiarato per finzione scenica o per scherzo e simili
violenza fisica ossia il fatto dell'altro contraente o di terzo che provoca una dichiarazione non voluta.
Azione di nullità la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio. L'azione di nullità presenta alcune caratteristiche:
è imprescrittibile
è esclusa qualsiasi sanatoria(ossia è impox attribuire all'atto nullo validità con una dichiarazione espressa o con il dare volontariamente esecuzione al contratto)
è di mero accertamento(la sentenza non modifica il fatto che il contratto è nullo), il giudice accerta solo la nullità preesistente
può essere posta in atto direttamente dal giudice.
Effetti del contratto nullo: il contratto nullo non produce alcun effetto, a volte il legislatore apporta delle deroghe a tale regola, come nel caso della conversione,e poi bisogna tener conto della eventuale rilevanza del contratto nullo di fronte a terzi.
Effetti verso terzi ci sono casi in cui la nullità non può essere fatta valere verso terzi come nel caso in cui il terzo è in buona fede,tuttavia la proprietà non può mai essere trasferita con un contratto nullo. Va comunque ricordato che quando si tratta di cose mobili ,può operare a favore di terzi la regola (art 1153)secondo la quale chi ottiene in buona fede la consegna di una cosa mobile in base ad un contratto idoneo a trasferirne la proprietà ne diventa proprietario anche se il suo dante causa non era proprietario,avendo acquistato il bene in base ad un titolo nullo.
Conversione del contratto nullo: come già detto il contratto nullo non produce effetti però vi sono casi , stabiliti dalla legge,in cui si può attuare la conversione del contratto;la conversione richiede i seguenti presupposti:
che sia stato stipulato un contratto nullo
che questo abbia tuttavia i requisiti di forma e di sostanza di un diverso contratto
che risulti,in relazione allo scopo perseguito dalle parti,che le medesime avrebbero volutogli effetti del negozio diverso se fossero state a conoscenza della radicale invalidità dell'atto posto in essere.
Può accadere che la nullità non riguardi tutto il contratto ma solo alcune clausole in tal caso si parla di nullità parziale.
ANNULLABILITA':l'annullabilità rappresenta una forma meno grave di invalidità del contratto. Annullabilità è solo testuale e quindi nei casi di invalidità non precisati dalla legge il contratto è da ritenersi nullo. L'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse l'invalidità è prevista dalla legge
Il contratto è annullabile,oltre che nei previsti dalla legge anche in due fondamentali ordini di fattispecie:
quando il contratto è stipulato da persona incapace di agire
quando la volontà contrattuale di una delle parti si sia formata in modo anormale, per l'esistenza di un vizio della volontà o consenso:errore, violenza(morale) o dolo(art 1427)
Nei vizi di volontà non c'è divergenza tra volere e dichiarazione, tuttavia la volontà si è formata in maniera anomala ossia la volontà è viziata.
L'errore consiste nella falsa conoscenza della realtà; affinché l'errore sia rilevante, ovvero produca l'annullabilità del negozio, occorre :
che l'errore sia essenziale, ovvero che sia stato tale da aver indotto la parte a concludere il negozio (errore determinante), dunque l'errore è essenziale quando cade:
sulla natura del negozio(locazione al posto della vendita);
sull'oggetto del negozio;
sulla quantità della cosa oggetto del negozio;
sull'identità e sulle qualità dell'altro contraente;
che l'errore sia riconoscibile dall'altro contraente. L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alle qualità dei contraenti,la controparte,usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene.
Se l'errore è comune alle parti il negozio è annullato a prescindere dalla buona fede di entrambe.
L'errore può essere :
di fatto se cade su di una circostanza di fatto;ossia determinato da una falsa conoscenza dei fatti o delle cose
di diritto se cade sull'esistenza o sull'interpretazione di una norma giuridica,ossia determinato dalla ignoranza o falsa conoscenza di norme di legge o di regolamento.
L'errore ostativo non si verifica nel processo di formazione della volontà contrattuale ,ma nel momento della sua espressione all'esterno. Esso consiste infatti in una dichiarazione non conforme alla volontà. Anche l'errore ostativo porta all'annullamento solo se essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.
Il dolo (dolo inganno)è il raggiro perpetrato ai danni del contraente(art 1439). Perché un negozio affetto da dolo sia annullabile occorre :
il raggiro ovvero azione idonea a trarre in inganno il contraente;
l'errore del raggirato, ovvero il successo del raggiro (dolo determinante); non può essere impugnato se io avevo capito il dolo; il riconoscimento è affidato alla normale diligenza.
la provenienza del raggiro dalla controparte; se il raggiro è stato effettuato da terzi e se l'altro contraente non ne era a conoscenza il dolo non è rilevante.
La ura del dolo incidente si ha allorquando il dolo non è fatto determinante per la stipula del contratto ma si limita ad incidere sulle condizioni dello stesso(comportamento fraudolento); il contratto non è annullabile ma il raggirato ha diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza all'inganno [art. 1440 codice civile].
Rilevanza del dolo
in un contratto deve provenire dall'altro contraente o da terzo, ma in questo caso i raggiri devono essere noti al contraente che ne ha tratto vantaggio;
in un negozio unilaterale non recettizio da chiunque provenga;
il dolo può avere rilevanza in tutti gli atti tranne quelli in cui,per particolari ragioni,tale rilevanza è esclusa dalla legge come per esempio nel matrimonio dove possono dedursi solo la violenza o l'errore.
Vi sono viceversa negozi nei quali l'errore può essere considerato come vizio della volontà solo se provocato da dolo come nei casi di accettazione e rinuncia dell'eredità.
La violenza psichica è la minaccia di un male ingiusto rivolta ad una persona con la finalità di indurla a concludere un contratto ovvero a porre in essere qualsiasi tipo di negozio giuridico. La violenza pertanto assume rilievo come vizio della volontà esclusivamente quando sia diretta ad ottenere dal minacciato il compimento di un atto negoziale che altrimenti non avrebbe posto in essere. Ovviamente il minacciato può rifiutare di porre in essere il contratto e decidere di subire la minaccia ed è proprio per questo motivo che la violenza morale è causa solo di annullabilità e non nullità del contratto. Al minacciato spetta la facoltà di agire per l'annullamento. La violenza morale per rendere annullabile un contratto deve essere [art. 1435 codice civile]:
tale da impressionare una persona media;
il male minacciato deve essere ingiusto e deve riguardare la vittima o il coniuge o ascendenti e discendenti della vittima.
La violenza psichica ha rilevanza per l'annullabilità del negozio anche se posta in essere da un terzo all'insaputa dell'altro contraente.
La violenza morale si distingue dal timore reverenziale che consiste nell'intenso rispetto che si nutre verso persone autorevoli,genitori ecc.. Non c'è alcuna azione intimidatoria
Un contratto compiuto per timore riverenziale non è annullabile eccetto per casi di eccezionale gravità quali il matrimonio.
La violenza morale si distingue anche dallo stato di pericolo che implica una situazione psichica anormale ma questa paura non è causata da minacce di una persona ma bensì da uno stato di fatto oggettivo. Se per effetto dello stato di pericolo una persona ha assunto obbligazioni a condizioni inique, il negozio non è annullabile ma rescindibile.
Azione annullamento essa presenta alcune caratteristiche:
è soggetta a prescrizione(di solito il termine è di 5 anni)
l'annullabilità non può essere rilevata d'ufficio
è un azione costitutiva ossia modifica ciò che è stato stabilito nel negozio.
L'annullabilità è sempre sanabile
Effetti dell'annullamento:il contratto annullabile produce tutti i suoi effetti sin dal momento della stipulazione se però si ha la pronuncia dell'annullamento da parte del giudice l'annullabilità ha effetto retroattivo ossia il negozio non ha più alcun effetto; quindi deve essere restituita la prestazione eventualmente ricevuta.
Effetti verso terzi: quanto agli effetti verso terzi la legge stabilisce, a tutela del loro affidamento,che l'annullamento, se non dipende da incapacità legale,non pregiudica i diritti acquisiti a titolo oneroso dai terzi di buona fede. In tutti gli altri casi,cioè quando l'annullamento è dovuto ad incapacità legale o il terzo acquirente è in mala fede,o il terzo acquista a titolo gratuito, la legge non considera l'affidamento del terzo degno di tutela, sicché la disciplina dell'opponibilità è analoga a quella della nullità.
Convalida: il contratto annullabile a differenza di quello nullo può essere convalidato. La convalida è un negozio unilaterale,mediante il quale la parte che può chiedere l'annullamento dichiara che,malgrado l'esistenza del motivo di annullabilità, vuole eseguire il contratto come se fosse valido. La dichiarazione può essere sostituita dalla spontanea esecuzione, purché risulti la conoscenza del motivo di annullabilità del contratto.
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