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LA COMMISSIONE
E' un organo di individui, nel senso che i suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità. ART.213
E' l'istituzione che ha sostituito nel Luglio 1967 l'Alta Autorità della CECA ed EURATOM.
NOMINA E COMPOSIZIONE :
Il numero di membri della Commissione è 20 ( con l'allargamento cambierà fino ad un massimo di 27 ).
Il mandato dei commissari è rinnovabile ed è di 5 anni ( allineato alla durata di una legislatura del Parlamento ).
È un organo a tempo pieno che si riunisce almeno una volta alla settimana
Questo giustifica l'incompatibilità prevista per i membri della Commissione con qls altra carica.
È nominata ai sensi dell'ART. 241:
La responsabilità di nomina del Presidente e dei Membri della Commissione spetta al Consiglio ( nella composizione di Capi di Stato e di Governo ) il quale designa a maggioranza qualificata innanzi tutto la persona che intende nominare Presidente e che dovrà subito essere approvata dal Parlamento Europeo, poi tutte le altre persone.
La Commissione poi nel suo insieme sarà sottoposta al voto del Parlamento Europeo.
Ad approvazione ricevuta il Consiglio nomina formalmente il Presidente ed i Commissari.
COMPITI DEL PRESIDENTE (ART. 217) :
- fissare gli orientamenti politici della Commissione ; l'organizzazione interna ed il
coordinamento dell'attività della Commissione ;
- la rappresentanza esterna della Commissione ;
- struttura e ripartisce le competenze ai singoli commissari;
- nomina i vicepresidenti e può se necessario far rassegnare le dimissioni ad un membro.
Ciascun commissario ha la responsabilità di un settore di attività.
E' definita comunemente L'ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.
Questo perché il suo compito principale è quello di far applicare i Trattati e gli atti comunitari, oltre alla gestione delle varie politiche comuni
ART. 218 -> la Commissione fissa il proprio regolamento interno in piena autonomia e provvede alla sua pubblicazione
ART. 218 -> le delibere sono prese a > assoluta dei membri che la compongono ma la prassi non da conto dei voti e questo manifesta la responsabilità collettiva che essa sempre si assume.
COMPITI E POTERI DELLA COMMISSIONE :
Partecipa in modo sostanziale al processo di formazione delle norme e ne controlla
l'esecuzione;
rappresenta la Comunità nei rapporti esterni ;
- ha un potere autonomo di decisione in settori specificatamente definiti dal Trattato ;
- qualora il Consiglio lo preveda nei suoi atti, ha un potere delegato ;
ha un quasi esclusivo potere di iniziativa rispetto all'adozione da parte del Consiglio di
regolamenti, direttive e decisioni ( è quasi sempre su proposta della Commissione che i
diversi atti normativi vengono adottati ) .
La proposta della commissione è il frutto di valutazioni tecniche, economiche ed in parte
giuridico, da una commissione di esperti anche esterni alla struttura, e dagli organismi di
categoria e poi sottoposto all' approvazione collegiale.
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