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LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO NEGLI STATI MEMBRI : LA PROCEDURA D'INFRAZIONE
Essa si ricollega al ruolo attribuito alla Commissione, dall'ART 211 del Trattato, di custode della corretta applicazione da parte degli Stati membri del Trattato e degli atti comunitari.
È attivata dalla Commissione, ed è diretta a porre termine alla violazione del diritto comunitario e pertanto a far sì, che il comportamento di uno Stato membro si modifichi e sia coerente con il dettato delle norme.
La procedura d'infrazione è prevista dall'ART. 226 del trattato ed ha in primo luogo una fase pre-contenziosa sotto responsabilità ed impulso della Commissione tramite un'indagine, un controllo.
Se all'esito della verifica la Commissione ritiene che un'infrazione sia stata commessa, la stessa invia allo Stato membro una lettera di messa in mora che consiste in un'indicazione delle ipotesi di inosservanza del diritto comunitario che gli vengono imputate.
Lo Stato ha l'onere e la possibilità di rispondere, ma se la risposta non risulta adeguata alla Commissione, essa invierà allo Stato membro un parere motivato nel quale sono specificate le infrazioni che ancora si ritengono commesse e nel quale sono anche specificati i termini entro cui lo Stato è tenuto a mettere fine all'inadempimento.
La funzione di questa fase è stimolare per quanto possibile una soluzione non giudiziaria.
Con il parere motivato, la Commissione delimita definitivamente l'inadempimento imputato allo Stato membro.
Nel ricorso, i motivi di doglianza devono corrispondere perfettamente a quelli indicati nella fase pre-contenziosa nel parere motivato.
L'inadempimento deve essere rigorosamente provato e non deve essere fondato su presunzioni.
Non è previsto un termine per la presentazione del ricorso da parte della Commissione; essa, è da sottolineare, non ha l'obbligo di proseguire con la procedura d'infrazione, ma ne ha la facoltà; quindi ha ampio potere discrezionale.
La Corte se le si porta il caso davanti deve giudicare.
Sul proseguimento del procedimento non hanno influenza né l'adempimento tardivo, né il riconoscimento del proprio inadempimento da parte dello Stato.
La procedura è condotta contro tutto lo Stato.
La procedura può essere attivata anche da un altro Stato ART. 227 che investe la Commissione della sua doglianza, poi il procedimento è identico.
Particolarità :
procedura accelerata per alcune ipotesi ( si va dritti davanti alla Corte) :
ART. 88 materia di aiuti ; uno Stato eroga aiuti prima della pronuncia della Commissione
ART. 95 Stato abusa di potere concessogli applicando misure nazionali più rigorose
►EFFETTI DELLA SENTENZA DI INADEMPIMENTO E SANZIONE PECUNIARIA
Se lo Stato viene riconosciuto inadempiente, esso deve seguire le prescrizioni della sentenza e anche se essa non fissa alcun termine per l'esecuzione, è evidente che essa deve avvenire in tempi brevi, se non essere immediata.
Il Trattato di Maastricht ha aggiunto anche una sanzione pecuniaria per determinati casi come per es. la mancata abrogazione o adozione di norme.
La pena pecuniaria non è ben accetta anche perché molte volte l'infrazione non è voluta.
► COOPERAZIONE TRA GIUDICE NAZIONALE E COMUNITARIO : FUNZIONE ED OGGETTO DEL RINVIO PREGIUDIZIALE.
Dà al giudice nazionale, la facoltà di chiedere alla Corte una pronuncia sull'interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria quando essa sia necessaria per risolvere la controversia che si sta trattando.
Come succede?
Una volta accertata la rilevanza di una norma per la risoluzione di un caso, il giudice nazionale deve chiedersi prima di decidere :
quale sia la corretta interpretazione della norma ( rinvio pregiudiziale di interpretazione)
se la norma sia valida ed efficace ( rinvio pregiudiziale di validità).
La funzione essenziale del rinvio pregiudiziale è di realizzare un' interpretazione e quindi un' applicazione del diritto comunitario, uniforme in tutti i Paesi membri in modo che esso abbia ovunque uguale efficacia.
La seconda funzione è quella di verificare così, anche se indirettamente, la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto comunitario.
La terza funzione è quella di completare il sistema di controllo sulla legittimità degli atti comunitari (competenza esclusiva della Corte).
L'oggetto del rinvio pregiudiziale, è quanto mai ampio;
per il rinvio d'interpretazione si tratta di tutto il sistema giuridico comunitario ( dai trattati istitutivi agli accordi con Stati Terzi
per il rinvio di validità si tratta degli atti posti in essere dalle istituzioni comunitarie ( sono quindi esclusi per es. le sentenze della Corte), e quindi gli atti vincolanti.
Ulteriori competenze al giudice comunitario sono arrivate con il Trattato di Amsterdam e riguardano :
circolazione di persone
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
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