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Il processo tributario - Il giudizio di primo grado -

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Il processo tributario -  Il giudizio di primo grado -


5. Contenuto del ricorso.

L'atto iniziale del processo tributario è il ricorso, che un atto il cui contenuto è una domanda motivata rivolta al giudice. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

della commissione adita

del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza, e del codice fiscale

dell'ufficio del ministero o dell'ente locale o concessionario contro cui il ricorso è proposto



dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda

dei motivi

Tranne l'indicazione del codice fiscale, tutte le altre indicazioni previste dalle legge sono prescritte a pena di inammissibilità.


5.1. La notificazione del ricorso: modi e termini.

Il ricorso deve essere innanzitutto notificato al soggetto contro cui è proposto. La notifica può essere fatta in tre modi: la prima modalità è quella prevista dal c.p.c. ( ufficiale giudiziario). Gli altri due modi sono: la spedizione postale e la consegna dell'atto alla controparte. La notificazione del ricorso deve essere fatta entro 60 gg. dalla notificazione dell'atto contro cui si ricorre. Per i ricorsi proposti contro il rifiuto tacito non è previsto alcun termine decadenziale. Il termine per impugnare è sospeso quando il contribuente, che riceve avviso di accertamento, presenta all'ufficio istanza di concordato. Tale periodo di sospensione è di 90 gg..


5.2. Il ricorso contro il ruolo formato dai Centri di Servizio.

Il ricorso è indirizzato anche qui alla commissione, ma va presentato al centro di servizio, che può accoglierlo prevenendo così la lite. Decorsi 6 mesi (non oltre i 2 anni) dalla presentazione del ricorso al C.d.S., se non vi è stata accoglimento da parte del Centro, il ricorrente, deve presentare copia del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. Tale segreteria richiede l'originale del ricorso al C.d.S..


5.3. Gli atti impugnabili.

Il processo tributario può essere instaurato solo con la impugnazione di uno degli atti indicati dal legislatore. Tali atti si dividono in: autonomamente impugnabili e non autonomamente impugnabili. I primi sono i seguenti:

avviso di accertamento

avviso di liquidazione

provvedimento che irroga sanzioni

iscrizione a ruolo e sectiunella di amento

avviso di mora

rifiuto espresso o tacito di restituzione

atti delle operazioni catastali

Gli atti non inclusi nell'elenco sono impugnabili non autonomamente ma insieme con quelli impugnabili.


5.4. I motivi del ricorso.

Ogni atto può essere impugnato per i vizi che lo concernono (vizi propri) e non per i vizi che riguardano altri atti; un atto non può essere impugnato per vizi di atti precedenti. Per i ricorsi contro l'avviso di accertamento non vi sono limitazioni; tutti i vizi dell'avviso, di forma o di sostanza, che possono determinare l'annullamento, sono deducibili come motivi del ricorso. Nell'impugnazione dell'avviso di liquidazione, può essere fatto valere ogni vizio che attenga alla liquidazione. L'iscrizione a ruolo con la sectiunella di amento, presuppone un avviso di accertamento o una dichiarazione; i vizi dell'accertamento debbono essere fatti valere impugnando tale atto, e quindi non possono essere fatti valere impugnando il ruolo. L'avviso di mora è atto del Concessionario della riscossione e non dell'ufficio delle entrate. Se l'avviso di mora non è stato preceduto dalla sectiunella di amento, lo si potrà impugnare per tale motivo. Se invece è stato preceduto dalla notificazione della sectiunella potrà essere impugnato contestando che vi sia mora. Circa il provvedimento sanzionatorio, è da ricordare che la applicazione delle sanzioni amministrative, nelle imposte le cui controversie sono attribuite alle commissioni, è di competenza dello stesso ufficio che amministra l'imposta. Pertanto l'impugnazione dell'atto amministrativo che applica una sanzione, è diretta all'annullamento dell'atto sanzionatorio.


5.5. Azioni esperibili. Le azioni di impugnazione; critiche alla teoria dichiarativa.

Per una parte della dottrina, l'impugnazione mira all'annullamento dell'atto. Per un'altra parte della dottrina, invece, il giudizio avrebbe natura impugnatoria, perché avrebbe come esito una sentenza di natura dichiarativa. La giurisprudenza segue un orientamento sincretistico. Essa è infatti legata agli assunti secondo cui il rapporto tributario nasce, per legge, al verificarsi del presupposto, sicché gli atti dell'amministrazione finanziaria hanno effetti dichiarativi. Da tali premesse le conseguenze sono:

quando l'impugnazione verte su vizi formali dell'atto, e il giudice riconosce fondato il ricorso, si ha l'annullamento dell'atto impugnato; il giudice riconosce fondato il ricorso, si ha l'annullamento dell'atto impugnato; il giudizio ha quindi i caratteri del giudizio di annullamento, ed in tale annullamento si esaurisce;

quando non sono sollevate questioni di vizio formale, o queste sono superate, il giudizio verte sull'an o sul quantum dell'imposta; in tali casi il giudizio assume i caratteri di un giudizio di accertamento

infine, hanno carattere impugnatorio anche le azioni di rimborso, sia quando esercitate con ricorso avverso il provvedimento di rifiuto, sia quando esercitate a seguito di silenzio dell'amministrazione.

Critica alla teoria dichiarativa.


5.6. Le azioni di condanna.

Il ricorso può essere proposto, non solo dopo che l'amministrazione ha rifiutato il rimborso, ma anche quando si impugna un provvedimento d'imposizione, e si chiede il rimborso di ciò che sarà ato in via provvisoria nelle more del giudizio. L'atto con cui l'amministrazione respinge un'istanza di rimborso è inserito espressamente tra gli atti impugnabili. Con il ricorso il contribuente chiede: che venga accertato il suo credito; che venga annullato il rifiuto del rimborso; che l'amministrazione venga condannata a are. La domanda di rimborso va presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta. Se le singole leggi non dispongono nulla, il termine è di due anni. Il termine per la presentazione del ricorso è invece collegato al rifiuto: se è espresso entro 60 gg. dalla notificazione dell'atto; se è tacito non vi è alcun termine processuale, ed opera il termine di prescrizione del diritto al rimborso.


6. La costituzione in giudizio.

Il ricorrente, dopo aver notificato il ricorso, deve costituirsi in giudizio; deve, cioè, formare un fascicolo e depositarlo presso la segreteria della commissione. La mancata costituzione del ricorrente rende inammissibile il ricorso.


7. Esame preliminare del presidente della sezione.

Alla costituzione in giudizio segue: la segreteria forma il fascicolo del processo e lo sottopone al presidente della commissione , che assegna il ricorso ad una delle sezioni. Il presidente della sezione lo esamina e può dichiararne l'inammissibilità :

se ricorre uno dei casi di inammissibilità previsti espressamente; se l'inammissibilità è manifesta.


8. Le attività preparatorie dell'udienza di trattazione.

Il passo successivo del processo è la fissazione dell'udienza di trattazione, di cui deve essere dato avviso alle parti costituite almeno 30 gg. prima.


9. L'udienza di trattazione e la decisione della controversia.

La trattazione della controversia può avvenire in pubblica udienza o in camera di consiglio. La prima deve essere chiesta da una delle parti. L'udienza si svolge nel modo seguente: le parti sono ammesse alla discussione; quindi il collegio giudicante delibera in camera di consiglio, ma la sentenza è resa pubblica con il deposito. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate ad alcune domande. Il deposito della sentenza avviene presso la segreteria della commissione.


10 La sospensione del processo.

Ogni giudice di regola può assolvere non solo la questione principale della lite ma ogni altra questione logicamente prioritaria. ½ sono quindi dei casi in cui il giudice deve sospendere il processo e attendere che la questione sia risolta da altro giudice. Per il giudice tributario le regole di sospensione sono diverse rispetto al giudice civile. Infatti si ha sospensione in soli due casi: quando viene presentata querela di falso e quando debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone. Il processo deve essere sospeso anche quando viene presentato regolamento preventivo di giurisdizione, e quando viene sollevata questione di costituzionalità o di interpretazione di norme comunitarie.


11. L'interruzione del processo.

Quando muore la parte privata o il suo legale rappresentante o il suo difensore. Le conseguenze dell'interruzione sono analoghe al quelle della sospensione, non possono essere compiuti atti del processo.


12. Estinzione del processo.

La conclusione naturale del processo è la sentenza, ma si può anche estinguere per:

rinuncia al ricorso

inattività delle parti

cessazione della materia del contendere

La rinuncia non ha effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. Per inattività delle parti il processo si può estinguere nei casi in cui l'impulso di parte è previsto come necessario per la prosecuzione del giudizio. Si ha cessazione della materia del contendere quando viene meno l'oggetto del processo: ad esempio quando vi è conciliazione.





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