diritto |
|
|||||
LA DONAZIONE E LE ALTRE LIBERALITA'
LIBERALITA', DONAZIONE E ATTI ESSENZIALMENTE GRATUITI
L'atto con cui una parte arricchisce l'altra, senza esservi tenuta in virtù di una precedente obbligazione giuridica o naturale e per soddisfare un proprio interesse non patrimoniale, costituisce una liberalità.
La nozione di "liberalità" indica, un genere di atti, nel quale sono compresi sia atti unilaterali sia contratti. Tuttavia, mentre per gli atti di liberalità diversi dalla donazione la causa liberale necessita di essere accertata in concreto, la donazione rappresenta l'unico contratto tipico di cui lo spirito di liberalità costituisce un elemento causale intrinseco. Ciò significa che la donazione è tale soltanto se compiuta per spirito di liberalità. Viceversa, l'atto diverso dalla donazione, pur potendo conurare una liberalità, può essere compiuto anche per soddisfare un interesse di natura patrimoniale; nel qual caso si sarà in presenza di un c.d. atto meramente gratuito.
In definitiva, la natura dell'interesse di colui che compie l'atto consente di distinguere tra liberalità e atto meramente gratuito. Nella categoria delle liberalità, la legge disciplina compiutamente soltanto il contratto di donazione. Le liberalità diverse dalla donazione -cc.dd. liberalità atipiche- comprendono due tipologie di atti:
in primo luogo, gli atti che procurano un arricchimento di contenuto diverso rispetto alla donazione
è liberalità atipica, altresì, la c.d. donazione indiretta, che consiste nell'atto con cui è attribuito al beneficiario un arricchimento di contenuto identico a quello della donazione.
La disciplina delle liberalità atipiche prevede:
l'applicabilità, di regola, delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità atipica è compiuta;
l'estensione delle sole norme sulla donazione riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza de li, e la reintegrazione della quota dovuta ai legittimari;
la soggezione a collazione.
IL CONTRATTO DI DONAZIONE: CENNI GENERALI E LIMITI ALLA CAPACITA' DI DISPORRE E DI RICEVERE PER DONAZIONE.
La donazione è, nel nostro ordinamento, un contratto. La donazione è un contratto personale e in cui ha rilevanza la valutazione dell'identità e delle qualità personali del donatario e quindi la legge detta talune specifiche norme riguardanti la capacità di disporre e di ricevere per donazione. Per assicurare l'adeguata ponderazione della scelta di donare, se prevede, anzitutto che non possono fare donazioni:
coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni;
i rappresentanti legali,per conto degli incapaci soggetti alla loro potestà o alla loro tutela;
Non può ricevere per donazione:
chi è stato tutore o protutore del donante, se la donazione è fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azioe per il rendimento del conto;
chi sia scelto come donatario dal mandatario del donannte, in virtù di un mandato generico.
Può ricevere donazioni il concepito e il lio non ancora concepito di una determinata persona vivente. Non sono più previsti limiti all'efficacia delle donazioni effettuate nei confronti di enti non riconosciuti. Nella donazione non sono permesse le sostituzioni se non egli stessi casi e con gli stessi limiti previsti per gli atti di ultima volontà.
LA FORMA DELLA DONAZIONE
La donazione si suole definire un atto "solenne". La sua stipulazione, infatti, richiede quella specifica forma scritta che consiste nell'atto pubblico ed è necessaria la presenza di due testimoni.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con un atto pubblico posteriore.
Se la donazione ha ad oggetto beni mobili, occorre distinguere:
se i beni mobili hanno modico valore
se i beni mobili non hanno modico valore è necessario specificare il loro valore nell'atto pubblico di donazione.
La modicità del valore deve essere accertata sia oggettivamente sia in rapporto alle condizioni economiche del donante.
L'OGGETTO DELLA DONAZIONE
La natura personale della donazione fa si che, in linea di principio, debba essere il donante a decidere, al momento dell'atto, l'oggetto dell'attribuzione liberale. Come corollari di tale regola, la legge stabilisce taluni divieti:
a) divieto di donazione di beni futuri
b) divieto di attribuire al mandatario la facoltà di determinare l'oggetto della donazione.
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.
La donazione compiuta in favore di più donatari, congiuntamente tra loro, si intende effettuata in parti uguali, salva una diversa volontà. La donazione, infine, può avere ad oggetto la sola nuda proprietà del bene, con riserva dell'usufrutto sia riservato, dopo la propria morte, ad altra persona o anche a più persone, ma, in quest'ultimo caso, soltanto congiuntamente; è previsto, invece, il divieto di usufrutto successivo.
MODO, CONDIZIONE E MOTIVO
Come si è detto, il modo consiste in un'obbligazione che "limita" il vantaggio derivante da un'attribuzione a titolo gratuito. Il modo deve essere possibile e lecito. Il donatario è tenuto all'adempimento del modo entro i limiti del valore della cosa donata.
In caso di inadempimento del modo, l'azione di adempimento può essere proposta non soltanto dal donante, ma da qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. Al contrario, l'azione di risoluzione per inadempimento può essere proposta soltanto se espressamente prevista nell'atto di donazione e , in ogni caso, la legittimazione spetta al solo donante o ai suoi eredi.
Dalla donazione modale deve essere distinta la donazione condizionata, nella quale gli effetti dell'atto si producono o cessano al verificarsi dell'evento previsto.
Il codice contempla alcune specifiche ure di donazione condizionata.
a) Donazione obnuziale
b) Donazione con patto di riversibilità
c) Donazione con riserva di disporre
NULLITA', ADEMPIMENTO E REVOCAZIONE
La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, può essere fatta valere, di regola da chiunque vi abbia interesse.
L'unilateralità dell'attribuzione liberale vale a mitigare il regime della responsabilità del donante nell'esecuzione del contratto. Infatti:
a) In caso di inadempimento o di ritardo nell'esecuzione della donazione, il donante è responsabile soltanto per dolo o colpa grave;
b) Il donante non è responsabile per i vizi della cosa donata, se non in caso di dolo;
c) La garanzia per evinzione non costituisce un effetto della conclusione del contratto, ma essa è prevista soltanto in tre tassativi casi:
Se il donante ha espressamente promesso la garanzia;
Se l'evinzione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
Se si tratta di donazione modale o rimuneratoria.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta