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Classificazione dei contratti usando vari criteri:
Contratti ad effetti reali: producono un trasferimento della proprietà o di altro diritto reale(es: compravendita)
Contratti reali: si perfeziona con la materiale consegna del bene, oltre al consenso da parte delle parti.
Contratti unilaterali: prestazione da parte di un solo soggetto (es: contratto di donazione, obbligazione obbligatoria solo da parte del donatore.
Contratti a prestazioni corrispettive: prestazione da parte di entrambe le parti.
Bilaterale: è un contratto tra le due parti.
Plurilaterale: è un contratto che coinvolge più parti contemporaneamente (es: contratti di società)
E’ un istituto giuridico molto utilizzato nel diritto commerciale. E’ una modalità con cui si attribuisce ad un altro soggetto il potere di stipulare contratti in suo conto e in suo nome.
RAPPRESENTANZA LEGALE: ne abbiamo parlato l’anno scorso, quando abbiamo affrontato l’argomento dell’incapacità d’agire (famiglia, tutore).
RAPPRESENTANZA VOLONTARIA: deriva dalla volontà del soggetto.
Il conferimento del potere di rappresentanza dal rappresentato al rappresentante è fatto dalla procura, questo atto deve avere la stessa forma dell’atto per il quale è conferito. (es: se il contratto riguarda un bene immobile, la forma è scritta.)
La PROCURA è un atto universale, che può essere trasferito per tutti gli atti che appartengono ad un certa categoria.
Generale: riferito a tutti gli atti che rientrano nel campo della rappresentanza.
Speciale: si riferisce ad un singolo atto giuridico.
E’ quella persona che eccede i limiti della procura che gli sono stati conferiti, o non ha la procura.
E’ responsabile nei confronti del terzo contraente per ever confidato senza colpa sulla validità del contratto, a meno che il rappresentato non ratifichi il contratto fatto del falso rappresentante.
Il soggetto falsamente rappresentato non è vincolato dal contratto che il suo falso rappresentante ha stipulato.
E’ un contratto con il quale un soggetto attribuisce ad un altro il potere di rappresentarlo per nome e per conto.
Con rappresentanza: indica il conferimento della procura e gli effetti giuridici si producono nella sfera del mandante.
Senza rappresentanza: c’è un contratto, ma senza il potere di spendere il nome e senza procura, gli effetti giuridici si producono nella sua sfera giuridica e andranno poi trasferiti con un ulteriore contratto al mandante.
Non idoneo a produrre gli effetti che le parti avevano stabilito, è un contratto difettoso che si può verificare alla conclusione o in un momento successivo.
A seconda della gravità in contratto può essere:
NULLO: è successo qualcosa che contrasta con le norme fondamentale del nostro ordinamento.
ANNULLABILE: la violazione dell’interesse specifico della parte, che può chiedere l’annullamento del contratto, l’unico che può chiederlo.
Caratteristiche:
Per quanto riguarda la nullità, l’azione può essere svolta de chiunque ne abbia interesse, e l’azione non è sottoposta a termine di prescrizione.
La nullità di un contratto può essere addirittura accertata d’ufficio.
La nullità non è sanabile, le parti non possono eliminare di loro iniziativa la causa dell’annullabilità.
Invece per quanto riguarda l’annullabilità può essere fatta valere solo dai soggetti cui la legge lo consente (cioè quelli che hanno subito la conclusione del contratto), e la prescrizione è di cinque anni.
Per l’annullabilità occorre sempre l’istanza di parte, cioè uno dei due soggetti che ha subito il contratto.
L’annullabilità è sanabile attraverso la convalida.
Non produce alcun effetto, è un contratto inesistente.
La nullità produce effetto quando:
È contraria alle norme imperative e non possono essere modificate dalle parti;
Mancanza di elementi essenziali (accordo, causa, oggetto, forma)
Causa illecita
Motivi illeciti e comuni alle parti
Mancanza di requisiti dell’oggetto
Violenza fisica, indica la mancanza assoluta della volontà e quindi la nullità.
EFFETTI DEL CONTRATTO DECHIARATO NULLO:
Se una delle prestazioni non è stata eseguita il soggetto sarà esonerato dall’obbligo di eseguirla.
Se le prestazioni fossero già state eseguite interamente, chi ha eseguito la prestazione ha diritto alla RIPETIZIONE DELL’INDEBITO, cioè alla restituzione di quanto l’altro soggetto ha percepito.
ANNULLABILITA’ PREVISTA NEI CASI DI:
L’annullabilità è solo eventuale nel senso che il contratto produce gli effetti fino a quando o solo se il soggetto non agisce in giudizio per far valere l’annullamento del contratto.
Di incapacità di agire:
Se parliamo di minore o di interdetto possono farlo valere i loro legali rappresentanti entro cinque anni dalla conclusione.
Oppure potrebbe chiederlo il minore al compimento dei 18anni e allora i 5anni cominciano a decorrere da li.
In tutti gli altri casi rimangono 5anni.
Di vizio della volontà:
Si parla di violenza morale Come
causa di annullamento, la violenza viene definita dal codice, come minaccia
fatta ad una persona o hai suoi beni, si parla di un male ingiusto e notevole,
deve essere di natura tale. Tale da fare impressione ad una persona sensata.
Il giudice per verificare se questa persona è sensata o no
guarderà l’età, il sesso e alle condizioni della persona.
Errore: deve essere essenziale e riconoscibile, l’errore è una falsa interpretazione della realtà.
L’errore deve essere ESSENZIALE cioè importante:
Quando riguarda la natura, cioè il tipo di contratto o l’oggetto cioè il bene o la prestazione (es: credo di comperare un comò del ‘600 invece è di quest’anno)
Quando riguarda sempre l’oggetto ma la qualità, cioè le caratteristiche qualitative, che secondo il comune apprezzamento deve ritenersi determinante dal consenso o l’identità dello stesso, cioè l’identificazione dell’oggetto.
Quando cade sulla qualità di identità dell’altra parte, cioè quando magari per sbaglio scambiamo una persona per un’altra.
Quando trattandosi di errore di diritto è stata l’unica ragione che ha determinato il contratto. (es: errore dovuto alla mancata conoscenza di una N.G.
L’errore deve essere RICONOSCIBILE art 1431
E’ riconoscibile solo dall’altra parte quando utilizza la normale diligenza, altrimenti non è annullabile; l’errore deve essere di natura tale da essere riconosciuto dalla controparte usando la normale diligenza.
Solo la controparte perché sennò l’altra parte, una volta che il contratto non gli andasse più bene, potrebbe renderlo annullabile anche solo per un errore piccolo che magari non gli va più bene.
(es: vendita di un terreno ad un certo prezzo X per ettaro, non sapendo che qualche mese prima il comune aveva dichiarato quel terreno edificabile, noi invece lo abbiamo venduto come terreno agricolo (che vale di meno del terreno edificabile).
Poi per dichiarare se il contratto è annullabile bisogna vedere caso per caso.
Dipende anche dalla persona con cui ho stipulato il contratto se è un agricoltore, da parte sua poteva anche non riconoscere l’errore, se invece lo avessi stipulato con un agenzia, siccome è il suo lavoro, è già a conoscenza se il terreno è agricolo e edificabile.
Dolo
Indica l’intenzione da parte di un soggetto e ci possono essere delle cadute anche penali eventualmente.
Dolo significa raggiro, inganno, imbroglio tale da indurre un soggetto a concludere o stipulare un contratto.ciò significa che il dolo deve essere determinante, cioè che senza di esso il contratto non si sarebbe mai concluso o stipulato.
Non è causa di annullamento il DOLUS BONUS, cioè quelle vanterie usate dagli imprenditori che sono naturali ne mondo degli affare. (es: la pubblicità di una crema di bellezza che, dicono nella pubblicità ti farà conquistare un sacco di uomini, ma naturalmente questo non è vero, ma non puoi agire in giudizio).
RESCISSIONE
Si verifica nel momento della conclusione del contratto.
È lo scioglimento del contratto previsto dal codice in due casi rari.
Vale solo ne contratti a prestazioni corrispettive, in più c’è un notevole squilibrio economico tra le parti.
Il soggetto può rivolgersi al giudice per chiedere la rescissione.
CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO:
Richiesta dalla parte che ha accettato condizioni inique, cioè squilibrio tra la sua prestazione e quella dell’altro.
Queste condizioni le ha accettate per necessità di salvare se stesso e gli altri da situazioni di pericolo.
Ho un anno di tempo per agire in giudizio.
CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI BISOGNO:
Se c’è sproporzione tra le due prestazioni dipesa da uno stato di bisogno da una delle due parti, dove una delle due parti abusa di questo stato di bisogno. (es: usuraio, svendita di un bene . .).
L’azione non è ammissibile se la lesione non è maggiore della metà di quella che avrei avuto se non fossi stato in stato di bisogno.
(es: sono nel bisogno vendo la mia casa a 40€ invece che a 100€ . ).
La parte contro cui l’azione è rivolta, a sua volta può proporre di ricondurre il contratto a equità.
RISOLUZIONE
Contratto ad azioni corrispettive, però il difetto si produce dopo la conclusione del contratto.
Risoluzione, vuol dire sciogliesi dal vincolo, però solo nelle cause stabilite dalla legge.
INADEMPIMENTO
La parte che subisce l’inadempimento ha due possibilità:
chiedere l’inadempimento coattivo, se ha ancora interesse ad essere soddisfatto, altrimenti:
Se non ha interesse può agire chiedendo la risoluzione, però la risoluzione può avvenire per via giudiziale o per via extragiudiziale, la scelta dipende da varie cose.
La via extragiudiziale a sua volta si divide in:
Diffida ad adempiere:
Consiste nell’inadempimento per iscritto, di effettuare la prestazione entro un termine non inferiore ai 15 giorni, trascorsi automaticamente i 15 giorni il contratto si risolve, cioè senza bisogno di passare per la via giudiziale, quindi io sono esonerata a mia volta ad eseguire la prestazione.però potrebbe succedere che l’altra parte agisca in giudizio.
Clausola risolutiva espressa:
Le parti inseriscono esplicitamente nel contratto una clausola tale che se ne corso del contratto si verifica quella determinata cosa, il contratto si risolve automaticamente.
Termine essenziale: art 1457
Caso quasi da manuale, cioè ipotesi poco frequente, perché non è così facile dimostrare che il termine è essenziale.Un esempio però è la consegna del vestito da sposa, perché trascorso quel determinato tempo l’altra parte (la sposa) non ha più interesse a ricevere la prestazione.
ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA
Riguarda i contratti la cui esecuzione è destinata a protrarsi nel tempo, può accadere che nel tempo intercorrente fra il momento della conclusione del contratto e quello dell’esecuzione di una delle prestazioni, sopraggiungano avvenimenti straordinari o imprevedibili, per effetto dei quali la prestazione di una della parti diventa eccessivamente onerosa rispetto al valore della prestazione dell’altra.
In questi casi la parte che deve la prestazione eccessivamente onerosa può domandare la risoluzione giudiziale del contratto; e l’altra parte, se vuole evitare la risoluzione, può offrire di modificare equamente le condizione contrattuali.
ECCESSIVA cioè, consiste in un forte squilibrio tra il valore economico delle due prestazioni, che abbia reso il contratto sensibilmente iniquo per una delle parti.
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore comporta l’estinzione dell’obbligazione.
Si tratta di contratto a prestazioni corrispettive.
L’impossibilità sopravvenuta rende priva di ogni giustificazione la controprestazione, essa comporta perciò la risoluzione del contratto.
Ne consegue che la parte liberata dall’obbligazione per la sopravvenuta impossibilità della propria prestazione, non può chiedere la controprestazione e, se l’ ha già ricevuta, deve restituirla.
L’impossibilità può essere anche parziale, il contratto in tal caso, non si risolve, ma l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione dovuta, e potrà recedere dal contratto se, non abbia interesse ad una esecuzione solo parziale della prestazione.
Questi contengono l’art 1341.
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni , restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Perché le decisioni sono stabilite unilateralmente dall’imprenditore senza trattative tra le due parti, e l’altra parte, può solo accettare le condizioni o rinunciare al contratto.
Da una protezione molto limitata all’utente cioè alla parte più debole.
Se il contratto contiene delle clausole vessatorie, (che danneggiano e sono ingiuste per chi le subisce), ma che possono esserci, sono vincolanti solo se la parte le ha specificatamente approvate (era in grado di conoscerle) con una firma.
1469 bis. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.
Nel contratto concluso tra consumatore e la marca" class="text">il consumatore e il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.
Sono fatte per offrire maggiore protezione al contraente più debole.
Si considerano clausole vessatorie quelle che alterano l’equilibrio tra professionista e consumatore e tra diritti e obblighi reciproci.
1469 quinquies. Inefficacia.
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469 bis e 1469 ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Riguarda le clausole vessatorie che anche se sono inserite sono inefficaci, mentre rimane produttivo di effetti tutto il resto del contratto.
Tipi di clausole vessatorie inefficaci:
1469 sexies. Azione inibitoria.
Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.
L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
Possibilità riconosciuta alle associazioni da categoria di consumi di agire in giudizio.
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