diritto |
LA CAMBIALE
La cambiale è un titolo di credito all'ordine.
Poiché normalmente viene emessa come abile ad una prestabilita scadenza, ha la funzione di strumento di credito. Esistono due tipi di cambiali:
La cambiale tratta coinvolge all'atto dell'emissione tre soggetti: una persona detta traente dà ad un'altra persona detta trattario l'ordine di are una somma ad una terza persona detta prenditore.
Il herò coinvolge invece due soggetti: un primo soggetto detto emittente promette di are una somma ad un altro soggetto detto prenditore.
La cambiale è caratterizzata dalla presenza di determinati requisiti formali.
Nella cambiale tratta l'obbligato principale è il trattario, a condizione che abbia accettato.
Nel herò l'obbligato principale è l'emittente.
La cambiale circola tramite girata, la girata è l'ordine formulato sul titolo, normalmente sul retro di questo. Tale ordine è rivolto dal girante al debitore di eseguire il amento nelle mani del nuovo prenditore, detto giratario.
La girata può essere:
in pieno;
in bianco.
Nella girata in pieno viene apposta la formula "Per me ate al Sig. . ..", con la sottoscrizione del girante.
Nella girata in bianco non si indica il giratario, ma viene soltanto apposta la firma del girante.
Nell'ambito delle cambiali possono poi esservi altri soggetti che fungono da garanti, questi soggetti vengono detti avallanti. L'avallo è dunque una firma di garanzia a favore del debitore o a favore di un girante.
Il portatore del titolo per ottenere il amento dovrà anzitutto rivolgersi all'obbligato principale, che è il trattario nella cambiale tratta e l'emittente nel herò. Se il debitore principale non a, il portatore della cambiale potrà rivolgersi nei confronti degli obbligati di regresso, cioè il traente nella cambiale tratta e i giranti, o i loro avallanti, in entrambe i tipi di cambiale.
A sua volta l'obbligato di regresso che a può rifarsi nei confronti dei giranti che lo precedono. Per poter agire in via di regresso è necessario protestare la cambiale, cioè è necessario recarsi da un notaio o da un ufficiale giudiziario che elevi protesto.
Il protesto è la contestazione solenne che l'obbligato principale non ha ato.
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