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24. La sospensione della riscossione.
Il ricorrente può chiedere nel ricorso o con atto separato, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; ad es. se viene impugnato un avviso di accertamento, nel ricorso ne può essere chiesta la sospensione per impedire che l'amministrazione proceda ad iscrizioni a ruolo; se viene impugnato il ruolo, il ricorrente ne può chiedere la sospensione per impedire l'esecuzione forzata. La sospensione può riguardare qualunque contenuto dell'atto impugnato: imposta, interessi, sanzioni. Per ottenere la sospensione, debbono sussistere due presupposti: a) il fumus boni iuris (la probabile fondatezza del ricorso); b) il periculum in mora (pericolo di danno irreparabile). Circa la natura del danno, nulla è stabilito: di solito, si tratta di danno patrimoniale, ma non è da escludere che l'azione della finanza possa provocare danni morali. La sospensione è dunque accordata dal collegio, il quale decide in camera di consiglio dopo aver sentito le parti e dopo aver delibato il merito; la pronuncia ha la forma dell'ordinanza, deve essere motivata, e non è impugnabile. La sospensione può essere anche parziale; inoltre, la sospensione può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia. Gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della decisione di primo grado; pubblicata la sentenza, diviene operante la norma sulla riscossione collegata ad essa. Il provvedimento che respinge la domanda di sospensione non può essere appellato, ne alla commissione regionale si può chiedere di sospendere l'esecuzione del provvedimento amministrativo, dopo che si è pronunciato il giudice di primo grado. In deroga a ciò, la commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione delle sanzioni.
25. La conciliazione: natura e oggetto.
Anche nel processo tributario le parti possono trovare un accordo, per cui il processo si chiude, non con sentenza, ma con conciliazione. La conciliazione tributaria equivale ad una transazione, e, poiché la transazione non può avere ad oggetto diritti non disponibili, nella conciliazione viene ravvisata una deroga alla c.d. indisponibilità del rapporto d'imposta. La transazione disciplinata dal codice è realizzata attraverso reciproche concessioni. La conciliazione invece, nel diritto pubblico, si conura come un istituto autonomo, il cui scopo è quello di realizzare la composizione consensuale giusta della lite. Quali controversie possono essere conciliate? Il legislatore non ha esplicato alcun limite, non significa però conciliabilità illimitata. In sostanza la conciliazione deve presentarsi con contenuto accertativo, con effetti di diritto sostanziale e processuale. La conciliazione appare legittima solo nelle liti che riguardano l'avviso di accertamento, e solo per questioni di tipo quantitativo. Non sono conciliabili le questioni che riguardano le sanzioni, pur se si tratta di questione riguardante solo il quantum. Tale ultimo limite si deduce dalla norma che fa seguire alla conciliazione la riduzione delle sanzioni irrogate ad un terzo del minimo edittale.
25.1. Il procedimento della conciliazione.
Può avvenire solo davanti alla commissione tributaria provinciale.
A) La conciliazione da realizzare in sede processuale può essere proposta sia da una delle parti, sia dalla commissione. La conciliazione deve avvenire alla prima udienza, ma se l'accordo non viene raggiunto, la commissione può assegnare alle parti un termine, non superiore a 60 gg., per la formazione di una proposta in via stragiudiziale.
B) La conciliazione può essere però realizzata fuori dal processo; in tal caso, l'ufficio deve depositare in giudizio il documento che formalizza l'accordo. L'atto di conciliazione, se è depositato prima della fissazione della data dell'udienza collegiale, è esaminato dal presidente della sezione. Dopo tale data la conciliazione è esaminata dal collegio.
C) Come accennato, la conciliazione è sottoposta al vaglio del giudice tributario, che ha il potere dovere di valutare la legittimità formale e la sua ammissibilità, in relazione al tipo di controversia.
D) Raggiunta la conciliazione, gli importi concordati devono essere ati mediante versamento diretto, entro 20 gg. Secondo alcuni il mancato amento comporterebbe la risoluzione di diritto dell'accordo conciliativo e farebbe rivivere l'avviso di accertamento, da considerare definitivo: e l'amministrazione potrebbe iscrivere a ruolo in via definitiva tutto l'importo accertato. Ciò non ha nella legge nessun fondamento.
26. Misure cautelari a tutela del credito per sanzioni amministrative.
La concessione di misure cautelari richieste dall'ufficio o ente impositore, a garanzia del credito per il amento delle sanzioni. L'istanza è presentata al Presidente della Commissione tributaria provinciale, ed ha per oggetto l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e degli obbligati solidali e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, ivi compresa l'azienda. L'istanza deve essere notificata alle parti interessate, le quali possono, entro 20 gg. dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. La commissione decide con sentenza. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso il reclamo al collegio entro 30 gg.. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di 120 gg. dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione, ed altresì in esito alla sentenza di primo grado che accoglie il ricorso. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice d'appello riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro.
27. Esecuzione delle sentenze tributarie e giudizio di ottemperanza.
Il concetto di esecuzione riguarda solo le sentenze di condanna: alla condanna, infatti, deve seguire l'adempimento dell'obbligazione, cui la condanna si riferisce. Le sentenze delle commissioni sono suscettibili di esecuzione nei modo propri di tutte le sentenze di condanna, a tale forma naturale di esecuzione, la legge del processo tributario affianca il giudizio di ottemperanza. Per le sentenze emesse nei processi di impugnazione, non è invece conurabile una esecuzione in senso stretto. Le sentenze che annullano un atto amministrativo non hanno bisogno di esecuzione perché si eseguono da se. Le sentenze, che invece, respingono l'impugnazione di un atto impositivo sono sentenze puramente dichiarative. L'ottemperanza a differenza dell'esecuzione, bob ha per oggetto soltanto l'adempimento dello specifico obbligo statuito dalla sentenza: ad es. obbligo di restituzione che deriva indirettamente da una sentenza, che abbia annullato un avviso di accertamento.
27.1. Rigetto dell'impugnazione ed esecuzione dell'atto impugnato.
Varie leggi tributarie prevedono che, quando è impugnato un avviso di accertamento, l'amministrazione ha diritto di riscuotere in via provvisoria, una frazione del tributo.
27.2. Esecuzione forzata delle sentenze di condanna.
Se la commissione condanna il Ministero o l'ente locale, il creditore può agire per ottenere l'esecuzione di tale sentenza dopo che è passata in giudicato.
28. Il giudizio di ottemperanza. Ambito di applicazione e procedimento.
L'esecuzione forzata di obblighi pecuniari delle pubbliche amministrazioni sovente non da risultati utili, a causa dei limiti alla pignorabilità dei beni pubblici. Il creditore dell'amministrazione finanziaria può tutelarsi promuovendo il giudizio denominato di ottemperanza, e che più efficace dell'esecuzione forzata, in quanto la commissione, adita per l'ottemperanza, può nominare un commissario ad acta, che emetta i provvedimenti necessari. Ottemperanza è concetto più ampio di esecuzione: ed infatti può riguardare non solo le sentenze di condanna, ma anche altre sentenze, che comportino degli obblighi per l'amministrazione. La competenza spetta alla commissione provinciale, quando la sentenza cui ottemperare è di tale organo, ed alla commissione regionale, in ogni altro caso. La disciplina del procedimento di ottemperanza diverge da quella ordinaria. Infatti, il ricorso non è indirizzato alla commissione ma al presidente; ed il ricorrente non deve notificarlo alla controparte, ma depositarlo in doppio originale presso la segreteria della commissione; sarà poi la segreteria a comunicarlo alla controparte, che può entro 20 gg., presentare memorie e documenti. Le sentenza è impugnabile solo per cassazione e solo per inosservanza delle norme sul procedimento.
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