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Il rimborso - Le fattispecie -
Credito d'imposta e rimborso da indebito.
Svariati sono i rapporti nei quali i privati sono in posizione di credito verso l'amministrazione finanziaria; simili posizioni possono essere denominate, in senso ampio, crediti d'imposta o diritti di rimborso. Il credito d'imposta si distingue dai rimborsi: il primo designa un credito estinguibile mediante compensazione, il secondo indica corresponsione della somma oggetto del credito. Dal punto di vista delle modalità di esercizio vi sono crediti che debbono essere esercitati mediante la loro inclusione nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione Iva; e crediti da indebito, che implicano un'apposita istanza. Si ha dunque un tripartizione così articolata: a) crediti di rimborso la cui fattispecie costitutiva è un amento indebito
b) crediti di restituzione la cui fattispecie non è un amento indebito; e le cui modalità di esercizio non sono caratterizzate in termini di compensazione necessaria con il debito d'imposta;
c) crediti d'imposta in senso stretto che, non derivano da un amento indebito, e la cui modalità di esercizio è caratterizzata dalla compensazione con il debito d'imposta.
Genetica dell'indebito: a) carenza della legge.
Un amento è dovuto se oggetto di obbligazione; il amento non è vero e proprio amento, ma dazione indebita, quando manca ab origine, o viene meno in seguito il rapporto obbligatorio. Tra le cause della mancanza del rapporto, dobbiamo innanzitutto annoverare le ipotesi in cui manca, o viene ex post a mancare la norma di legge istitutiva dell'obbligazione. Le ipotesi prospettabili sono le seguenti:
a) inesistenza della norma di legge istitutiva del tributo: ossia applicazione amministrativa d'un tributo non previsto da alcuna legge vigente;
b) mancata conversione in legge di un decreto legge;
c) abrogazione retroattiva della norma impositiva, o introduzione retroattiva di una norma di favore;
d) interpretazione autentica contra fiscum;
e) dichiarazione di incostituzionalità.
Segue: b) dichiarazione inesatta.
Un'altra causa di amento non dovuto può essere una dichiarazione erronea: si ipotizzi, ad esempio, che la dichiarazione contenga redditi non percepiti o non tassabili. Ove una simile dichiarazione sia accomnata dal versamento della somma liquidata nella dichiarazione stessa, tale versamento appare parzialmente indebito. Se si concepisce la dichiarazione come atto di per se sufficiente a costituire il debito, riesce arduo ammettere che l'indebito possa essere ripetuto, in assenza d'un contrarius actus che ponga nel nulla gli effetti della dichiarazione. Seguendo, invece, la tesi secondo cui la dichiarazione è un mero atto, costitutivo di una obbligazione ex lege quale componente, con il presupposto, d'una fattispecie complessa, nel caso dianzi prospettato, l'obbligazione nasce solo nella misura in cui, con la dichiarazione, coesiste il presupposto. Il plus erroneamente dichiarato e versato, quindi, è un plus indebito, che la finanza è tenuta a restituire.
Segue: c) accertamento illegittimo.
Se, con l'avviso di accertamento, l'ufficio accerta un debito superiore a quello risultante dalla corretta applicazione della legge alla situazione di fatto, l'obbligazione sorge ugualmente, nella misura in cui è determinata dall'avviso. L'indebito si profila solo se, e nella misura in cui l'avviso è annullato, in tutto o in parte, dal giudice: in tal caso, solo a seguito di annullamento dell'avviso diviene indebito ciò che è stato ato in osservanza dell'atto.
Segue: d) riscossione indebita.
Un'altra serie di ipotesi, nelle quali può aversi indebito, attiene alla riscossione. Nel campo delle imposte sui redditi può darsi:
a) liquidazione erronea di somme direttamente versate;
b) vizio proprio del ruolo (es. viene iscritta a ruolo una somma superiore a quella dovuta in base al titolo che legittima la riscossione).
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