diritto |
La proprietà o altri diritti reali possono appartenere a più persone: comproprietà, cosuperficie, cousufrutto, compossesso . ecc.
La comunione è la situazione per la quale la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone.
m Comunione volontaria
m Comunione incidentale
m Comunione forzosa
La coesistenza si realizza mediante l'ideale scomposizione in quote che indica la misura secondo la quale ciascun partecipante concorre ai vantaggi e agli oneri.
Facoltà di godimento e di disposizione.
m Uso della cosa comune: spetta ad ogni partecipante in quale non deve alterare la destinazione economica della cosa e comportarsi in modo da non impedire l'uso della cosa agl'altri partecipanti.
m Amministrazione della cosa comune: delibera a maggioranza di quote (50%+1), atti di straordinaria amministrazione (50%+1 di quote e 2/3 dei partecipanti).
m Atti di disposizione della propria quota: liberi.
m Atti di disposizione della cosa comune: consenso unanime. Ciascuno può chiedere la divisione se possibile e se la comunione non è forzosa.
I singoli appartamenti sono di proprietà solitaria, il suolo, i muri portanti..ecc e le cose destinate all'uso comune sono in comproprietà.
Condominio verticale (parte comune di un edificio), condominio orizzontale (parte comune a più edifici).
Certe spese sono ripartite in base all'uso.
Le decisioni sono prese dall'assemblea dei condomini.
Con più di 4 condomini: amministratore.
Con più di 10: regolamento per l'uso delle cose comuni.
Più persone che possono godere a turno ciascuna per un determinato periodo dell'anno l'uso della cosa comune.
La multiproprietà è indivisibile.
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