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Il rapporto giuridico

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Il rapporto giuridico

Il rapporto giuridico

Le norme si riferiscono ad azioni tra soggetti rilevanti per l'ordinamento. Il diritto si riferisce sempre a rapporti tra soggetti. Tali rapporti prendono il nome di rapporti giuridici. Il diritto soggettivo viene definito come la capacità di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, mentre il diritto oggettivo è il regolamento dei rapporti giuridici. Il soggetto può essere attivo, ovvero colui a cui l'ordinamento giuridico attribuisce il potere, oppure passivo, ovvero colui a carico del quale sta il dovere. Le persone tra le quali intercorre il rapporto giuridico sono definite "parti"; "terzo", invece, chi non è soggetto o parte del rapporto.

Situazioni soggettive attive

Con l'attribuzione del diritto soggettivo si realizza la più ampia protezione dell'interesse del singolo al quale, al tempo stesso, si riconosce una situazione di libertà. Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico. Mentre l'esercizio del diritto soggettivo è libero, in quanto il titolare può perseguire i fini che ritiene più opportuni, l'esercizio della potestà deve sempre ispirarsi al fine della cura dell'interesse altrui. Le facoltà (o diritti facoltativi) sono, invece, manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese. Così costituisce una delle estrinsecazioni del potere di escludere gli altri dal godimento della cosa. Non è ammessa la prescrizione estintiva delle sole facoltà: solo la prescrizione del diritto determina necessariamente la prescrizione della facoltà di cui il diritto stesso consta. Può avvenire che l'acquisto di un diritto derivi dal concorso di più elementi successivi. Se di questi alcuni si siano verificati ed altri no, si ha la ura dell'aspettativa. L'aspettativa è perciò un interesse preliminare del soggetto, tutelato in via provvisoria strumentale, ossia quale mezzo al fine di assicurare la possibilità del sorgere dei diritti. Questa situazione è anche chiamata fattispecie a formazione progressiva, per dire che il risultato si realizza per gradi, progressivamente (prima l'aspettativa, poi il diritto). Status è una qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell'individuo in una collettività. Lo status può essere di diritto pubblico (lo stato di cittadino) o di diritto privato (stato di lio, di coniuge).



L'esercizio del diritto soggettivo

Colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce il diritto soggettivo si chiama titolare del diritto medesimo. Esercizio del diritto soggettivo è l'esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consta. L'esercizio del diritto soggettivo dev'essere distinto dalla sua realizzazione, che consiste nell'attuazione, nella soddisfazione dell'interesse protetto. La realizzazione dell'interesse può essere spontanea o coattiva: quest'ultima si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l'ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo. La legge è intervenuta, nelle ipotesi di maggior rilievo, con il divieto degli atti di emulazione e delle immissioni, a temperare con criteri di socialità e di solidarietà l'esercizio del diritto di proprietà.

Categorie di diritti soggettivi

La prima classificazione dei diritti soggettivi è fra i diritti assoluti, che garantiscono al titolare un potere che egli può far valere verso tutti, e diritti relativi, che gli assicurano un potere che egli può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate. Tipici diritti assoluti sono i diritti reali e cioè diritti su una cosa. La categoria dei diritti relativi si riferisce in primo luogo ai diritti di credito; quella dei diritti assoluti non comprende solo i diritti reali ma anche cosiddetti diritti della personalità. Il rovescio, sia del diritto di credito che del diritto reale, è costituito dal dovere. ½ sono tuttavia ipotesi nelle quali al potere di una persona non corrisponde alcun dovere, ma solo uno stato di soggezione. Questa considerazione permette di individuare un ulteriore categoria di diritti soggettivi: la categoria dei diritti potestativi. Essi consistono nel potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto. Il diritto potestativo si esercita con la dichiarazione del titolare del potere a lui attribuito, indirizzata al soggetto passivo (dichiarazione recettizia). In una situazione di soggezione, basta l'iniziativa del titolare perché si abbia la realizzazione dell'interesse tutelato: perciò esercizio e realizzazione del diritto coincidono; il comportamento del soggetto passivo è irrilevante.

Gli interessi legittimi

Quando una norma disciplina un rapporto fra il cittadino ed una pubblica amministrazione, il rapporto che ne discende si conura come giuridico. Si parla in tal caso di norme di relazione. Più frequenti, peraltro, sono le cosiddette norme di azione che regolano, cioè, il funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Da queste norme non derivano, per i privati interessati alla loro osservanza, diritti soggettivi, perché quelle norme non sono destinate ad essi, ma soltanto a disciplinare l'attività pubblica. È chiaro, peraltro, che tutti i cittadini hanno un generico interesse all'osservanza di tutte le norme dettate per il funzionamento dei pubblici poteri. In taluni casi l'osservanza di una disposizione viene ad interessare determinati individui non più genericamente quali cittadini, bensì specificamente come portatori di interessi coinvolti dall'azione pubblica. In questi casi al privato viene riconosciuto uno specifico potere di controllo della regolarità dell'azione pubblica ed un potere di impugnativa degli atti eventualmente viziati. La situazione giuridica dei portatori di tale interesse qualificati è definita come 'interesse legittimo'.

Situazioni di fatto

Quelle che abbiamo esaminato sono le situazioni giuridiche legittime ossia le situazioni conformi alle previsioni dell'ordinamento e alle regole da esso stabilite. Ma l'ordinamento stesso protegge provvisoriamente contro la violenza e il dolo altrui anche la situazione di fatto in cui il soggetto può trovarsi rispetto ad un bene ed attribuisce anche ad essa alcuni effetti.

Situazioni soggettive passive (dovere, obbligo, soggezione, onere)

Mentre le altre le abbiamo già viste, ci occupiamo in questa sede della ura dell'onere, che ricorre quando ad un soggetto è attribuito un potere, ma l'esercizio di tale potere è condizionato ad un adempimento (che però, essendo previsto nell'interesse dello stesso soggetto, non è obbligatorio e quindi non prevede sanzioni per l'ipotesi che resti inattuato).





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