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Intermezzo: l'adattamento del diritto interno al diritto internazionale
Nell'ambito del diritto internazionale (pubblico) si suole distinguere tra diritto consuetudinario e diritto pattizio.
a) Diritto internazionale pattizio è l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra singoli Stati in virtù di speciali patti (trattati, convenzioni) stipulati tra uno Stato e l'altro.
b) Diritto internazionale consuetudinario è invece l'insieme delle norme che regolano i reciproci rapporti tra tutti gli Stati, e che nascono non da patti, ma appunto dalla consuetudine, ossia dal comportamento abitualmente tenuto dagli Stati nei loro reciproci rapporti.
La consuetudine internazionale vincola la generalità degli Stati, mentre i trattati vincolano solo gli Stati che li hanno sottoscritti. È chiaro che il diritto internazionale costituisce un ordinamento giuridico distinto e separato dall'ordinamento interno dei singoli stati: le norme internazionali si rivolgono agli Stati, non ai loro cittadini. Per produrre effetti in capo ai cittadini occorre che "entrino" in qualche modo nel diritto interno: occorre, che il diritto interno si "adatti" al diritto internazionale.
Ciò può avvenire in due modi fondamentali
i) Si dice procedimento "ordinario" di adattamento quello che consiste nel riprodurre, con legge o con altro atto normativo, le norme internazionali, introducendole direttamente nell'ordinamento statale.
ii) Si dice invece procedimento "speciale" di adattamento quello che consiste nel fare rinvio a norme internazionali, orinandone dunque l'osservanza, senza tuttavia introdurle direttamente nell'ordinamento statale
Si usa distinguere due tipi di rinvio:
a) il rinvio si dice "formale" o "mobile", allorché oggetto di rinvio è un'altra fonte (la fonte "legge"), sicchè la fattispecie di cui si tratta risulterà mutevolmente disciplinata dalle norme che di volta in volta saranno dettate dalla fonte in questione (mutando le norme poste da quella fonte, muterà anche la disciplina di quella data fattispecie).
b) il rinvio si dice "materiale", "fisso", o "recettizio", allorché oggetto di rinvio è una disposizione o norma precisa, vigente in quel dato momento, determinata una volta per tutte, sicchè la fattispecie di cui si tratta resta senz'altro disciplinata da quella disposizione o norma.
Nell'ordinamento vigente, l'adattamento al diritto internazionale consuetudinario avviene automaticamente, in virtù del rinvio mobile disposto una volta per tutte dall'art. 10, comma 1, Cost.
L'adattamento al diritto internazionale pattizio avviene mediante il rinvio recettzio, contenuto, per ciascun trattato internazionale, nella relativa "legge di esecuzione", ossia nella legge che, per l'appunto, "recepisce" il trattato nel diritto interno.
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