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LA CODIFICAZIONE DI GIUSTINIANO
I) PREMESSE STORICHE E STORICO - GIURIDICHE
Nella Parte Orientale dell'Impero la scuola di Berito, all'inizio del V° Secolo, si era aggiunta a quella di Costantinopoli, le 2 scuole avevano riaperto la via alle grandi opere della letteratura giuridica classica. Si ricominciò a leggere i commentari di Paolo e Ulpiano, le raccolte di Responsa (Pareri) e Quaestiones (Problemi Giuridici) del III° Secolo e le opere di Papiniano.
In Oriente abbiamo delle carenze per quanto riguarda la pratica forense rendendo particolarmente urgente un intervento del legislatore per circoscrivere e selezionare tutta la tradizione giuridica, l'intervento legislativo si ebbe con Giustiniano.
Giustiniano nacque nel 482 e salì al trono nel 527, fu un grande sovrano, egli si sentiva chiamato a restaurare l'antico splendore dell'Imperium Romanum, all'adempimento di questo compito furono rivolte la sua politica estera, con la conquista del Nord Africa, dell'Italia e di parte della Sna; la sua politica religiosa mirava ad eliminare ogni divisione dogmatica e ad un saldo controllo della Chiesa da parte dell'imperatore, ed infine la sua opera legislativa concepì la codificazione, i cui lavori iniziarono subito dopo la sua ascesa al trono.
Sullo svolgimento del lavoro codificatorio siamo informati da una serie di Costituzioni, con le quali Giustiniano dispone: 1) l'esecuzione dell'opera, 2) nomina i collaboratori, 3) fissa le direttive della loro attività e 4) pubblica le varie parti della codificazioni. Questi costituzioni sono premesse alle singole parti dell'opera e vengono solitamente citate con le parole iniziali (es. Constitutio Tanta), esse ci informano sui dati esterni alla codificazione, ci danno solo indicazioni generali sullo svolgimento del lavoro in seno alle commissioni.
Tra gli uomini di cui Giustiniano si servì per realizzare la sua opera legislativa, li chiamiamo Compilatori perché per la codificazione "saccheggiarono" (compilare) le opere dei classici e le costituzioni, il primo posto spetta a Triboniano, fra il 528 e il 529 egli era magister officiorum (sovrintendente alle cancellerie imperiali), e fece parte della Commissione che preparava la raccolta delle leggi imperiali come semplice membro e non come capo, in questo lavoro fu notato a tal punto da essere nominato ministro della Giustizia (quaestor sacri palatii) e gli fu affidata la direzione della codificazione. La decisione dell'imperatore di fare una raccolta di letteratura giuridica classica, il Digesto, fu sicuramente opera di Triboniano, anche la scelta dei collaboratori fu rimessa nelle sue mani.
All'inizio della codificazione erano stati chiamati a partecipare alle commissioni solo i più alti funzionari dell'amministrazione centrale, nelle parti successive delle opere ebbero un ruolo di primo piano i professori di diritto di Berito e Costantinopoli, ai quali si aggiunsero gli avvocati dei tribunali della Capitale. Queste sostituzioni di persone fanno capire come la codificazione si sia spostata dalla raccolta di costituzioni imperiali a quella di diritto giurisprudenziale. I professori più impegnati furono Teofilo di Costantinopoli, Doroteo e Anatolio di Berito.
Esaminiamo le varie tappe della codificazione: Iniziò il 13 febbraio 528 con la costituzione Haec, con essa Giustiniano nominò 10 membri, tutti alti funzionari dell'amministrazione centrale, Triboniano e il prof. Teofilo, e affidò loro il compito di comporre sulla base dei Codici Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano e delle costituzioni promulgate successivamente, una nuova Raccolta di Leggi Imperiali. Le leggi sorpassate dovevano essere escluse, le contraddizioni eliminate e i testi ridotti al loro contenuto praticamente rilevante. L'opera terminò il 7 aprile 529 e il 16 aprile 529 entrò in vigore. A partire da quel giorno perdevano valore i codici precedenti e le leggi imperiali che non erano state incluse in questo nuovo Codex Iustinianus, anche se esso rimase in vigore solo pochi anni.
Il 15 dicembre 530 la costituzione Deo Auctore (per volontà di Dio) dette il via ai lavori per una Raccolta di Diritto Giurisprudenziale, Triboniano ottenne la presidenze e scelse da solo i suoi collaboratori, egli chiamò a partecipare il magister officiorum (ministro del Tesoro), 4 professori 2 per ogni scuola e 11 avvocati del tribunale del praefectus praetorio Orientis. La gigantesca impresa doveva occupare circa 10 anni ed invece, grazie a Triboniano durò solo 3 anni.
L'opera fu divisa in 50 libri, suddivisi in titoli e fu chiamata Digesta (nome latino) o Pandectae (nome greco) à che significa raccogliere tutto. Il Digesto entrò in vigore il 30 dicembre 533, e da quel giorno in avanti gli originali dei giuristi classici e le opere elementari postclassiche svero sia dall'insegnamento che dalla prassi giudiziaria dell'Impero d'Oriente.
Prima della pubblicazione del Digesto, era stato terminato e pubblicato (Constitutio Imperatoriam del 21 novembre 533) un manuale ufficiale destinato all'insegnamento elementare del diritto, era tratto dalle Istituzioni di Gaio e si chiama Institutiones. Suoi autori furono i Prof. Teofilo e Doroteo oltre a Triboniano; quest'opera doveva essere destinata all'insegnamento del diritto, ma ben presto ebbe efficacia legislativa, l'opera era divisa, come le Istituzioni di Gaio, in 4 libri che però erano anche divisi in titoli.
Durante la compilazione del Digesto si erano incontrate questioni oggetto di controversie tra giuristi, oppure istituti antichi o iniqui, per cui alcuni ostacoli furono superati con omissioni, modificazioni o aggiunte dei compilatori, altri ostacoli furono aggirati con leggi specifiche, a questo fine Giustiniano emanò numerose costituzioni riformatrici, altre decisioni simili si erano avute nell'intervallo tra il Codex e l'inizio del Digesto (529-530), ed erano state riunite in una raccolta chiamata Quinquaginta Decisiones. Si pensò di adattare in generale tutto il Codice, al nuovo stato del diritto. Triboniano, il prof. Doroteo e 3 avvocati molto rapidamente fecero il nuovo Codex Iustinianus chiamato Codex Repetitae Praelectionis, fu pubblicato il 16 novembre 534 ed entrò in vigore il 29 dicembre. Il nuovo Codice si divide in 12 libri, a loro volta divisi in titoli; essi trattano ciascuno una determinata materia giuridica e recano le relative costituzioni in ordine cronologico, la più antica risale ad Adriano (117-l38 d. C.), le più recenti sono del 534, quindi immediatamente prima della pubblicazione del Codex Repetitae Praelectionis.
Codice, Digesto ed Istituzioni in tempi moderni furono chiamati Corpus Iuris Civilis (Corpus Iuris Iustiniani), essi rappresentavano, nelle intenzioni del legislatore, una codificazione unitaria, in tale codificazione non ci dovevano essere oscurità o contraddizioni, (questa è la convinzione di tutti i legislatori) ma nessuno neanche Giustiniano e i suoi collaboratori si sono illusi sulla perfezione della loro opera. Dove tale codificazione ha avuto valore di legge, la scienza giuridica si è vista costretta a risolvere le contraddizioni sul piano interpretativo.
III) IL DIGESTO
Il Digesto è la principale fonte delle nostre conoscenze sul periodo classico del diritto romano. Il legislatore giustinianeo ha raccolto frammenti anche dei giuristi repubblicani come Q. Mucio Scevola, in questo modo il Digesto ci offre una panoramica dello sviluppo del diritto fino alla fine del periodo classico.
1. La formazione del Digesto. Sembra impossibile che un'opera di tale entità sia stata realizzata in soli 3 anni. Un elenco degli scritti giuridici utilizzati dai compilatori comprende 200 opere, e circa 2.000 libri con più di 3.000.000 di righe. Abbiamo quindi del materiale che supera di almeno 15 o 20 volte il Digesto definitivo. Quale metodo hanno usato i compilatori ? Una risposta è stata data da Friedrich Bluhme nel 1820; egli osservò che i brani tratti da determinati gruppi di opere giurisprudenziali erano solitamente una accanto all'altra. I gruppi di tali opere sono 3: il primo gruppo è quello dei commentari allo jus civile degli autori tardo - classici; i libri ad Sabinum di Ulpiano e Paolo, perciò tale gruppo viene chiamato "massa sabiniana". Il secondo gruppo chiamato "massa edittale", comprende i commentari ad Edictum dei giuristi medio e tardo classici. Il terzo gruppo riguarda le raccolte di responsa e di quaestiones di Papiniano, Paolo ed Ulpiano, è chiamato "massa papinianea" perché in esso i frammenti di Papiniano sono sempre collocati al primo posto ed infine abbiamo un gruppo di frammenti tratti da opere carattere vario, la cosiddetta "appendice".
Queste osservazioni indussero Bluhme a formulare l'ipotesi che la commissione fu divisa in 3 sottocommissioni, incaricata ognuna di esaminare una parte della letteratura giuridica classica, e alla fine le masse allestite dalle 3 sottocommissioni furono disposte una dietro l'altra. L'appendice di compone di un certo numero di opere che furono ritrovate nel corso del lavoro di compilazione e vennero esaminate in un secondo momento.
Su come lavorarono le 3 sottocommissioni fu elaborata la seguente ipotesi: la parte principale del lavoro fu svolta da 6 dei 17 membri della commissione cioè Triboniano, il magister officiorum, ed i 4 professori. Questi, divisi in coppie, formarono le 3 sottocommissioni, invece gli 11 avvocati venivano chiamati specialmente per esaminare i commentari degli autori del medio e tardo periodo classico, che era più opportuno leggere contemporaneamente da più persone, confrontandole tra loro. Le opere, in ciascuna sottocommissione, furono divise in gruppi e, all'interno di ogni gruppo, ripartite tra i 2 commissari stabili in porzioni con un numero uguale di libri. Entro certe linee direttive generali, ognuno poteva decidere a propria discrezione cosa esaminare e cosa tralasciare, un simile metodo di lavoro portò a dei risultati diseguali.
Se questi sono i risultati delle indagini si capisce che l'affermazione di Giustiniano che tutti i suoi avevano letto personalmente tutte le opere classiche è completamente falsa; viene a cadere anche il fondamento della tesi per cui prima della codificazione giustinianea doveva esistere un "predigesto", cioè un'opera in cui sarebbero già state riunito il materiale del Digesto. Un'ipotesi possibile è quella che i professori del diritto nello scegliere i frammenti si siano lasciati influenzare dal lavoro di commento svolto nelle scuole giuridiche, anche questa tesi è difficile da dimostrare.
Interpolazioni giustinianee e la critica testuale. Giustiniano ci informa che la sua commissione apportò modificazioni numerose e di grande portata al testo degli originali classici, per adattarlo alle esigenze dei tempi e agli scopi della codificazione. Giuristi di età umanistica come Iacopo Cuiacio (1522-l590) e Antonio Fabro (1557-l624) si sforzarono per trovare queste "interpolazioni" (inserzioni, falsificazioni) dei compilatori e rendere per questa via nuovamente accessibile il puro diritto dell'epoca classica. La codificazione di Giustiniano è stata fonte immediata del diritto in Germania e non si è prestata molta attenzione alle interpolazioni perché per la prassi era molto importante solo il testo legislativo giustinianeo, non il testo, ipoteticamente ricostruibile, degli originali classici su cui quello si fondava.
Alcuni risultati ottenuti con l'aiuto della critica interpolazionistica si sono poi rivelati esatti, e oggi, il problema dell'autenticità deve essere posto in ogni indagine che si proponga di individuare le idee dei giuristi classici, movendo dalla tradizione giustinianea o in generale postclassica.
Agli inizi si tendeva ad attribuire le contraddizioni interne al Digesto ad interventi della commissione giustinianea; oggi si pensa che gli scritti dei giuristi classici siano pervenuti alla commissione già in forma alterata da omissioni, aggiunte, cioè come ci appaiono quei frammenti di opere tardo - classiche, tramandate al di fuori della codificazione giustinianea, dalle collezioni private del IV Secolo come i Fragmenta Vaticana e la Collatio legum Mosaicarum et Romanarum). Le alterazioni erano rivolte a spiegare il pensiero degli autori classici, i compilatori hanno contribuito con abbreviazioni e non con aggiunte di carattere innovativo.
C'è da precisare che è stato un errore considerare il latino del periodo aureo o la grammatica moderna scolastica, come metro di giudizio per leggere le opere della compilazione giustinianea, perché i compilatori adoperavano vocaboli in uso e non evitavano licenze ed improprietà grammaticali diffuse tra i loro contemporanei. Nei primi decenni del novecento ci si sforzava di vedere dietro al diritto giustinianeo un diritto classico unitario, ma la ricerca più moderna cerca di individuare le linee di sviluppo all'interno del diritto classico, tiene conto in modo più esteso di eventuali controversie nell'ambito della letteratura giuridica classica e si sforza di conoscere più esattamente i metodi e la misura intellettuale della giurisprudenza classica.
IV) LE NOVELLE
La pubblicazione del Codex repetitae praelectionis nel 534 concluse l'opera codificatoria di Giustiniano, ma non significo la fine delle sue riforme, egli emanò alcune leggi singole che disciplinavano il diritto privato in particolare il diritto di famiglia e il diritto ereditario. Il proposito di fare una raccolta ufficiale di queste leggi nuove (leges novellae) Giustiniano lo aveva espresso in occasione della pubblicazione del Codice ma non fu mai realizzata.
Le Novelle giustinianee furono redatte, quasi tutte, in lingua greca, perché il greco era la lingua d'uso corrente nella parte orientale dell'Impero. Nelle scuole di diritto si era abituati a servirsi di scritti classici e di costituzioni originali che erano scritte in latino. La minoranza di novelle pubblicate in latino fu rivolta a lontane province occidentali dell'impero, nelle quali si parlava latino o si riferiva a determinate costituzioni più antiche redatte in latino.
Abbiamo avuto 4 collezioni di Novelle, la più antica è un rifacimento in lingua latina di 124 leggi degli anni 553-555 composto da Giuliano, professore di diritto a Costantinopoli, (chiamata anche Epitome Iuliani), questa raccolta fu introdotta in Italia subito dopo la riconquista della penisola e se ne conservò la conoscenza durante tutto il MedioEvo.
La seconda collezione latina di 134 Novelle riaffiorò intorno all'anno 1100 nella scuola giuridica di Bologna e si credette che fornisse il testo originale delle Novelle e fu chiamata Authenticum, in realtà le novelle latine sono originali quelle scritte in greco sono riportate in una tradizione latina non molto corretta. Anche questa collezione vide la luce nel VI Secolo nella scuola bilingue di Costantinopoli.
La raccolta che presentava tutte le Novelle greche in greco, e quelle latine in latino fu conosciuta in occidente solo quando, dopo la caduta dell'Impero d'Oriente, studiosi e manoscritti greci presero la via dell'Italia, dando un forte impulso allo studio del greco e all'Umanesimo. In Italia arrivarono solo le novelle pubblicate in greco, quelle latine furono tralasciate o sostituite da estratti in greco, perciò tale collezione viene chiamata "Collezione greca delle Novelle", completa conteneva 168 testi, oltre alle novelle di Giustiniano abbiamo alcune costituzioni dei suoi successori come Giustino II e Tiberio II, ed altri 3 testi che non sono leggi imperiali ma editti emanati da prefetti del pretorio. Il contenuto di questa raccolta fu portato a termine da Tiberio II (578-582 d.C.) ed uno dei manoscritti, della Collezione greca, conteneva, a titolo di appendice, 13 Novelle di Giustiniano sotto il titolo di Edicta Iustiniani.
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