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Sistemi di collocamento ordinario
Limiti all'autonomia negoziale nella formazione del contratto di lavoro
Il contratto di lavoro, considerata la sua rilevanza sociale, è sottoposto a numerosi limiti. Questi, per quanto attiene alla fase iniziale del procedimento formativo, possono essere ricondotti a tre categorie:
Delle tre categorie di limiti di cui si è appena discorso l'ultima è sicuramente la più importante. Pertanto, di essa si tratterà più diffusamente nei paragrafi che seguono.
La funzione del collocamento
Come afferma MAZZIOTTI, 'il collocamento si esplica attraverso l'esercizio non
di un semplice servizio, ma di una vera e propria funzione: infatti esso
dà luogo non all'erogazione di prestazioni amministrative, come nel caso
di un servizio pubblico, bensì all'esercizio di una serie di poteri
autoritativi, sia nella fase del procedimento che si conclude con l'iscrizione
del lavoratore nelle liste di collocamento, sia nella fase successiva che si
conclude con l'atto di avviamento'. Si tratta di un istituto
volto sia a proteggere il prestatore contro le sopraffazioni eventualmente
perpetrate a suo danno dal datore - il quale potrebbe anche, in ipotesi,
condizionare l'assunzione al versamento di una somma di danaro -, sia a
debellare il deprecabile fenomeno della mediazione privata.
Il collocamento, inteso come sistema normativo predisposto per lo svolgimento
della mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, in vista dell'assunzione di
manodopera, costituisce una funzione pubblica. Tale funzione, esercitata dallo
Stato in via esclusiva prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 469/97, è
ora esercitata dalle Regioni e da alcune agenzie private dotate di particolari
requisiti di professionalità e patrimonialità. A partire dalla L.
608/96 fino al D.Lgs. 469/97, si è avviata una progressiva
deregolamentazione del sistema delle assunzioni, accomnata dal passaggio del
ruolo svolto dallo Stato da una funzione preventiva obbligatoria ad una
funzione prevalentemente di controllo a posteriori e di indirizzo, promozione e
coordinamento.
Gli organi
La funzione del collocamento è svolta quasi esclusivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo di un apparato che, secondo una concezione piramidale, si articola in:
Alla concreta gestione del collocamento contribuiscono anche le organizzazioni sindacali, attraverso la presenza dei rappresentanti delle parti sociali nelle diverse commissioni a composizione mista, istituite nell'ambito della struttura burocratica facente capo al Ministero del lavoro, e cioè:
Le fasi: l'iscrizione e l'avviamento
Il collocamento si esercita attraverso due fasi fondamentali, a ciascuna delle quali corrisponde un procedimento amministrativo:
Il primo procedimento ha inizio con la domanda di iscrizione presentata dal lavoratore; domanda che l'ufficio di collocamento è obbligato ad accettare essendo l'iscrizione un atto dovuto (GHERA la classifica tra le ammissioni).
I requisiti per la domanda sono:
I lavoratori vengono iscritti nelle liste secondo i seguenti criteri:
Esiste anche una lista speciale nella quale vengono iscritti i lavoratori che si dichiarino disponibili a svolgere attività part-time. La L. 407/90 e la L. 223/91 hanno previsto inoltre particolari liste di mobilità ove debbono essere iscritti i lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione straordinaria o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo.
Ulteriori classificazioni, nell'ambito di ciascuna classe, vengono operate con riguardo ai settori di produzione, alle categorie professionali ed alle qualifiche possedute dai lavoratori. In base a tali classificazioni, i lavoratori vengono inclusi nelle graduatorie di avviamento, per la formazione delle quali si tiene conto:
Il lavoratore iscritto ha l'obbligo di comunicare alla sezione circoscrizionale competente ogni mese (ovvero nel diverso termine eventualmente fissato dalla commissione regionale per l'impiego) la permanenza dello stato di disoccupazione, a pena di cancellazione dalle liste (analoga sanzione è comminata nel caso in cui il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti un posto di lavoro a tempo indeterminato, corrispondente ai suoi requisiti professionali, per due volte consecutive e senza giustificato motivo).
La seconda fase del procedimento di collocamento,
ossia quella dell'avviamento
al lavoro, ha inizio con la richiesta che il datore deve inoltrare, per iscritto,
all'ufficio competente.
L'art. 9bis, come si è detto, ha totalmente innovato il sistema del
collocamento dei lavoratori dando facoltà a tutti i datori di lavoro di
assumere direttamente i prestatori. Precedentemente alla L. 608/96, il datore
di lavoro in cerca di manodopera doveva presentare una richiesta agli uffici di
collocamento e in particolare:
[4] A tutela dei lavoratori appartenenti alle c.d. fasce deboli, è predisposto un istituto, chiamato in sostanza a sostituire il vincolo dell'avviamento numerico: è previsto, cioè, che i datori che occupano più di 10 dipendenti devono riservare una percentuale del 12% delle nuove assunzioni a particolari categorie di lavoratori (quelli iscritti da più di 2 anni nella prima classe delle liste di collocamento; quelli iscritti nelle liste di mobilità; quelli appartenenti a speciali categorie determinate con delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro).
Attualmente, tutte le assunzioni possono essere fatte direttamente, senza il preventivo nulla-osta da parte degli organi del collocamento, necessario solo per l'assunzione di extracomunitari non residenti in Italia e di lavoratori italiani destinati a prestare la propria opera in paesi non appartenenti alla CE. Permane comunque per i lavoratori, l'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento.
Al momento dell'assunzione il datore di lavoro è tenuto a registrare immediatamente il lavoratore nel libro matricola ed a consegnargli una dichiarazione sottoscritta dei dati relativi a tale registrazione. Deve inoltre comunicare agli uffici di collocamento, entro 5 giorni dall'avvenuta assunzione, l'assunzione stessa.
Il collocamento obbligatorio
Il collocamento obbligatorio, regolato sino ad oggi dalla L. 482/68, è destinato ad una significativa riforma per effetto della L. 68/99. Quest'ultima si pone come finalità "la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato", intendendosi, per collocamento mirato dei disabili, l'insieme di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative allo scopo di inserirli in idonei posti di lavoro.
La disciplina del 1968
In base alla L. 482/68, i soggetti da assumere obbligatoriamente sono:
Quanto alla disciplina possiamo così riassumere:
La disciplina del 1999
La L. 68/99 estende il suo ambito di operatività:
Tra le principali novità della L. 68/99 rileva la variazione delle quote di riserva a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, distinte nelle seguenti:
A differenza della precedente normativa basata esclusivamente sul meccanismo della richiesta numerica, la L. 68/99 prevede la richiesta nominativa per:
Promozione dell'occupazione
Numerosi sono gli strumenti predisposti dal legislatore per favorire l'inserimento occupazionale dei giovani e, più in generale, degli inoccupati e disoccupati appartenenti alle aree geografiche più svantaggiate.
Anzitutto rileva il contratto di formazione e lavoro che, accanto all'apprendistato, ha l'obiettivo di mediare l'esigenza dell'immediato inserimento del giovane nel mondo del lavoro con quella di una contestuale attività formativa. Entrambi gli strumenti negoziali sono stati da ultimo oggetto di una significativa riforma apportata dalla L. 196/97 (c.d. "pacchetto Treu"). Quest'ultima legge, inoltre, ha stabilito:
La formazione professionale e la formazione continua
Al fine di potenziare la crescita culturale e
professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto
riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, l'art. 68 della L. 144/99 ha istituito l'obbligo di
frequenza di attività formativa fino al compimento del diciottesimo anno
di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi
anche integrati di istruzione e formazione nel sistema di istruzione
scolastica, della formazione professionale di competenza regionale e
nell'esercizio dell'apprendistato. Inoltre, allo scopo di riqualificare e
ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) al quale si accede di norma con il diploma di scuola
secondaria superiore.
In precedenza, l'art. 17 della L. 196/97 ha istituito alcuni principi atti a
favorire la c.d. formazione
continua intesa come insieme di attività rivolte a soggetti adulti, occupati
o disoccupati, generalmente predisposte dalle imprese, cui il lavoratore
può partecipare anche per autonoma scelta, al fine di adeguare o elevare
la propria preparazione professionale.
Le assunzioni agevolate
Al fine di incentivare il ricorso delle imprese ad avvalersi di nuova forza lavoro, si è dato vita nel tempo al sistema delle assunzioni agevolate, ovvero di assunzioni di particolari categorie di lavoratori cui sono connessi sgravi contributivi e incentivi economici o fiscali che determinano una riduzione del costo del lavoro per l'impresa.
Misure straordinarie per l'occupazione giovanile
Particolari misure sono volte alla promozione dell'occupazione giovanile:
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