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L' IMPRENDITORE
La ura centrale del diritto commerciale è l'imprenditore. Il nostro codice civile offre una definizione di imprenditore all'art. 2082, il quale stabilisce che l'imprenditore è chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. ½ sono, quindi, 4 requisiti fondamentali che devono essere presenti affinché si possa parlare di imprenditore, questi sono:
1) Per professionalità si intende l'abitualità nell'esercizio dell'attività di impresa, di conseguenza non può qualificarsi imprenditore chi esercita l'attività soltanto occasionalmente.
Es: non è imprenditore un soggetto che in via occasionale istituisca un banco di bandierine davanti allo stadio.
Per essere imprenditore non è necessario che l'attività sia anche continuativa, rientra dunque nella qualifica di imprenditore il soggetto che svolge la propria attività stagionalmente.
2) Può qualificarsi come imprenditore il soggetto che si ponga come obiettivo l'economicità della gestione. Per economicità deve intendersi il perseguimento di un profitto cioè di un surplus dei ricavi rispetto ai costi. Si ritiene tuttavia che possa qualificarsi imprenditore anche il soggetto che si ponga come obiettivo il raggiungimento del pareggio tra ricavi e costi (questo è il caso dell'imprenditore pubblico).
3) Organizzazione. Un soggetto, per essere qualificato imprenditore, deve coordinare capitale e/o lavoro altrui. Non è dunque imprenditore chi organizza esclusivamente il lavoro proprio senza ricorrere a capitale o lavoro altrui.
4) L'imprenditore, per essere tale, deve orientare il risultato della propria attività verso il mercato. Non può quindi qualificarsi come imprenditore il soggetto che produce solo per le proprie esigenze: non è quindi imprenditore un soggetto che nel tempo libero coltivi il proprio orto e ne destini il risultato al consumo personale.
Immaginiamo che l'imprenditore sia rappresentato come un insieme:
Questo insieme è divisibile in più parti. Il c.c. distingue la ura dell'imprenditore sotto due profili:
QUALITATIVO
QUANTITATIVO
c. Piccolo imprenditore
d. Imprenditore medio/ grande
L'imprenditore ha una definizione generale all'art. 2082, ma le singole ure imprenditoriali hanno una disciplina specifica.
In ogni caso vale per tutti la disciplina generale per cui per essere piccoli imprenditori bisogna essere imprenditori.
Il piccolo imprenditore è definito dall'art. 2083 che recita: "sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti. Sono in ogni caso piccoli imprenditori coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". Quindi l'art. 2083 individua tre ure di piccolo imprenditore:
Tuttavia affinché un imprenditore possa essere qualificato piccolo è necessario che soddisfi la seconda parte della norma contenuta nell'articolo 2083, che vi sia cioè una prevalenza del lavoro dell'imprenditore e dei suoi famigliari rispetto al capitale e/o lavoro altrui.
Es: non può essere considerato piccolo imprenditore un gioielliere a causa dell'ingente capitale investito nella propria impresa; al contrario, un ciabattino che svolge la propria attività in un locale condotto in affitto, può essere considerato piccolo imprenditore, in virtù della prevalenza del lavoro proprio rispetto al capitale investito.
Nel corso degli anni sono intervenute diverse innovazioni legislative che hanno introdotto ulteriori definizioni di piccolo imprenditore. La legge fallimentare, ad esempio, conteneva originariamente una definizione autonoma di piccolo imprenditore: tale norma è stata abrogata. La riforma della legge fallimentare ha previsto l'assoggettamento a fallimento di tutti gli imprenditori che abbiano un capitale investito superiore a 300.000 euro e ricavi medi negli ultimi tre esercizi superiori a 200.000 euro.
Sempre
nel corso degli anni sono poi intervenute leggi settoriali che hanno fornito
una definizione alternativa della ura dell'artigiano, in particolare una
legge del
L'art. 2135 dice: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
i. coltivazione del fondo;
ii. selvicoltura;
in. allevamento di animali;
iv. attività connesse a quelle precedentemente elencate".
L'art. 2135 individua quindi tre attività principali e poi alcune attività connesse.
Per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento d'animali s'intendono le attività principali, dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. L'elemento determinante per l'individuazione delle attività principali è quindi rappresentato dal fatto che queste debbano integrare un ciclo biologico intero o una fase necessaria dello stesso. Pertanto, un soggetto che acquisti vitelli e ne curi lo sviluppo dell'intero ciclo biologico o di una parte dello stesso può essere qualificato imprenditore agricolo, mentre chi acquista per la rivendita vitelli o manzi, non può essere qualificato imprenditore agricolo.
Altro elemento fondamentale per l'individuazione delle attività agricole principali è che non è necessario che vi sia un collegamento con il fondo, quindi anche la coltivazione in serra deve essere considerata attività agricola.
Affinché le attività esercitate da un imprenditore possano considerarsi connesse è necessario che siano soddisfatte due condizioni:
le attività medesime devono essere svolte dallo stesso imprenditore che svolge un'attività principale (connessione soggettiva).
le attività devono avere ad oggetto in prevalenza prodotti ottenuti da una attività agricola principale (connessione oggettiva).
A) Sono in particolare connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle coltivazioni del fondo, del bosco o dell'allevamento di animali. Così, ad esempio, l'imprenditore che allevi mucche e che quindi sia qualificabile come imprenditore agricolo, svolge attività connesse se trasforma il latte prodotto dalle sue mucche in formaggi.
L'imprenditore conserva la qualifica di imprenditore agricolo anche per tali attività connesse, sebbene le stesse abbiano natura commerciale.
B) Sono inoltre attività connesse le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Così continua ad essere imprenditore agricolo chi utilizzando il trattore vada ad arare il campo del vicino a amento.
C) Sono infine attività connesse le attività di valorizzazione del territorio o del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità: sono queste le attività di agriturismo.
L'imprenditore commerciale
Art. 2195: individua 5 tipi di attività commerciali:
attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
Es: FIAT e FERRERO che producono beni
attività intermediaria nella circolazione dei beni (rientrano in quest'ambito tutte le attività di commercializzazione);
Es: attività svolta da un grossista o da un'agenzia immobiliare
3) attività di trasporto per terra, acqua e aria;
Es: attività svolta da una comnia aerea
4) attività bancaria o assicurativa;
Es: attività svolta da banche e assicurazioni
5) attività ausiliarie delle precedenti;
Es: attività svolta da un'impresa di leasing
Oltre alla definizione contenuta nell'art. 2195 che definisce per l'appunto l'impresa commerciale, esiste tutta una serie di altre norme applicabili, seppur con qualche eccezione, in via esclusiva all'imprenditore commerciale.
Tali norme riguardano i seguenti argomenti:
1. la pubblicità giuridica
2. le scritture contabili
3. le norme sulla rappresentanza
4. le procedure concorsuali
Tutti questi insiemi di norme riguardano principalmente l'imprenditore commerciale.
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