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LA CRISI CONIUGALE

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LA CRISI CONIUGALE


LA SEPARAZIONE CONSENSUALE à presuppone l'accordo dei coniugi di vivere separati e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e quelli con i li.

L'art. 158 comma 1 cc stabilisce che la separazione per solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale: il giudice infatti esercita un controllo di legalità sugli accordi dei coniugi e ha il potere di rifiutare l'omologazione quando le decisioni in ordine all'affidamento dei li siano in contrasto con l'interesse di costoro.

L'omologazione potrà essere negata anche quando le decisioni relative ai coniugi siano lesive di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, quali il buon costume o l'ordine pubblico, ovvero contrastino con norme inderogabili.

CONTENUTO DELL'ACCORDO: la dottrina individua nell'accordo di separazione un contenuto necessario ed uno eventuale, ricomprendendo del primo la decisione di vivere separati e le pattuizioni che riguardano il mantenimento del coniuge e quello dei li, e nel secondo determinazioni di contenuto assai vario.

GLI ACCORDI NON OMOLOGATI: recentemente si è ammessa una piena autonomia dei coniugi nella stipulazione di accordi non sottoposti ad omologazione che per certi versi prevarrebbero addirittura su quello omologati.




LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE à oggi la separazione giudiziale può essere richiesta quando si verifichino, anche indipendentemente dalla volontà di uno dei coniugi, fatti tali da rendere intollerabile una prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. È consentita la domanda anche da parte dello stesso coniuge che abbia posto in essere i fatti causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza o che abbiano recato grave pregiudizio all'educazione della prole.

LA PRONUNCIA DI ADDEBITO: l'art. 151 comma 2 cc à nel pronunciare la separazione il giudice dichiara, dove ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio.

LA VIOLAZIONE DEI DOVERI MATRIMONIALI:

     il dovere di fedeltà: oltre all'esclusività sessuale, si è arricchito di significato, ricomprendendo un impegno di devozione fisica e spirituale;

     la violazione del dovere di assistenza morale e materiale e del dovere di collaborazione;

     la violazione del dovere di coabitazione si ha quando non sussista la giusta causa di abbandono.


ALTRE FATTISPECIE DI INTERRUZIONE DELLA CONVIVENZA à LA SEPARAZIONE DI FATTO: produce effetti assai limitati , costituisce una situazione produttiva di effetti particolari regolati da singole norme di legge.

La separazione di fatto è un impedimento all'adozione speciale.

Nel caso in cui sia iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 rientra tra i casi per i quali uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento del matrimonio.

LA SEPARAZIONE TEMPORANEA: stabilisce l'art. 126 cc che quando è proposta domanda di nullità del matrimonio il tribunale può su istanza di uno dei coniugi ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio, anche d'ufficio se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.


LO SCIOGLIMENTO E LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO à SEPARAZIONE: determina la sola attenuazione del vincolo coniugale, identifica una situazione di crisi familiare che può alternativamente sfociare nella ripresa della convivenza o nel suo definitivo venir meno.

IL DIVORZIO: consacrando l'irreversibile frattura del consorzio familiare, comporta lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili e la perdita dello status di coniuge.

L'art. 149 cc stabilisce che lo scioglimento del matrimonio può avvenire per morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Secondo il disposto degli artt. 1 e 2 della legge n° 898/1970 il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando accerta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste nell'art. 3.


LE CAUSE DI DIVORZIO

     LA SEPARAZIONE LEGALE costituisce senz'altro la causa statisticamente più frequente di scioglimento del matrimonio. Il divorzio può essere domandato da uno dei due coniugi quando sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale. Affinché sia pronunciata la sentenza di divorzio è inoltre necessario che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno un triennio.

     LE CAUSE DI NATURA PENALE. L'art. 3 comma 1 l. n° 898/1970 raggruppa una serie di ipotesi che, in ragione della condanna di uno dei coniugi in sede penale, legittimano la domanda di divorzio dell'altro. Condizione comune alle diverse ipotesi è che la condanna sia avvenuta dopo la celebrazione del matrimonio e che la sentenza sia passata in giudicato prima della proposizione della domanda di divorzio. Sono dunque cause di scioglimento del matrimonio le condanne:

  all'ergastolo ovvero ad una pena superiore a quindici anni;

  a qualsiasi pena detentiva per il delitto di: incesto, violenza carnale, atti di libidine, ratto a fine di libidine;

  a qualsiasi pena per omicidio volontario di un lio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un lio;

  a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne per i delitti di: lesione personale, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli e circonvenzione di persone incapaci, in danno del coniuge o di un lio.

     ANNULLAMENTO, DIVORZIO O NUOVO MATRIMONIO CELEBRATO ALL'ASTERO. La circostanza in cui uno straniero ottenga all'estero sentenza di annullamento o scioglimento del matrimonio o contragga un nuovo matrimonio, legittima il coniuge italiano a proporre domanda di divorzio.

     MATRIMONIO NON CONSUMATO: una ulteriore causa di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è l'inconsumazione.

     LA RETTIFICAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE DI SESSO è un'ulteriore causa di divorzio.


LA DISCIPLINA PROCESSUALE à il divorzio contenzioso su domanda unilaterale: presenta una struttura processuale sostanzialmente analoga a quella della separazione giudiziale.

IL DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA: si svolge con il rito camerale, caratterizzato dalla presentazione di una domanda di divorzio nelle forme di un ricorso congiunto dei coniugi in cui essi indicano le condizioni tra loro pattuite al fine di regolamentare i rapporti con i li, nonché i loro rapporti patrimoniali. Il tribunale, dopo avere sentito i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei li, decide con sentenza.






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