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LA DISCIPLINA DELLA PROPRIETA'. (art. 42 Costituzione)
Profonda evoluzione storica del diritto di proprietà. Tale diritto si precisa solo con la legge, cui è demandato il riconoscimento e le garanzie (nessuna realtà pre-giuridica).
1) Inserimento della proprietà tra i rapporti economici, invece che tra i diritti fondamentali della persona.
L'art. 42 Costituzione mette in relazione i diritti del proprietario con gli interessi dei non proprietari, assegnando al legislatore la competenza per un giusto equilibrio tra gli stessi.
La proprietà, per le trasformazioni dell'economia, è stata sostituita da altri valori costituzionali: lavoro (art. 1, e art. 4); e dall' impresa economica (art. 41).
Infine, il rapporto tra proprietario e bene non è più diretto; ma tra la volontà del privato e il bene si inserisce la volontà del legislatore e della pubblica amministrazione: spetta alla legge determinare (art. 42 secondo comma) i modi di acquisto, godimento, e i limiti alla proprietà privata: Quindi, il titolare del diritto non è più sovrano delle res, ma la sua volontà è condizionata dai poteri pubblici o della pubblica amministrazione .
OGGI, il diritto di proprietà di un privato si arresta non dinanzi a un altro diritto di proprietà, ma di fronte all'adempimento di quei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale (art. 2 Costituzione ). art. 42 Costituzione, secondo comma: si interpreta nel senso che la legge, più che garantire la proprietà, disciplina i modi concreti in cui la proprietà si può esplicare. La tutela prevista dall'art. 42 Costituzione ha per oggetto solo la garanzia (se vogliamo) dell'ACCESSO al BENE; cioè, la Costituzione garantisce direttamente il diritto "alla" proprietà (non "della"); mentre la tutela delle forme di godimento ed circolazione dei beni è demandata al legislatore.
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