diritto |
Il contratto
Contratto: l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Autonomia contrattuale o libertà contrattuale: principio per il quale i privati sono liberi di concludere i contratti che vogliono, con chi vogliono e determinandone liberamente il contenuto.
Þ il contratto ha forza di legge tra le parti: una volta stipulato un contratto, questo ha tra le parti lo stesso valore della legge
Þ il contratto non produce effetto rispetto ai terzi: le regole, che le parti si sono date con il contratto e che devono rispettare, non possono far sorgere obblighi a carico di terze persone
Þ Contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito: oneroso ad es. compravendita, gratuito ad es. donazione
Þ Contratti a prestazioni corrispettive e associativi: locazione, mandato, compravendita
Þ Contratti a effetti reali e a effetti solo obbligatori;
Þ Contratti tipici e atipici: i contratti specificamente regolati dalla legge si chiamano tipici, in nome dell'autonomia contrattuale le parti sono libere di stipulare anche contratti aventi un diverso contenuto, che si chiamano atipici
Gli atti unilaterali
Dal contratto si distingue l'atto unilaterale, ovvero una dichiarazione di volontà di una sola parte, produttiva di effetti giuridici
I requisiti indispensabili del contratto sono:
Þ l'accordo delle parti: cioè che abbiano manifestato reciprocamente le proprie volontà e queste siano dirette allo stesso scopo
Þ l'oggetto: l'insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare
Þ la causa: lo scopo obiettivo che le parti perseguono con la stipulazione del contratto
Þ la forma: alcuni contratti devono avere una determinata forma, quando essa è prescritta dalla legge a pena di nullità
o scrittura privata (atto scritto redatto e firmato dalle parti)
o scrittura privata autenticata (autenticata da un notaio)
o atto pubblico (atto scritto e redatto da un notaio)
I contratti per adesione
Il testo di moltissimi contratti di fornitura di beni e di servizi di importanza essenziale per i cittadini-consumatori è predisposto unilateralmente, per lo più a stampa, da parte dell'impresa fornitrice. Tali contratti contengono quasi sempre clausole che limitano la responsabilità dell'impresa per inadempimento, che si chiamano vessatorie e devono essere specificatamente approvate.
Una volta concluso, stipulato, il contratto viene a esistenza e produce i suoi effetti
Effetti reali: quando un contratto può far acquistare la proprietà o un altro diritto reale a uno dei contraenti, cioè costituisce un titolo idoneo per tale acquisto. Di regola gli effetti reali si producono automaticamente al momento della conclusione del contratto
Effetti obbligatori: quando un contratto fa sorgere un'obbligazione a carico di una delle parti e a favore dell'altra si dice che ha effetti obbligatori
Condizione sospensiva: gli effetti del contratto si produrranno soltanto se e quanto accadrà un determinato evento
Condizione risolutiva: gli effetti del contratto cesseranno di prodursi se e quando accadrà un determinato evento
Rappresentanza: meccanismo per il quale gli effetti degli atti compiuti da una persona (rappresentante) in nome di un'altra (rappresentato) si producono in capo a quest'ultima.
Volontaria: una persona conferisce volontariamente a un'altra il potere di rappresentarla
Legale: la legge stessa indica che una persona è chiamata ad agire in nome di un'altra, che si trova in condizioni di incapacità legale
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