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LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ALTRE SOCIETA' DI PERSONE

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LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ALTRE SOCIETA' DI PERSONE

Nell'ambito delle società di persone, la società in nome collettivo (s.n.c.) viene considerata il tipo generico di società commerciale, potendo essa avere anche come oggetto lo svolgimento di attività non commerciali.

A essa si applicano le disposizioni disciplinari previste per la società semplice e, in particolare, alcune norme specifiche. Sappiamo che la definizione di società in nome collettivo dice che tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. È possibile però pattuire la limitazione di responsabilità per i debiti sociali nei confronti di uno o più soci, ma tale patto ha solo efficacia interna, tra i soci, non producendo effetti nei confronti dei terzi.

Il socio di una s.n.c. non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Il consenso dei soci si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza. La violazione del diritto di concorrenza comporta a carico del socio l'obbligo del risarcimento dei danni e può costituire causa di esclusione dalla società.



La società in nome collettivo, essendo una società commerciale, è sottoposta alla pubblicità legale che si realizza con l'iscrizione nel Registro delle imprese. Tuttavia, se questo onere non viene rispettato dai soci, la società sorge e opera in pieno diritto, ma come società irregolare, cui si applicano le disposizioni relative alla società semplice. Si presume però che ciascun socio, che agisce per la società, abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio.

Le s.n.c. regolarmente iscritte nel Registro delle imprese sono società regolari, assoggettate a un regime parzialmente diverso, e più vantaggioso, rispetto a quello delle società irregolari. I vantaggi sono riconoscibili nel fatto che esiste una più forte autonomia patrimoniale: infatti il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. In caso di proroga della società, egli può fare opposizione contro tale deliberazione entro tre mesi dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese.

L'atto costitutivo di una s.n.c. deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura autentica perché possa costituire titolo per l'iscrizione nel Registro delle imprese e per il riconoscimento, quindi, di società regolare. Questo atto costitutivo deve indicare:

La generalità dei soci, cioè il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci. La ragione sociale, essa corrisponde alla ditta dell'imprenditore individuale ed è in pratica in nome della società e deve contenere il nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. La società che per prima ha ottenuto l'iscrizione della ragione sociale nel Registro delle imprese ne acquista il diritto all'uso esclusivo. I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società. La sede della società. L'oggetto sociale. I conferimenti di ciascun socio. Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera. Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite. La durata della società.

L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni dagli amministratori per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione nel registro delle imprese produce gli effetti della pubblicità dichiarativa: tutto ciò che è registrato è opponibile ai terzi, così come non è loro opponibile quanto non sia stato registrato.

La disciplina prevista per l'amministrazione e la rappresentanza delle s.n.c. è fondamentalmente la stessa di quella delle società semplici, con alcune disposizioni particolari, e queste sono le più importanti: Gli amministratori devono indicare, negli atti e nella corrispondenza delle società regolari, la sede della società e l'Ufficio del Registro delle imprese presso il quale questa è iscritta, nonché il numero di iscrizione. Gli amministratori sono tenuti a procedere al deposito dell'atto costitutivo presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Devono inoltre richiedere l'iscrizione delle eventuali modifiche apportate all'atto costitutivo. Gli amministratori muniti del potere di rappresentanza devono, entro quindici giorni della loro nomina, depositare presso l'Ufficio del Registro delle imprese le loro firme autografe. Gli amministratori devono tenere le scritture contabili obbligatorie.

Il capitale sociale corrisponde al valore dei conferimenti dei soci, e rappresenta, nei confronti dei creditori, un importante elemento di garanzia. A tutela di tale garanzia, la legge stabilisce che non può farsi luogo a ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti. Si verificherebbe altrimenti una forma "inganno" per i creditori, perché verrebbero restituite, in modo occulto, parti delle quote del capitale dei soci. Inoltre, se si verifica una perdita del capitale sociale, non si può procedere alla distribuzione di utili fino a quando il capitale non sia reintegrato o fino a che non sia ridotto nella misura corrispondente.

Durante la vita della società, può verificarsi l'ipotesi che il capitale risulti esuberante, cioè eccessivo, rispetto alle esigenze della società. In tal caso può essere adottata la decisione di ridurlo che può avvenire o mediante rimborso ai soci delle quote ate o mediante la loro liberazione dall'obbligo di ulteriori versamenti.

La società in nome collettivo può sciogliersi, oltre che per le cause previste per la società semplice, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per dichiarazione di fallimento salvo che abbia per oggetto un'attività agricola. Il verificarsi di una causa di scioglimento dà ordine alla fase della liquidazione, che si svolge secondo la disciplina della società semplice, con qualche modifica:

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositate a cura degli stessi liquidatori presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori, questi acquistano la rappresentanza della società, anche giudiziale. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio e proporre ai soci il piano di riparto, relativo alla ripartizione dell'eventuale residuo attivo. La società si estingue con la sua cancellazione dal Registro delle imprese a opera dei liquidatori. Dalla cancellazione della società i creditori sociali non ancora soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci. I documenti e le scritture contabili devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese.

La società in accomandita semplice (s.a.s.) si caratterizza per la presenza di due tipologie di soci: gli accomandatari, i quali rispondono delle obbligazioni sociali in modo illimitato e solidale, e gli accomandanti, che non rischiano più di quanto abbiano conferito in società.

La diffusione pratica di questo modello societario è piuttosto ridotta ed essa viene utilizzata in modo distorto: in genere si trova un prestanome, spesso nullatenente, disposto a qualificarsi come socio accomandatario, mentre i soci che realmente dirigono l'impresa urano come accomandanti, proteggendo in tal modo il loro patrimonio in caso di difficoltà economiche.

La costituzione della s.a.s. è sottoposta alla stessa disciplina prevista per le s.n.c. e per tanto potranno costituirsi sia s.a.s. regolari, se iscritte al Registro delle imprese, sia s.a.s. irregolari, nel caso opposto. Per quanto concerne l'atto costitutivo, valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

Dall'atto costitutivo deve risultare quali soci siano accomandanti e quali accomandatari.

La ragione sociale deve contenere, oltre l'indicazione del tipo di società, il nome di un socio accomandatario.

Se un socio accomandante consente che il suo nome uri nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari per le obbligazioni sociali. È intuibile la ragione di questa prescrizione, volta a evitare un danno verso i creditori, indotti a credere che la persona il cui nome viene iscritto sia illimitatamente responsabile.

Nella società in accomandita semplice, l'attività di amministrazione è riservata agli accomandatari , che essendo essi gli unici soci che rischiano tutto il patrimonio personale, sono maggiormente stimolati a un'amministrazione attenta e oculata. L'amministrazione è in genere disgiuntiva, sempre che l'atto costitutivo non disponga diversamente.

Per quanto riguarda la nomina e la revoca degli amministratori, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, esse richiedono il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che viola questo divieto assume la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere validamente escluso dalla società.

È però permesso che i soci accomandanti prestino la loro opera sotto la direzione degli amministratori; inoltre essi hanno diritto di ottenere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllare l'esattezza, consultando la documentazione della società.

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Il codice civile disciplina il trasferimento della quota del socio accomandante, senza nulla dire del socio accomandatario, per il quale, quindi, operano le norme generali sulla società semplice. Pertanto, se un socio accomandatario vuole cedere la propria quota, è necessaria a tal fine l'unanimità dei consensi di tutti gli altri soci.

La quota di partecipazione di un socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Inoltre la quota può essere ceduta per atto tra vivi con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. Ciò conferma che il cambiamento di un socio accomandante non è considerato una modifica del contratto sociale, per la quale è invece richiesta l'unanimità.

La cause di scioglimento della società in accomandita semplice sono le stesse della società in nome collettivo, cui se ne aggiunge una peculiare: il venire meno di una delle due categorie di soci che la compongono. In tale ipotesi, gli altri soci hanno sei mesi di tempo per trovare uno o più soggetti disposti a entrare in società con la medesima qualifica di quello o di quelli venuti a mancare, altrimenti la società si scioglie.

Nell'ipotesi in cui venissero a mancare tutti gli accomandatari, cui è riservata l'amministrazione, gli accomandanti procedono alla nomina di un amministratore provvisorio, i cui atti devono limitarsi all'ordinaria amministrazione e che non assume la qualità di socio accomandatario.

In relazione alla liquidazione della società, valgono esattamente le stesse norme previste per la società in nome collettivo. Una volta cancellata la società dal Registro delle imprese, i creditori rimasti insoddisfatti possono agire nei confronti degli accomandatari, dei liquidatori, se il mancato amento è dipeso da loro colpa, e degli stessi accomandanti, nei limiti della quota di liquidazione.




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