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Il lavoro delle donne e dei minori
Fin dagli inizi della legislazione sociale, l'intervento protettivo nei confronti di soggetti deboli (donne e minori) è stato rivolto ad escluderne o limitarne l'occupazione per mezzo di numerosi divieti, relativi all'esecuzione della prestazione. L'art. 37 C. prevede che: "la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione". L'art. da un lato ha riaffermato gli obiettivi protettivi tradizionali della tutela differenziata del lavoro femminile e minorile e, dall'altro lato, ha introdotto il principio della tutela paritaria, cioè mirata a garantire ai minori e alle donne la parità di trattamento, rispetto ai lavoratori adulti. La tutela paritaria della donna è stata rafforzata dalla legge n. 907/'77, grazie alla spinta dei movimenti femministi. La legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne, in materia di lavoro, vieta ogni discriminazione per quanto riguardo l'accesso al lavoro e l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e della progressione in carriera; ribadisce la parità salariale, a parità di lavoro; stabilisce che, ai fini della carriera o dell'attività di servizio, le assenze obbligatorie per maternità siano considerate come attività lavorativa; sancisce il divieto di lavoro notturno, salvo eccezioni previste dai contratti collettivi; prevede la facoltà di prestare l'attività lavorativa fino all'età consentita agli uomini (65 anni). Per quanto riguarda la tutela differenziata della donna, è prevista una speciale normativa per le lavoratrici madri, nella legge n. 1204/'71, rivolta ad assicurare loro tutela fisica ed economica. Oltre al trattamento retributivo speciale, sono riconosciuti diritti a: non occuparsi di lavori pericolosi, pesanti o insalubri; a permessi per l'allattamento e il diritto a non essere licenziate per il periodo di astensione obbligatoria, periodi di congedo per motivi di famiglia o lio portatore di handicap, ecc.
La tutela del lavoro minorile ha lo scopo di "limitare l'età" minima di ammissione al lavoro e di "proibire l'occupazione dei giovani" di età inferiore ai 18 anni, in condizioni d'impiego particolarmente gravose o inadatte per faticosità, pericolosità o insalubrità. L'importanza della tutela del lavoro minorile fu esaltata da una direttiva n. 94/'33 che impone il divieto di lavorare ai minori di 15 anni (con eccezioni per alcune attività). Tale direttiva, in Italia, è stata attuata nel '99 e prevede la distinzione tra i bambini e gli adolescenti, che possono accedere al lavoro col consenso dei genitori. Per i bambini l'orario di lavoro previsto è di 7 ore giornaliere e 35 settimanali mentre per gli adolescenti è di 8 giornaliere e 40 settimanali. Hanno diritto a riposi: giornalieri, settimanali e annuali (ferie) e l'inosservanza di tali limiti comporta la nullità del contratto.
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