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Invalidità ed inefficacia del negozio giuridico

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Invalidità ed inefficacia del negozio giuridico

A) Il problema generale

Invalidità

L'ordinamento giuridico, pur riconoscendo ai privati l'autonomia privata, attribuisce a tali dichiarazioni valore ed effetti giuridici in quanto rientrino nei limiti che l'ordinamento stabilisce per l'attuazione dell'autonomia privata. Se questi limiti sono sorpassati, o violati, o inosservati, la sanzione che colpisce l'attività del privata è l'invalidità. Il negozio giuridico è invalido quando per l'inosservanza dei limiti stessi, il negozio è viziato, difettoso, malato. L'invalidità può assumere due aspetti distinti: la nullità e l'annullabilità. Per designare la situazione che si verifica nel caso di nullità del negozio, si adopera anche il termine inesistenza. L'inesistenza implica una deficienza grave da impedire l'identificazione del negozio.

B) La nullità

Nozione

I negozi giuridici sono atti di autonomia, mediante i quali i privati mirano a conseguire determinati risultati (acquistare la proprietà di un bene, diventare creditore di un prezzo). I risultati perseguiti vengono realizzati se il negozio è efficace; ma non necessariamente un negozio efficace è anche valido. Un atto valido è pure efficace, ma può accadere che un atto sia valido e inefficace (un testamento prima della morte del testatore, una locazione che avrà luogo il mese prossimo); e viceversa un atto invalido può essere efficace (un contratto annullabile, produce i suoi effetti, benché sia impugnabile e  fin quando non venga o annullato o sanato). Il negozio nullo non solo è invalido ma è inidoneo. Il codice civile qualifica spesso un atto come "nullo" , ma non specifica mai che cosa comporta tale qualifica. La ura della nullità si è estesa dal campo del diritto privato a tutti gli altri rami dell'ordinamento. Un atto si dice nullo, quando a prescindere dalla "causa" della nullità va valutato come inidoneo a produrre i suoi effetti "tipici". Per affermare la nullità di un negozio occorre individuare la causa che giustifica una condanna così perentoria circa la inidoneità dell'atto a produrre i suoi effetti, il "vizio" da cui l'atto è così gravemente inficiato. Tali cause possono raggruppasi in tre grandi categorie:



a)  specifica comminatoria di nullità contenuta in una norma di legge;

b)  la mancanza di uno degli elementi essenziali del negozio: ad es. la forma, quando è richiesta ad substantiam, o l'oggetto, o il contenuto, o la causa. In questa stessa categoria può farsi rientrare la nullità per illiceità dell'atto, tanto che si tratti di illiceità dell'atto, quanto che si tratti di illiceità della causa;

c)  un atto è nullo "quando è contrario a norme imperative", quand'anche la nullità dell'atto non sia espressamente prevista dalla norma.

Il vizio che determina la nullità può investire l'intero negozio (nullità totale), soltanto una o più clausole del dell'atto (nullità parziale), l'intero negozio è parimenti travolto dalla nullità "se risulta che i contraenti non l'avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità", ossia se risulta che la parte invalida doveva considerarsi essenziale, per cui senza di essa l'atto non sarebbe stato posto in essere. La nullità di singole clausole invalida il resto del negozio quando è lo stesso legislatore ad avere già previsto la c.d. sostituzione automatica delle clausole invalide con clausole «imposte» dalla legge; ad es. i prezzi o le tariffe stabilite da norme imperative si sostituiscono automaticamente a quelli previsti pattiziamente, se contrastanti.

L'azione di nullità

Il negozio nullo non produce alcun effetto giuridico, ma ciò non significa che non possa essere eseguito. Ad es. è certamente nullo il contratto con cui un killer si impegna ad ammazzare una persona contro un compenso in denaro, ma la carenza di qualsiasi effetto giuridico non esclude che quel patto venga integralmente eseguito. Possiamo trovarci di fronte ad un atto valido ed efficace, ma non eseguito, e viceversa un atto nullo ed inefficace può essere stato in toto o in parte eseguito. La nullità di un atto può essere pacifica per le parti, che non ne pretendono l'esecuzione, ma può darsi che insorgano contestazioni tra le parti. Qualora s'intenda dirimere una controversia circa la validità o meno di un atto; qualora si voglia chiedere la restituzione di una prestazione effettuata in esecuzione di un atto nullo, o rifiutare l'esecuzione di una prestazione, è necessario rivolgersi al giudice per far accettare e dichiarare la nullità del negozio in questione. Un contratto può essere e restare nullo senza che nessuno si preoccupi mai di chiedere che ne sia dichiarata la nullità, o perché nessuno ne pretende l'esecuzione o perché l'esecuzione si svolge senza problemi; ma se si vuole chiarire la situazione è inevitabile chiedere al giudice di dichiarare se il negozio è nullo o è valido. Benché un atto sia «nullo», la sua «esistenza» può essere fonte di contestazioni, onde l'interesse a farne accertare l'invalidità, risultato che si può ottenere solo rivolgendosi al giudice. L'azione di nullità presenta alcune caratteristiche significative:

a)  in primo luogo è imprescrittibile («l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione»). La differenza più significativa rispetto all'azione di annullamento, che è invece sempre soggetta a prescrizione;

b)  il negozio nullo è insanabile, «non può essere convalidato», ne potrebbe essere confermato o ratificato. La convalida non va confusa ne con la "conversione" del negozio nullo, né con una rinnovazione dell'atto, effettuata evitando di incorrere nella stessa causa di nullità;

c)  l'azione di nullità è di mero accertamento, in quanto la sentenza che abbia ad accogliere la domanda non modifica la situazione giuridica preesistente, limitandosi ad accertare che il negozio è nullo;

d)  la legittimazione attiva a far valere la nullità di un negozio è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse, in caso di nullità di un contratto possono esperire l'azione di nullità sia entrambi i contraenti sia di terzi, purché comprovino il loro interesse ad ottenere l'accertamento che il negozio è nullo;

e)  la nullità di un atto «può essere rilevata d'ufficio dal giudice».

La conversione del negozio nullo

Il negozio nullo non può produrre gli effetti per realizzare i quali era stato posto in essere. La legge, però ammette che possa attuarsi un fenomeno automatico di trasformazione/limitazione di quanto pattuito (denominato conversione). Sebbene una conversione si realizzi in casi molto rari, l'art. 1424 cod. civ. richiede i seguenti presupposti:

a)  che sia stato stipulato un negozio nullo inidoneo a produrre gli effetti divisati dalle parti;

b)  che quel negozio presenti tutti i requisiti, sia di sostanza che di forma, di n diverso negozio;

c)  che sia possibile dimostrare che le parti, qualora al momento della conclusione del negozio nullo fossero state consapevoli della nullità, avrebbero accettato di concludere, quel diverso negozio che sarebbe stato idoneo a produrre i suoi effetti.

La maggiore difficoltà di questa fattispecie risiede nella prova di tale volontà ipotetica, dovendosi dimostrare non qualcosa di realmente accaduto, bensì quanto le parti avrebbero potuto volere se fossero state a conoscenza della nullità. Immaginiamo un atto costitutivo di una servitù prediale stipulato verbalmente (anzi ché scritto): l'acquirente avrà interesse a sostenere che quell'atto, inidoneo a costituire un diritto reale, possa ammettersi una automatica conversione in un valido impegno da parte del proprietario del fondo servente, meramente obbligatorio, a tollerare l'esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante. Da questo tipo di conversione si distingue la conversione formale, che opera automaticamente: il documento che sia stato formato senza la formalità prescritta perché possa qualificarsi come atto pubblico, vale come scrittura privata; il testamento segreto, che manchi di qualche requisito proprio, ha effetto come testamento olografo. Diversa dalla conversione è la rinnovazione, le parti pongono in essere un nuovo negozio eliminando il vizio che dava luogo alla nullità. La conversione non esige una nuova manifestazione di volontà: è l'ordinamento giuridico che attribuisce al tipo di negozio voluto dalle parti gli effetti di un negozio giuridico diverso.

Conseguenze della nullità

Il negozio giuridico nullo non produce alcun effetto. Ma da un lato il legislatore apporta delle deroghe a questa regola, e dall'altro lato occorre tener conto della eventuale rilevanza del negozio nullo di fronte ai terzi. Sotto il primo profilo si considerano quali esempi, l'art. 2126 cod. civ., in materia di lavoro, e l'art. 2332 comma 2, in tema di società di per azioni: per tutto il periodo un cui un rapporto di lavoro abbia esecuzione, l'eventuale nullità del contratto «non produce effetto». Sotto il secondo profilo la nullità di un atto non è opponibile a taluni terzi se il negozio nullo sia stato eseguito, si può pretendere la restituzione delle prestazioni eseguite. Si applicano le regole sulla ripetizione di ogni amento indebito che saranno esaminate a suo tempo. 

C) L'annullabilità

Nozione

L'annullabilità costituisce un'anomalia di minore gravità della nullità. L'annullabilità deriva dell'inosservanza delle regole che, mirano a proteggere uno dei soggetti. Il negozio annullabile produce tutti gli effetti a cui era diretto (cosiddetta efficacia interinale o precaria del negozio annullabile), ma questi effetti vengono meno se viene proposta ed accolta l'azione di annullamento. L'annullabilità di un negozio presenta i seguenti aspetti:

a)  l'azione tendente a far annullare un negozio è un'azione costitutiva, in quanto non si limita a far accertare la situazione preesistente, ma mira a modificarla;

b)  salvo diversa disposizione di legge, la legittimazione a chiedere l'annullamento dell'atto spetta solo alla parte nel cui interresse l'invalidità è prevista dalla legge. In sostanza l'eliminazione degli effetti del negozio è fatta dipendere dall'iniziativa della persona che la legge intende proteggere;

c)  l'annullabilità di un atto non può essere rilevata d'ufficio dal giudice;

d)  l'azione di annullamento è soggetta a prescrizione: di regola il termine di prescrizione è di cinque anni, ma spesso sono stabiliti termini diversi. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la causa che ha dato luogo al vizio, e dal giorno del compimento della maggiore età, se si tratta di un negozio posto in essere da un minore; dal giorno in cui si è scoperto l'errore, se si tratta di un negozio viziato da errore o dolo; dal giorno in cui sono cessate le minacce se si tratta di un negozio viziato da violenza. Negli altri casi la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il negozio è stato concluso;

e)  l'annullabilità è sempre sanabile, o attraverso la prescrizione dell'azione di annullamento o attraverso la «convalida» del negozio.

L'azione di annullamento è soggetta a prescrizione, la corrispondente eccezione può essere proposta in ogni tempo.

Effetti dell'annullamento

Se l'azione di annullamento viene accolta dal giudice, l'annullamento ha effetto retroattivo, si considera come se il negozio non avesse prodotto alcun effetto. Deve essere restituita la prestazione eventualmente eseguita in virtù del negozio annullabile. Se il negozio è annullato per incapacità di uno dei contraenti, in virtù dell'art. 2039 cod. civ., l'incapace è tenuto a restituire la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui essa è stata rivolta a suo vantaggio. Il principio dell'efficacia retroattiva dell'annullamento derivante da incapacità legale è applicato anche di fronte ai terzi. Se un minore senza la rappresentanza  o assistenza ha venduto un bene e l'acquirente lo rivende ad un terzo, l'annullamento del primo negozio travolge anche il secondo. Se invece l'annullamento deriva da altra causa esso non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, che ignoravano l'esistenza del vizio che colpiva il negozio. L'annullamento travolge anche gli effetti del secondo negozio, se l'acquisto era a titolo gratuito o l'acquirente non era in buona fede.

La convalida

Il negozio annullabile può essere sanato con la convalida. La convalida è un negozio con il quale la parte legittimata a proporre l'azione di annullamento si preclude la possibilità di far valere il vizio. Essa non si confonde con la ratifica. La convalida, per spiegare i suoi effetti, non deve essere affetta dallo stesso vizio che ha determinato l'annullabilità del negozio che si vuol sanare. Se questo era stato posto in essere da un minore, occorre che costui sia diventato maggiorenne o sia rappresentato o assistititi; se il negozio è annullabile per vizio della volontà, occorre che la violenza sia cessata, il dolo o l'errore scoperto. Per la validità della convalida è necessaria la conoscenza del vizio che colpisce il negozio. La convalida può essere espressa o tacita: la prima deve contenere la menzione del negozio annullabile, e la dichiarazione che s'intende convalidare il negozio. La seconda si verifica qualora venga data esecuzione volontaria al negozio annullabile.

D) L'inefficacia

Nozione

Il negozio, pur essendo valido, può non produrre i suoi effetti (perché, ad esempio, non si è verificata la condicio iuris, o non si è verificata la condicio facti). In genere, si adopera in senso ristretto l'espressione inefficacia, che in senso largo abbraccerebbe anche l'invalidità. L'inefficacia può essere originaria o successiva: la prima rispetto alle parti è sempre transitoria; l'inefficacia successiva può dipendere dall'impugnativa di una delle parti o di terzi.





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