diritto |
Il sistema delle fonti normative
Le fonti normative dell'ordinamento giuridico repubblicano: categorie e criteri di identificazione
Se la convivenza tra individui e gruppi
sociali determina la continua produzione di norme di comportamento, lo Stato
moderno ha progressivamente preteso di disciplinare ogni fenomeno che ritenesse
socialmente rilevante. Se a ciò si aggiunge la considerazione che le
fonti prodotte dal nostro ordinamento giuridico statale sono in forma scritta,
può comprendersi come l'usuale distinzione fra fonti- atto e fonti-
fatto registri una decisa prevalenza ad delle prime sulle seconde. Per
fonti atto si intendono quegli atti giuridici cui l'ordinamento costituzionale
attribuisce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche, molto rari
sono i casi in cui il nostro ordinamento riconosce a fatti l'idoneità di
porre in essere norme rilevanti per l'ordinamento giuridico. Un'altra
distinzione preliminare è quella fra fonti di produzione e
fonti di cognizione: con la prima espressione ci si riferisce agli atti o
fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere una norma
attraverso l'individuazione dell'organo titolare del potere e del procedimento
di formazione dell'atto normativo; con la seconda ci si riferisce agli atti
formali nei quali consistono le diverse norme giuridiche. Fra le fonti di
produzione, una particolare ed importante categoria è costituita dalle
fonti sulla produzione: queste fonti hanno come contenuto specifico la
disciplina della produzione di norme giuridiche e della loro efficacia; la
fonte sulla produzione per eccellenza è
La pubblicazione delle fonti normative
La pubblicazione costituisce l'ultima fase del procedimento di produzione normativa; essa svolse una funzione essenziale per la conoscibilità del testo legale e dalla data della pubblicazione dipende il momento della efficacia della fonte, dopo un periodo di 'vacatio'. Si parla di pubblicità legale, una volta intervenuta questa pubblicazione, si ha la presunzione di conoscenza del testo da parte di diversi soggetti che ne possono essere i destinatari. Fra le diverse pubblicazioni ufficiali che svolgono così importante funzione di pubblicità legale un ruolo del tutto particolare è svolto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, che non solo deve pubblicare tutti gli atti normativi statali e molti degli altri atti pubblici ma finge da strumento di pubblicità legale anche per le sentenze della Corte costituzionale. Devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tutti gli atti normativi statali 'che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo', tutti gli accordi internazionali, i dispositivi delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di leggi o fatti con forza di legge.
Il sistema delle fonti e la rilevanza della funzione interpretativa
L'individuazione delle norme non deriva da una lettura del testo, ma è il frutto di complessi procedimenti interpretativi. In relazione alle fonti atto va tenuta presente la distinzione fra disposizioni (ossia gli elementi testuali) e norme (ossia le regole giuridiche che si traggono da questi testi tramite l'interpretazione). Le disposizioni sull'interpretazione non appaiono compatibili con il nuovo sistema costituzionale. La stessa elencazione dei possibili criteri interpretativi (l'interpretazione letterale e logica, l'intenzione del legislatore; solo nel caso che non sia individuabile una norma applicabile, si consente l'utilizzazione della analogia legis e poi di quella iuris) appare riferirsi ad una sorta di percorso obbligato per l'interprete. Il valore interpretativo dell'intenzione del legislatore è stato ridotto ad essere un criterio importante ma non risolutivo; e più utilizzato il criterio dell'interpretazione logico- sistematica, che mira ad individuare il contenuto di una singola disposizione dal significato che essa assume nel settore normativo cui esso si riferisce (la ratio legis) o in relazione ai principi costituzionali o ai principi generali dell'ordinamento giuridico (ratio iuris). La stessa indicazione, dell'adozione dell'analogia per colmare le lacune interne all'ordinamento, quelle cioè relative a rapporti giuridicamente rilevanti ma non disciplinati, le quali si prestano all'individuazione di 'disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe'. A conferma della crescente difficoltà dei processi interpretativi relativi a leggi che essendo frutto di mediazioni complesse, stanno moltiplicandosi i casi di leggi di interpretazione autentica e cioè di leggi che definiscono l'esatto contenuto di disposizioni contenute in leggi precedenti con efficacia fino dal momento della loro originaria approvazione.
La successione delle fonti nel tempo
Il caso di conflitto fra più fronti viene risolto tramite lo strumento dell'abrogazione della norma precedente da parte di quella successiva; l'abrogazione, consistente nella capacità del nuovo atto- fonte di sostituirsi, in tutto o in parte, alla disciplina precedente. L'abrogazione comporta la non applicabilità della norma rispetto a nuovi fatti, mentre continua la sua eventuale efficacia rispetto a fatti che si siano verificati prima dell'abrogazione (solo una legge retroattiva potrebbe far venir meno questa efficacia). L'art. 15 prevede tre tipi di abrogazione: l'abrogazione espressa, allorché la fonte successiva indichi puntualmente le disposizioni precedenti abrogate; l'abrogazione tacita si verifica quando la fonte successiva contiene disposizioni incompatibili con quelle precedenti; l'abrogazione implicita, consegue ad una complessiva modifica della disciplina dell'intero settore rendendola radicalmente superata.
La gerarchia delle fonti
Le antinomie che si producono fra norme di grado diverso vengono risolte non più in termini di successione nel tempo, ma in termini di illegittimità della fonte di grado inferiore contrastate con quella superiore, a prescindere dalle diverse possibili successione delle morali. Il principio di costituzionalità si esprime nel senso di una necessaria preesistenza di una disposizione costituzionale nella materia disciplinata da una fonte primaria, mentre il principio di legalità impone che le fonti secondarie presuppongano l'esistenza di specifiche disposizioni di norme primarie o diano loro esecuzione. Tutte le fonti di un livello gerarchico superiore abrogano le fonti inferiori.
L'applicazione del criterio di competenza
Il principio del riparto di competenza mira ad affidare il potere normativo, in determinati settori, ad organi od enti diversi da quelli che ne sarebbero titolari o ad instaurare procedimenti nei quali devono necessariamente intervenire. L'eventuale illegittimità delle fonti di tipo costituzionale e primario potrà essere dichiarata solo dalla Corte costituzionale. Apparentemente affini alle fonti sono le applicazioni in senso 'debole' del principio di competenza: numerose fonti speciali, che sono o fonti specializzate per disciplinare determinati oggetti, o fonti comuni caratterizzate da un contenuto normativo tipico.
Le fonti di livello costituzionale
Al primo gradino si colloca ovviamente
Le fonti primarie
Al di sotto della Costituzione e delle leggi
costituzionali si pongono le fonti primarie. La legge rappresenta
tuttora la principale fonte a competenza generale: la tradizionale qualificazione
di legge formale significa la capacità della legge di abrogare e
modificare atti normativi precedenti, nonché quella di resistere
all'abrogazione e alla modifica da parte di atti normativi successivi,
subordinati dalla legge stessa. Questa caratteristica propria della legge si
chiama forza di legge. Sotto il primo profilo, la 'competenza
generale' della legge risulta ridimensionata innanzitutto dalla impossibilità
di nascere in violazione delle regole costituzionali che disciplinano il
provvedimento legislativo ordinario, ma anche nel senso che non possono essere
violate le ulteriori regole procedimentali che caratterizzano le leggi
ordinarie rinforzate. In secondo luogo, dalla impossibilità di
violare principi sostanziali posti dalla Costituzione, sia nel caso in cui tali
principi si presentino come meri limiti positivi, destinati a condizionare in
positivo il contenuto della legge. Rientrano in questo ambito anche quelle
definite leggi meramente formali, ossia quelle che rivestono di forma
legislativa un contenuto normativo che non è nella piena
disponibilità del Parlamento. Sotto il secondo profilo, il ridimensionamento
della 'competenza generale' della legge deriva dalla rottura che
Le fonti secondarie
Se le fonti di livello costituzionale e
primario sono da ritenersi ' a numero chiuso' altrettanto non
può dirsi per le fonti secondarie. Le fonti secondarie tendono ad
ordinarsi in relazione ai diversi livelli amministrativi con un rapporto che
è regolato dalle disposizioni costituzionali e legislative che garantiscono
l'autonomia dei livelli di governo locale rispetto all'assetto amministrativo
centrale. Fonte secondaria per eccellenza è il regolamento governativo.
Le fonti e le situazioni di necessità
L'ordinamento giuridico si fa carico di possibili situazioni di assoluta necessità che possono alterare il normale funzionamento degli strumenti di disciplina dei rapporti interpersonali e collettivi: sul terreno delle fonti, ciò trova riscontro palese nella disciplina della decretazione di urgenza e dei poteri normativi in caso di guerra. I bandi militari come fonti normative di grado primario a ciò delegati dal Comandante supremo; presupposto per l'adozione di tali bandi è la presenza di situazioni di necessità. Le ordinanze di necessità conseguono al conferimento ad alcuni organi amministrativi del potere di adottare "ordinanze con tingibili ed urgenti" in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica o di grave pericolo per l'incolumità ai cittadini: caratteristica tipica di questi atti ad efficacia temporanea è quella di poter derogare anche alle prescrizioni legislative vigenti, con l'unico limite rappresentato dai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. La necessità può essere anche un fatto normativo, che produce i suoi effetti al di fuori delle stesse regole costituzionali o legislative.
Le fonti di natura consuetudinaria
Le fonti di natura consuetudinaria rientrano fra le fonti- fatto. Per consuetudine si intende una norma di comportamento non scritta, di rilevanza collettiva, regolarmente seguita nel gruppo sociale o nell'ambito territoriale interessato dalla norma ("longa repetitio"), in quanto ritenuta giusta o necessitata. Il nostro ordinamento giuridico caratterizzato da atti-fonte scritti, riserva uno spazio marginale alle font consuetudinarie: l'art. 8 delle "preleggi" prevede che gli "usi" abbiano efficacia "nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti" soltanto "in quanto sono da essi richiamati". Ciò legittima il riconoscimento di un valore giuridico ad alcuni usi secundum legem ed anche praeter legem; la loro esistenza viene documentata mediante raccolte ufficiali tenute dal Ministero dell'industria e dalle Camere di commercio. Gli usi non esauriscono il quadro delle fonti consuetudinarie. La consuetudine si afferma come un fatto normativo, sulla base della mera effettività dell'adesione sociale alle sue prescrizioni. Non sempre comportamenti costanti nel tempo ad integrazione delle disposizioni costituzionali costituiscono consuetudini costituzionali. Esistono le norme di correttezza costituzionale, che rappresentano mere regole di corretto espletamento delle funzioni che spettano agli organi fondamentali dello Stato. Alquanto diffuse sono le convenzioni costituzionali e cioè regole di comportamento che gli organi fondamentali dell'ordinamento costituzionali si danno per l'esercizio delle loro funzioni. Può avvenire che alcune di queste regole vengano progressivamente sentite come obbligatorie e tendano a trasformarsi in vere e proprie consuetudini vincolanti.
Le fonti derivanti dal rapporto con altri ordinamenti
L'antica e rigida concezione di una netta separazione fra ordinamento statale ed altri ordinamenti appare ormai superata su due versanti. Prima di tutto, l'adattamento automatico alle norme internazionali generalmente riconosciute appare di grande importanza, poiché inserisce stabilmente nel nostro ordinamento un tipo di fonte appartenente all'ordinamento internazionale (ci si trova dinanzi ad un rinvio formale). In secondo luogo, le fonti comunitarie producono in settori materiali ampi numerose fonti di tipo primario, buona parte delle quali entrano in vigore nel nostro ordinamento, mentre altre devono essere recepite mediane appositi atti normativi od anche attuate in via amministrativa. Sono espressione del sistema binario di rapporti fra l'ordinamento interno e quello internazionale le leggi di esecuzione dei trattati internazionali, sia che l'esecuzione intervenga in via ordinaria mediante l'adozione di un apposito atto normativo dotato della forza giuridica idonea a dare attuazione all'accordo, ovvero per semplice ordine di esecuzione, il quale dovrà essere contenuto in un atto normativo idoneo a dare attuazione all'accordo. Nel caso che nella fonte statale ci si riferisca alla fonte del diritto internazionale, questo rinvio sarà un rinvio recettizio e cioè semplicemente un rinvio alle disposizioni di quella fonte e non a quella fonte di produzione. Se la fonte statale i riferisce a fonti di produzione di altri ordinamenti, si parla di rinvio formale o mobile, ciò determina l'ingresso nel nostro ordinamento delle disposizioni prodotte da quelle fonti esterne.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta