diritto |
Una delle forme più diffuse di lavoro atipico è il lavoro i
nterinale o lavoro temporaneo.
In generale si tratta di un contratto a termine, che offre un lavoro limitato
nel tempo, per delle qualifiche molto elevate.
L'importanza dell'incidenza del lavoro interinale sul mercato del lavoro
è stata immediatamente riconosciuta in Italia, dove in passato questo
genere di contratti era molto raro e poco disciplinato. Di fronte alle continue
domande di fornitura di lavoro temporaneo da parte delle aziende , sono sorte
molte agenzie private che mettono in contatto i datori di lavoro con i
possibili aspiranti. Inoltre è stata anche promulgata una legislazione
ad hoc all'interno delle 'Norme in materia di promozione
dell'occupazione', Legge 24/6/1997, n. 196, che contiene anche un accordo
interconfederale per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, ex articolo 11, comma 4.
Il lavoro temporaneo è previsto in casi ben precisi, stabiliti dalla
legge. Secondo la normativa vigente, il lavoro temporaneo deve avere le
seguenti: caratteristiche:
Il tipo di
prestazione professionale richiesta al lavoratore è determinata nel
tempo, poiché in un'azienda si sono verificate delle condizioni di
eccezionalità, che non possono essere altrimenti fronteggiate,
ricorrendo al personale e alle professionalità presenti nell'assetto e
nell'organizzazione dell'azienda stessa.
Tali situazioni, però, non sono destinate a durare nel tempo. Pertanto
il lavoratore è chiamato a fornire la propria prestazione fin tanto che
i caratteri di urgenza ed eccezionalità perdurano. I casi, che
potrebbero richiedere questo tipo di prestazione sono diversi. Eccone alcuni esempi:
Intensi livelli di produzione legati a periodi o stagioni dell'anno;
Introduzione di nuove tecnologie (nuovi programmi di gestione aziendale, aggiornamento del software, utilizzo di nuove macchine);
Lancio di nuovi prodotti;
Acquisizione di settori diversi;
Sostituzione del personale, temporaneamente assente (escluso il personale assente per motivi di sciopero, o perché licenziato entro i 12 mesi precedenti l'assunzione del lavoratore temporaneo), che ha diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa, incarichi esterni alla sede dell'azienda).
2. La professionalità richiesta al lavoratore temporaneo è
di alta qualità e diversa da quelle presenti nell'azienda o nel mercato
del lavoro locale.
Di conseguenza, è escluso il ricorso al lavoro interinale per i
lavoratori, che non possiedono queste caratteristiche.
I diritti
del lavoratore temporaneo:
Sebbene il lavoratore temporaneo presti la sua professionalità in
condizioni diverse da quelle degli altri impiegati dell'azienda, egli ha
comunque diritto ad una serie di garanzie che il datore di lavoro deve
assicurargli.
La retribuzione del lavoratore tempraneo è eguale a quella degli altri dipendenti di pari livello dell'azienda che lo ha assunto;
Le imprese utilizzatrici del lavoro temporaneo sono chiamate a versare il 5% come contributo al finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori temporanei;
Le imprese utilizzatrici devono assicurare il mantenimento dei livelli di sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente, anche ai lavoratori temporanei;
I prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto alla fruizione dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice (ad eccezioni di quei servizi che sono legati all'anzianità di servizio o all'iscrizione ad associazioni e/o società cooperative;
I rapporti di lavoro descritti nelle ine precedenti
rientrano nella tipologia contrattuale del lavoro subordinato e sono soggetti
all'applicazione dei contratti collettivi nazionali.
Esistono però anche altre forme professionali che non rientrano nella
definizione di cui sopra. Si tratta dei lavori socialmente utili e della
collaborazione coordinata e continuativa, che non prevedono alcuna applicazione
dei contratti collettivi nazionali.
I lavori socialmente utili
I lavori
socialmente utili comprendono tutte quelle prestazioni lavorative volte al
miglioramento della qualità dei servizi in diversi settori, da quello
della manutenzione ambientale, al recupero urbano, ai beni culturali, dalla
formazione e riqualificazione professionale ai servizi alla persona.
Questi lavori sono riservati a coloro che sono in cassa integrazione, o che
sono iscritti alle liste di mobilità, a coloro che sono disoccupati da
più di due anni. L'impiego, offerto dalle Amministrazioni e dalle
Imprese Pubbliche, non può durare più di un anno.
Se si è interessati a tale opportunità, bisogna segnalare la
propria disponibilità alla Sezione Circoscrizionale in cui si è
iscritti.
Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere alle Agenzie Regionali
per l'Impiego, agli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro, alle Sezioni
Circoscrizionali per l'Impiego (ex Ufficio di Collocamento) ed alle
Organizzazioni Sindacali.
La collaborazione coordinata e continuativa
Il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa consiste nella fornitura di una prestazione lavorativa che si estende nel tempo. Si tratta di un contratto che garantisce ad ambo le parti (datore di lavoro e lavoratore) un forte libertà delle modalità di erogazione della prestazione richiesta, al punto che può anche non richiedere la presenza tassativa dell'impiegato sul posto di lavoro. Le caratteristiche prevalenti sono:
diritto alcuno alla pensione;
diritto alcuno all'indennità di maternità;
diritto all'indennità per malattia o infortunio;
diritto alcuno alle ferie;
diritto alcuno alla tredicesima.
Per quanto concerne l'aspetto fiscale, il contratto prevede il versamento della ritenuta d'acconto (pari al 19%), un contributo previdenziale pari al 10% del 95% della retribuzione lorda ed il versamento della tassa della salute, calcolata sul lordo annuo.
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