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LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA:Senato
L' antico senato dei patres, espressione delle gentes, riprese una posizione notevole dopo la caduta della monarchia etrusca, come istituzione tipicamente patrizia; tuttavia nell' appellativo di patres conscripti dato ai senatori, è insito il ricordo di una distinzione che dovè trovare la sua espressione quando nel senato entrarono anche dei plebei. Così la duplicità insita nell' espressione patres conscripti indicava i senatori patrizi e i senatori plebei dando a questi ultimi, in un primo momento,carattere adiettizio.
La tradizione fa risalire l' entrata dei plebei in senato agli albori della repubblica, ma è più giusto ritenere che essa faccia parte del movimento di ascesa della plebe, e debba corrispondere all' epoca del primo accesso dei plebei alla magistratura, cioè a quella dell' assunzione del tribunato militare con potestà consolare.
Il compito della nomina dei senatori, che inizialmente spettò ai magistrati supremi, fu trasferito ai censori da un plebiscito Ovinio di incerta data. La potestà attribuita ai censori investiva anche la facoltà di escludere gli indegni, cos' che si poteva dire che ad ogni lustrum si aveva una vera e propria revisione della lista dei senatori.
L' optimum quemque trovava espressione nell' aver gerito le magistrature; la scelta doveva avvenire in primo luogo tra coloro che avevano gerito le magistrature curuli; se questi non bastavano a raggiungere il numero, si ricorreva anche a coloro che avevano gerito le magistrature non curuli. Finchè si giunse a concepire la posizione degli ex magistrati come una legittima aspettativa al senato, si che essi venivamo ammessi ad intervenire alle sedute ed esprimere il loro parere in attesa della nomina; la mancata nomina avrebbe avuto lo stesso carattere di sanzione di indegnità che aveva l' esclusione dei senatori già in carica. Così coll' accrescersi dei magistrati e degli aventi diritto, fra cui esisteva una vera e propria graduatoria, la potestà di nomina del censore si andò riducendo e finì per essere ridotta all' esclusione degli indenni per il fatto che ormai il numero veniva raggiunto, se non oltrepassato, dagli aventi diritto. Coll' entrata in senato in virtù delle magistrature si stabilì una vera e propria graduatoria tra i senatori, che si rispecchiava nell' ordine del voto. Dalla procedura di votazione per discessionem, che si svolgeva separando da una parte e dall' altra i favorevoli e i contrari, è derivata la qualifica di pedarii, che era data ai senatori che avevano ricoperto le cariche meno elevate. Erroneamente qualcuno ha voluto attribuire questa qualifica ai senatori plebei. Il numero dei senatori fu nel periodo repubblicano di 300 fino a Silla che lo portò a 600.
Quanto alle competenze del senato, ve ne furono talune che rimasero ristrette ai patres, ossia al senato patrizio, mentre altre divennero proprie del senato patrizio-plebeo. Solo ai patres spettava l' interregnum, per cui, se i consoli venivano entrambi a mancare, senza che venisse nominato un successore, gli auspicia tornavano ai patres, finchè non si fosse provveduto alla rielezione. Altra competenza del senato patrizio era l' auctoritas patrum, ossia la ratifica delle deliberazioni comiziali; ma anche questa funzione perdette valore quando intorno al 339 av. Cr. la ratifica si trasformò in un parere preventivo non vincolante, che si ridusse a mera formalità.
Il senato poi usurpò il potere di decidere sulla costituzionalità delle leggi, di dispensare dall' osservanza delle stesse, e anche di dichiarare nulla una legge ancora prima di votarla. La sottoposizione al senato avveniva tanto per i progetti di leggi, quanto per le presentazioni dei candidati , soprattutto in caso si problemi di eleggibilità.
Tuttavia il campo che costituì maggiormente prerogativa del senato fu la politica estera. Il senato curava infatti i rapporti coll' estero e le relazioni diplomatiche; esso riceveva le ambascerie, inviava le commissioni . Le dichiarazioni di guerra era di competenza dei comizi centuriati, ma essa doveva prima sottostare al parere del senato; ed a quest' ultimo competevano anche i trattati di pace e di alleanza, che tuttavia venivano sottoposti ad approvazione popolare. Dichiarata guerra era il senato che ordinava le leve e fissava i contingenti alleati, vigilava sulla condotta della guerra mediante i decemlegati; finita la guerra era esso che ricompensava o puniva comandanti e soldati. Altre competenze del senato erano quelle in ambito finanziario e in materia di culto.
Il senato era convocato e presieduto da un magistrato che avesse il ius agendi cum patribus, cioè dal console o dal pretore, o da un magistrato straordinario che stesse sullo stesso piano. Più tardi tale potestà venne estesa anche ai tribuni. Il senato era convocato in luogo chiuso inaugurato talvolta nel tempio di Giove o in altri templi., e anche fuori delle mura, come nel tempio di Bellona o in quello di Apollo. I senatori avevano l' obbligo di partecipare alle sedute se non vi erano impedimenti per cause legittime, e contro gli assenti il magistrato poteva usare mezzi di coercitio. La seduta del senato poteva svolgersi solo dal levare al tramonto del sole, e si iniziava di solito allo spuntare del giorno. Tratti gli auspici la seduta si apriva con la relatio del magistrato, che di solito non concludeva con una proposta, ma chiedeva il parere del senato. Seguiva la successiva interrogazione, per ordine, dei senatori, che esprimevano ciascuno la propria sententia, finchè, essendo ormai sufficientemente discusso il problema, il presidente passava alla votazione della proposta o delle proposte emerse, votazione che avveniva per discessionem. Le decisioni del senato prendevano il nome di senatus consulta.
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