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Il contratto consensuale, sinallagmatico, oneroso

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Il contratto consensuale, sinallagmatico, oneroso


La vendita è un contratto consensuale ciò significa che la proprietà

passa dal venditore al compratore nel momento in cui le parti hanno raggiunto

l'accordo, anche se la cosa non è stata ancora consegnata ed il prezzo non

ancora ato. Esso è anche ad effetti reali, sinallagmatico (cioè a prestazioni corrispettive), oneroso (se non c'è nulla di gratis ed entrambi danno e ricevono qualcosa )

e commutativo (quando i vantaggi e gli svantaggi sono noti già da subito

). Non è necessariamente un contratto istantaneo perché vi sono casi in cui la fase esecutiva non si esaurisce nella stessa unità di tempo.

Come per gli altri tipi di contratto, il perfezionamento avviene nel momento in cui le dichiarazioni delle parti sono congruenti tra loro. Nondimeno tale congruenza può essere l'esito di uno scambio di proposta ed accettazione, oppure di laboriose trattive durante le quali le parti elaborano un testo comune.

Non sempre la vendita ha effetti traslativi immediati, ma può aversi un trasferimento differito che non si verifica al perfezionamento del contratto, ma in un momento successivo.

Nella compravendita sia il venditore sia il compratore hanno degli obblighi: nelle disposizioni generali vi sono le obbligazioni principali del venditore , ad esempio

    Quella di consegnare la cosa al compratore (1476)

    La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita (1477)



    La cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata (1490)

    In caso di risoluzione deve rimborsare al compratore le spese (1494)

Dall'altro canto anche il compratore ha delle obbligazioni:

    E' tenuto a are il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto (1498)

    Qualora la cosa venduta produca frutti, decorrono gli interessi sul prezzo (1499)


1.1 La compravendita è "libera"

La forma di un contratto di compravendita è libera (può anche manifestarsi oralmente o per comportamenti concludenti), ma per taluni casi, per lo più riferiti alla natura dell'oggetto, la legge dispone l'obbligatorietà della forma scritta, ad esempio nel caso di trasferimento della proprietà di cose immobili (art. 1350 c.c.), a pena di nullità. Sintetizzando il primo requisito della compravendita è l'accordo tra le parti ; l'accordo può essere semplicemente verbale nel caso di vendita di beni mobili non registrati, mentre per la compravendita di beni registrati (ad esempio un'automobile) e di beni immobili (ad esempio una casa) sono richiesti invece la trascrizione nei pubblici registri e un atto scritto che comprovi il contratto (rispettando la pubblicità dell'atto). Il regime di pubblicità (cioè di accessibilità da parte del pubblico) degli atti che riguardano i beni immobili si spiega con l'esigenza di rendere note le vicende giuridiche di un bene ed evitare così il conflitto tra più acquirenti di uno stesso bene.





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