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ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE -La struttura paritaria della Comunità internazionale - I crimina juris gentium

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ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE


CAPITOLO I


I SOGGETTI E GLI ATTORI NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

La responsabilità giuridica degli stati nel diritto internazionale

Gli ordinamenti statali attribuiscono personalità giuridica e una disciplina speciale per la normativa di diritto comune ad un ente od organizzazione collettiva. Nel diritto internazionale sono gli enti o le organizzazioni collettive, i soggetti destinatari della disciplina di diritto comune. Gli enti più importanti sono gli Stati.

Il diritto interno: determina e regola sia le modalità costitutive sia le condizioni di funzionamento dei vari enti o organizzazioni collettive.

Il diritto internazionale: si limita a prendere atto della loro esistenza provvedendo a soddisfare alcune loro esigenze.

Il diritto internazionale nasce nel periodo in cui lo Stato si è affermato com'ente indipendente e sovrano, il più idoneo modello organizzativo in quanto soddisfa 2 esigenze contraddittorie:



Garantisce la sicurezza (latino securitas) delle varie comunità

Non reprime le potenzialità dell'individuo

Esigenze che Impero e Papato non erano più in grado di soddisfare. Il periodo storico dell'entrata del diritto internazionale è simbolicamente indicato con la conclusione del Trattato di Westfalia del 1648, che pose la fine della guerra dei 30 anni. I cambiamenti dello Stato:

Indipendenza rispetto al Papato, all'imperatore e a qualsiasi supremazia (sovranità esterna o indipendenza)

Afferma il proprio dominio esclusivo u un determinato territorio sulla relativa popolazione (sovranità interna)

Eliminazione dei vecchi centri di potere (feudali)

Nella Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati (1933) sono stati stabiliti i criteri dello Stato riguardanti la personalità giuridica internazionale:

a) Una popolazione permanente

b) Un territorio definito

c)  Un potere di governo esclusivo

d) La capacità di intrattenere rapporti con altri Stati


La struttura paritaria della Comunità internazionale

Il diritto internazionale non attribuisce la sovranità agli Stati e la legittimità del loro ordinamento, ma riconosce tali requisiti e conferisce agli Stati una specifica disciplina rivolta a preservare tali loro caratteristiche. L'autonomia degli Stati tende ad essere progressivamente ridotta dall'evoluzione del diritto internazionale, perché aumentano le competenze riservate alle sue esclusive determinazioni:

Tutela dei diritti dell'uomo

Protezione dell'ambiente

Lotta alla criminalità economica

Lotta al terrorismo


Spesso queste normative sono contraddittorie con l'indipendenza e la sovranità degli Stati. L'interesse dell'intera Comunità internazionale è quello di preservare la coesistenza pacifica di Stati dotati degli elementi costitutivi: sovranità e indipendenza.


La sovranità esterna o "indipendenza giuridica"

Per quanto riguarda l'indipendenza dello Stato, va valutata in termini di "indipendenza giuridica": indipendenza dell'ordinamento giuridico dello Stato rispetto ad altri ordinamenti normativi. (originarietà dell'ordinamento giuridico). L'ordinamento giuridico dello stato:

deve trovare in se stesso la fonte della sua legittimità

non deve dipendere dall'ordinamento di una altro Stato o gruppo di Stati.

Rapporto stato superiore e stato inferiore: lo stato inferiore non potrà essere considerato indipendente: mancanza di personalità giuridica e sovranità esterna (impossibilità ad intrattenere autonomamente rapporti con altri stati).


Dipendenza politica e indipendenza giuridica

Nei casi in cui le restrizioni alla libertà dello stato:

a) imposte dal diritto internazionale

b) impegni dipendenti da proprie volontà

c)  di fatto esistenti nei confronti di un altro Stato

non incidono sulla sua indipendenza e sulla sovranità esterna intesa nel significato indicato rilevante per l'attribuzione della personalità giuridica. Si trasformano in vincoli se lo stato è sottoposto ad un altro stato, con "autorità legale tale da escludere la sua autonomia decisionale". In questo caso l'indipendenza giuridica dello stato "sottoposto" è compromessa per l'attribuzione della personalità giuridica.

Nel caso di "autorità legale", la dipendenza di uno stato rispetto ad un altro opera solo sul terreno politico e non su quello giuridico: sono limitazioni che non incidono sull'originarietà dell'ordinamento giuridico, ma sono solo delle restrizioni convenzionali delle libertà dello Stato.


Il caso del Ciskei

Ci sono stati dei casi in cui la dipendenza è stata talmente significativa da trasformarsi in una dipendenza rilevante a che ai fini giuridici, impedendo l'attribuzione della personalità giuridica internazionale di uno Stato, pur dotato di un proprio ordinamento giuridico. Esempio: alcune collettività politiche appartenenti al Sud-Africa cono stato costituite in Stati dotati di una formale autonomia e indipendenza giuridica (il Ciskei), ma di fatto sono totalmente dipendenti per le risorse economiche e di politica di bilancio del Sud-Africa.


Negazione della personalità giuridica degli Stati membri di Stati federali

Non possono considerarsi dotati di personalità giuridica:

gli stati membri di stati federali (USA)

i cantoni (Confederazione elvetica)

i länder (Repubblica Federale di Germania)

la maggior parte delle Regioni dello Stato Italiano (regioni appartenenti a stati unitari)

Essi hanno qualche autonomia relativa alla conclusione d'accordi internazionali, ma non sono in grado di instaurare rapporti come uno stato non federale.


La sovranità (interna): la triade popolo - governo - territorio

La sovranità interna: necessaria per acquisire la personalità giuridica internazionale; può essere esercitata in una comunità intesa come territorio e popolazione governata da un'autorità politica organizzata.

Popolazione: insieme di individui che convivono stabilmente in un determinato spazio anche con differenti culture, origini e/o credi religiose.

Autorità politica organizzata: effettiva potestà di imperio e di governo di uno stato in grado di creare e applicare il diritto su quella determinata popolazione e territorio.

Territorio: sono gli spazi di comune convivenza, tale territorio può non avere delle frontiere stabilite.


Gli ulteriori potenziali requisiti: il rispetto dei diritti dell'uomo e del principio d'autodeterminazione

L'evoluzione del sistema internazionale, mira a qualificare e limitare le modalità attraverso le quali, il potere d'imperio e di governo si manifesta al fine di essere preso positivamente in considerazione, nella valutazione della personalità giuridica di un altro Stato. Tale potere deve rientrare in alcuni principi di diritto internazionale, tra cui:

Disciplina relativa alla tutela dei diritti dell'uomo: tale disciplina condiziona le modalità d'esercizio delle funzioni sovrane, limitando l'intervento da parte d'altri stati e adottare l'uso della forza per garantirne il rispetto.

Il potere d'imperio e di governo deve essere legittimato dal c.d. diritto di autodeterminazione interna dei popoli:

o   Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra Stati (1970)

o   Atto finale di Helsinki della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa -CSCE - (1975)

L'autodeterminazione assume la garanzia di rappresentatività dell'intera popolazione presente nel territorio.


Prassi recente d'autodeterminazione dei popoli

Il potere d'imperio su un determinato territorio, e la legittimazione dell'autodeterminazione, sono criteri impiegati nell'ambito del processo di decolonizzazione e dello smembramento dell'Unione delle Repubbliche sovietiche e dell'ex Jugoslavia. Al principio di autodeterminazione possono essere assegnati effetti retroattivi tali da consentire di rimettere in discussione situazioni territoriali a seguito dei più importanti eventi bellici, mettendo in discussione:

La certezza dei confini nazionali

Il dovere di sudditanza dei popoli

Stabilità politica degli stati


Il riconoscimento: suo valore meramente dichiarativo

L'acquisto della personalità giuridica internazionale avviene riconoscendo gli elementi costitutivi dello stato (a,b,c,d), a prescindere da qualsiasi procedimento formale accertativo. Il "riconoscimento" di uno stato ha un valore meramente dichiarativo della sua personalità giuridica internazionale

La Commissione d'Arbitrato durante la Conferenza per la Pace in Jugoslavia, ha dichiarato che: "il riconoscimento non è prerequisito (titolo, capacità, conoscenza) necessario per la costituzione di uno Stato, ha effetti dichiarativi ed è un atto discrezionale che gli altri stati possono adottare secondo la loro scelta e modo".

Il riconoscimento può essere invocato come prova per:

La Sussistenza degli elementi costitutivi della personalità internazionale dello Stato

La Volontà di intrattenere rapporti giuridici

L'indipendenza e la sovranità sono i caratteri sufficienti per attribuire ad uno Stato personalità giuridica. Quindi l'eventuale "non-riconoscimento" non incide sull'attribuzione della personalità giuridica di uno Stato.


Posizione dello Stato non riconosciuto nella Comunità internazionale

Uno Stato "non-riconosciuto" non può essere oggetto d'aggressione e il suo territorio considerato terra nullius. Anche nei confronti di questi stati valgono i principi e regole del diritto internazionale : coesistenza fra stati e preservare le caratteristiche d'indipendenza e sovranità. Lo stato non-riconosciuto non può far valere alcun diritto ad attivare procedimenti di formazione volontaria per l'instaurazione di rapporti di collaborazione, cooperazione ed assistenza interstatale. C'è da dire che alcuni atti di tipo umanitario sono dovuti a favore delle popolazioni degli stati non-riconosciuti. Possono essere fatti valere diritti e obblighi tra stati che reciprocamente non si riconoscono. Il riconoscimento e il non-riconoscimento, sono stati strumenti di politica internazionale, spesso usati per evitare i riconoscimenti di stati che, a causa del loro regime, oppure privi di regime, avrebbero creato dissenso politico da parte d'altri stati,e la volontà di quest'ultimi di non collaborare con loro (es. Cina comunista).


Gli effetti del riconoscimento nelle relazioni internazionali

Il riconoscimento è un "biglietto d'ammissione" per :

Rapporti internazionali (di tipo difensivo, commerciale, economico-finanziario)

Rapporti diplomatici e consolari

per una collaborazione internazionale tra stati a base volontaria di cui soprattutto i nuovi stati in via di sviluppo voglio ottenere per potenziare le loro risorse economiche e umane che dispongono.

Alcuni limiti:

difficoltà d'instaurazione rapporti economici ottimali con imprese appartenenti a stati non-riconosciuti

incertezza di eventuali investimenti effettuati da imprese estere in ordinamenti di stati non-riconosciuti.

gli organi degli stati non-riconosciuti hanno una sfera più limitata rispetto agli organi appartenenti a stati riconosciuti

Il riconoscimento non incide sull'attribuzione della personalità giuridica degli stati ma è un atto che consente la partecipazione agli stati riconosciuti di partecipare alla Comunità internazionale, attivando rapporti di collaborazione e assistenza interstatale.


La posizione degli organi dello stato

La personalità giuridica di uno stato, attribuita dal diritto internazionale agli stati, è prevista dalla disciplina di diritto comune adottata nell'ambito della Comunità Internazionale, la quale indica, a volte, la comunità politica, in senso del suo insieme, altre volte, gli organi di governo che esercitano il loro potere. Gli organi di governo sono un tramite necessario per consentire in concreto l'esercizio dei diritti riconosciuti, e sono i diretti destinatari delle norme di diritto internazionale.


La personalità degli enti diversi dagli Stati: gli Insorti ed i Movimenti di Liberazione Nazionale

Il diritto internazionale ha progressivamente attribuito la personalità giuridica ad alcuni enti o organizzazioni collettive, anche se dotati di caratteristiche diverse dagli stati, che perseguono fini attribuiti dalla Comunità internazionale.

Tra le organizzazioni collettive assumo importanza gli Insorti e i Movimenti di Liberazione Nazionale. Gli Insorti sono entità organizzate rappresentative delle istanze d'autodeterminazione delle popolazioni. Per esercitare tale funzione offerta dal diritto internazionale devono esercitare un controllo effettivo sulla popolazione, sotto la guida di un comando responsabile.

Gli insorti, non sono certo soggetti di diritto internazionale, ma solo dei sudditi ribelli nei confronti dei quali il governo legittimo, può prendere i provvedimenti che considera più opportuni; ma se essi riescono a costituire un'organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte del territorio, allora si è di fronte ad una forma sia pure embrionale di stato alla quale la personalità non può negarsi.


Il caso della Palestina

Non è facile identificare l'esatto momento in cui i movimenti insurrezionali acquistano la personalità giuridica internazionale. Per esempio, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP).

Le N.U. hanno inizialmente assegnato all'OLP uno status di "observed", poi l'adozione di documenti da far circolare come documenti ufficiali delle Nazioni Unite , per raggiungere infine la sovranità sul territorio palestinese, la ridenominazione dell'OLP in "Palestina" e di partecipare a qualsiasi discussione in sede di Assemblea Generale per questioni relative alla Palestina e all'Asia.


In particolare, i diritti attribuiti agli Insorti: alcuni esempi.

I diritti attribuiti agli Insorti:

acquisto della personalità giuridica internazionale estesa anche per le principali norme di diritto umanitario in caso di guerra e conflitti armati

possono prendere con forza il possesso di una nave battente bandiera dello Stato contro il quale operano, non è un atto di pirateria (libertà d'azione alle navi ribelli). Tali navi prese in possesso non possono essere catturate per ordine del governo di un altro stato e non possono ricevere assistenza nei porti di altri stai in quanto questi ultimi si espongono di essere accusati di interferire illegittimamente nel conflitto tra gli insorti e lo Stato di loro appartenenza.


(segue) : lo speciale e limitato status dei Movimenti di liberazione nazionale

I Movimenti di Liberazione Nazionale ,non hanno uno status all'interno della Comunità internazionale in grado da garantire loro gli stessi diritti attribuiti agli stati, in altre parole quei privilegi previsti dal diritto internazionale che attribuisce personalità giuridica internazionale.

La Comunità internazionale riconosce a tali Movimenti:

il diritto di essere ascoltati in sedi internazionali sui temi relativi alle popolazioni e al territorio di cui essi si pongono come struttura organizzata di governo ed interprete di istanze autonomistiche.

Solo in suddette occasioni possono disporre di privilegi previsti dal diritto internazionale.

Non hanno quindi gli stessi privilegi degli stati o degli insorti

limitata personalità giuridica internazionale a casi particolari (vedi punto 1).

Il Sovrano Ordine Militare di Malta

L'insieme dei privilegi conseguenti all'attribuzione della personalità giuridica degli stati sono estesi ad altri enti ed organizzazioni collettive, cui la Comunità internazionale riconosce come propri. Nell'ordinamento italiano, gli enti maggiori sono:

la Santa Sede

il Sovrano ordine di Malta

il Sovrano Ordine di Malta:

associazione per fini militari e assistenza sanitaria

inizialmente: sovranità territoriale su Rodi e Malta che venne persa successivamente, poi con il trasferimento della sede a Roma, rapporti diplomatici con altri Stati europei

in seguito alla perdita della sovranità territoriale: la Comunità internazionale dichiarò l'esigenza di mantenere l'ordine in quanto considerò essenziali fini di quest'ultimo.


La Santa Sede

La Comunità internazionale attribuisce personalità internazionale alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano. Lo Stato della Città del Vaticano è un vero e proprio stato riconosciuto dal diritto internazionale come tale e avente personalità giuridica internazionale. La Santa Sede ha una sua sovranità nelle relazioni internazionali in base alle sue tradizioni e alle missioni nel mondo, svolge la propria missione di ordine religioso e morale a portata universale. Santa Sede e Stato della Città del Vaticano sono eguagliati a tutti quegli Stati che hanno personalità giudica riconosciuta dal diritto internazionale.


Le organizzazioni internazionali intergovernative

Le organizzazioni internazionali sono state create dagli Stati, in virtù d'accordi internazionali rivolti a perseguire uno scopo, che singolarmente o in assenza di un adeguato supporto istituzionale internazionale gli Stati non possono realizzare.

Dopo la fine della II Guerra Mondiale si è affermato il ruolo delle organizzazioni internazionali intergovernative con:

una precisa attribuzione in ambito internazionale

di uno status e privilegi riconducibili alla personalità giuridica internazionale.

Le organizzazioni internazionali, si distinguono dagli stati per la loro diversa competenza generale, seguono il "principio di specialità": le organizzazioni sono create da stati, i quali gli attribuiscono dei poteri e dei limiti in funzione al perseguimento degli interessi comuni agli stati "creatori". Alcune organizzazioni

possiedono personalità giuridica internazionale distinta da quella degli stati che partecipano ad esse

non sono titolari di una vera e propria personalità giuridica.

per avere personalità giuridica le organizzazioni internazionali  devono:

a) essere dotate di autonomia anche organizzativa distinta da quella degli Stati membri.

b) avere una missione ben definita con l'attribuzione delle relative competenze.


Caratteri della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali

Con la presenza dei requisiti a) e b) sopra citati, le organizzazioni internazionali:

non sono dotate di personalità internazionale con ampiezza identica a quella degli stati

la personalità è attribuita entro i limiti della loro missione

non possono atteggiarsi come "super-stato", in grado di sovrapporre e sostituire la propria struttura organizzativa a quella della Comunità internazionale.

La personalità internazionale è limitata in funzione delle "missioni", ma permette agli organi istituzionali dell'ente di avere rapporti con gli Stati membri e con altri stati necessari per operare in base agli scopi assegnati.

Esempio: WHO = organizzazione mondiale della sanità.


Il valore delle disposizioni contenute negli statuti o negli accordi di sede

Negli statuti e in specifici accordi sono previste disposizioni riguardanti lo status giuridico delle organizzazioni internazionali. Si riconosce a tali organizzazioni:

il diritto di avvalersi di privilegi ed immunità simili a quelli cui godono gli organi ed i beni degli Stati.

La capacità di intrattenere relazioni diplomatiche

Concludere accordi internazionali dai contenuti più vari

Il diritto ad un trattamento dei propri dipendenti, nell'ambito dei vari stati, simile a quello garantito a favore dei dipendenti degli altri Stati

Esempi: Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD): "Il fondo possiede personalità giuridica internazionale e gode nel territorio di ogni stato membro quei privilegi ed immunità necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e il perseguimento dei suoi obbiettivi". Queste disposizioni sono solo delle dichiarazioni intenzionali che gli stati membri garantiscono la partecipazione dell'organizzazione internazionale alle relazioni internazionali godendo dei privilegi riconosciuti. Poi attraverso la concreta attuazione del partecipare alle relazioni internazionali con caratteri d'autonomia ed indipendenza che consente di affermare la sua personalità internazionale.


La personalità giuridica di diritto interno delle organizzazioni internazionali

La personalità giuridica internazionale delle organizzazioni internazionali non bisogna confonderla con la personalità giuridica di diritto interno. Per quanto riguarda il diritto interno, le disposizioni contenute nei trattati istitutivi, determinano i caratteri di tale personalità giuridica alla quale ne consegue che ogni stato membro ha la capacità di concludere contratti, di acquistare beni mobili e immobili, di stare in giudizio. Tale personalità giuridica nel diritto interno degli stati ha contenuti più ampi: esempio la Comunità europea. Non ci sono mai stati dubbi o incertezze, da parte di giudici e attività amministrative degli stati membri, per l'accordo di costituzione di un'organizzazione internazionale nel riconoscere i privilegi a queste attribuiti. Non ci sono mai stati dubbi o incertezze, anche per quanto riguarda le organizzazioni internazionali di cui siano membri solamente Stati terzi rispetto allo stato in cui esse operano.


La personalità giuridica degli individui: nel diritto internazionale classico

Nel diritto internazionale sono enti e organizzazioni collettive ed in particolare gli stati i soggetti per i quali è prevista la disciplina del diritto comune e la personalità giuridica. Molte norme di diritto internazionale prevedono la disciplina di rapporti giuridici o situazioni giuridiche di cui sono destinatari gli individui. Tale applicazione ed attuazione può avvenire solamente per il tramite degli Stati nell'ambito de loro ordinamenti statali. Anche se vi sono norme di diritto internazionale idonee a regolare situazioni giuridiche individuali, esse possono essere fatte valere solamente all'interno degli ordinamenti statali quando:

a) Siano state volute come tali da parte degli stati contraenti

b) Siano effettivamente attuate in esecuzione dell'effettivo obbligo internazionale nell'ambito degli ordinamenti statali

Soltanto con queste condizioni le situazioni giuridiche individuali o i rapporti interindividuali potranno essere fatte valere da parte degli individui all'interno degli ordinamenti statali.


La personalità giuridica degli individui: nelle più recenti tendenze

Due recenti fenomeni hanno modificato la situazione sopra indicata:

  1. introduzione della responsabilità penale personale direttamente prevista nell'ambito dell'ordinamento internazionale nei confronti degli individui che commettono determinati comportamenti considerati "crimina juris gentium" anche se sono adottati nella veste di organi di enti dotati di personalità internazionale: hanno una loro giustiziabilità universale e non possono giovarsi dei privilegi e immunità previsti dal diritto internazionale.
  2. introduzione di una disciplina dei comportamenti degli enti dotati di personalità giuridica internazionale (Stati) non rivolta alle esigenze dei "governanti", bensì alla protezione di alcuni fondamentali diritti dei "governati". Si pone quindi la disciplina a favore dei governati: progressiva affermazione dei diritti internazionali dell'uomo e le corrispondenti forme di tutela.

S'inizia ad affermare una concezione individualistica della società: "L'individua al centro dei diritti verso la società, dalle libertà personali a quelle economiche".


I crimina juris gentium

Nel passato alcuni comportamenti degli individui erano considerati dal diritto internazionale come crimini internazionali compiuti da individui direttamente responsabili:

pirateria

tratta degli schiavi

contrabbando di guerra

dei crimini di guerra


Gli individui responsabili dei comportamenti criminali erano sanzionati agli ordinamenti statali.

Oggi, diretta applicazione nei confronti degli individui non solo più in ambito statale ma anche in ambito internazionale per i c.d. crimina juris gentium.

Attualmente:

a) il diritto internazionale prevede direttamente una disciplina della responsabilità di individui distinta da quella degli stati di cui sono organi, con riguardo ad alcuni comportamenti vietati nei loro confronti

b) nell' ambito dello stesso ordinamento internazionale sono adottate specifiche garanzie rivolte a rendere effettiva la sanzione di tali comportamenti.


La tutela internazionale dei diritti degli individui

Nell'ambito di diritti e garanzie a favore degli individui e autonomamente sanzionabili, C'è stato un progressivo aumento all'interno dell'ordinamento internazionale per quanto riguarda sistemi normativi e giurisdizionali rivolti a garantire:

da un lato, titolarità degli individui di situazioni giuridiche soggettive internazionali

dall'altro, adeguati processi processuali idonei a realizzare l'applicazione in caso di inadempimento anche nei confronti di stati di appartenenza degli stati individui.

Ha maggiore importanza ciò che riguarda i diritti dell'uomo: nelle convenzioni internazionali si prevedono adeguati meccanismi giurisdizionali idonei a tutelare le situazioni giuridiche previste a favore degli individui. Tra l maggiori sedi processuali giurisdizionali c'è la Corte Europea dei diritti dell'uomo, le cui sentenze :

producono effetti nei confronti di tutti gli stati contraenti della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo

la sua attività giurisdizionale può essere azionata in virtù di ricorsi individuali


La personalità giuridica limitata dell'individuo

L'evoluzione del diritto internazionale riconosce la personalità giuridica internazionale speciale rispetto alla personalità di diritto comune che gli stati sono i destinatari.Gli individui:

possono far valere nell'ambito internazionale solo alcune situazioni giuridiche con i corrispondenti obblighi e diritti oltre a particolari garanzie

non possono avvalersi di quelle garanzie di attuazione previste dal diritto internazionale per enti e organizzazioni collettive (stati e organizzazioni internazionali)

Gli individui, nella sfera internazionale, hanno una disciplina speciale rispetto al diritto comune, mentre il diritto comune è destinato ad enti ed organizzazioni collettive.


L'emergere di nuovi attori sulla scena internazionale

Nella Comunità internazionale c'è l'introduzione di nuovi "attori" privi di una vera e propria personalità giuridica internazionale. Il fenomeno della globalizzazione ha messo in discussione i fondamenti della Comunità internazionale, in pratica la sua dimensione globale d'alcuni problemi:

mutamenti climatici

i problemi del sottosviluppo

immigrazione

terrorismo

violazione di diritti umani


Il fenomeno della globalizzazione, ha evidenziato l'inadeguatezza ad affrontare i suddetti problemi da parte di una Comunità internazionale, fondata sull'indipendenza e sulla sovranità degli Stati e da una disciplina per tutelare i loro requisiti. Il fenomeno della globalizzazione genera due fenomeni:

a) le attività non sono più riconducibili ai confini nazionali

b) regole internazionali fondate sulla sovranità statale

La collaborazione, la cooperazione e l'integrazione tra popoli ed individui appartenenti a differenti ambienti socio-economici e culturali utilizzati per soddisfare le loro esigenze sono fondati ancora su strumenti normativi riconducibili solo agli Stati, nonostante le loro inadeguatezze.


Evoluzione dei sistemi di cooperazione fra Stati

In ambito internazionale, introduzione d'effetti sempre più estesi per le organizzazioni internazionali riguardante la personalità giuridica: passaggio da rapporti di commercio internazionale diretti da meccanismi interstatali (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade), in un rapporto economico internazionale.

I GATT sperimentano innovativi modelli organizzativi all'interno dei quali sono riconosciuti diritti a vari soggetti coinvolti in operazioni economiche internazionali con la previsione della tutela di tali diritti. Gli "Attori" non ancora dotati di una vera e propria personalità giuridica internazionale sono:

organizzazioni non governative (ONG):rappresentano gli interessi pubblici della società intesa come universale; sono sempre più partecipi all'elaborazione di normative internazionali relative agli argomenti cui esse si propongono di tutelare.

imprese multinazionali (IMN) (rappresentano gli interessi produttivi in un sistema economico globale)

Sono stati parificati il ruolo degli stati con quelli dell'ONG come "elementi e forze determinanti" circa l'approvazione di norme e di risoluzioni internazionali contro le mine antiuomo. Le Organizzazioni non governative sono presenti:

nell'elaborazione ed attuazione di norme internazionali

nei procedimenti giurisdizionali relativi alle controversie in cui gli interessi che esse perseguono sono coinvolti.


Il ruolo delle imprese multinazionali

Ruolo sempre più significativo per le IMN in quanto:

sono sempre presenti nella determinazione della disciplina internazionale delle garanzie agli investimenti stranieri e devono garantire specifici strumenti finanziari che si avvalgono le IMN per i propri investimenti

sono assoggettate ad alcuni principi di diritto internazionale  relativi alla tutela dell'uomo, alla salvaguardia dei diritti sociali, dei lavoratori e al rispetto di alcuni valori propri dello stato nel quale si producono gli effetti dei loro comportamenti

sono sottoposte direttamente a sanzioni in ambito internazionale e secondo procedimenti previsti dalle stesse norme internazionali

assumono un ruolo di interlocutore diretto degli stati e delle organizzazioni internazionali, anche se prive di personalità giuridica internazionale.


Diritto internazionale e globalizzazione

La globalizzazione è un processo che tende a trasformare l'organizzazione delle relazioni economiche e sociali ampliando l'ambito materiale della disciplina internazionale dei rapporti e rendendo sempre più interconnesse le varie comunità statali. La tenenza è:

da un lato, l'indipendenza e la sovranità territoriale degli stati sono allentate

dall'altro, la disciplina internazionale dei rapporti economici e sociali si estende e no dipende soltanto dagli stati, ma da molti più soggetti ed "attori".

Ciò avviene perché il sistema internazionale sta subendo un'evoluzione circa gli istituti e le garanzie nel cui ambito i decisori globali (dotati di personalità giuridica) debbono rendere conto e giustificare i oro comportamenti non solo ai loro immediati referenti.





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