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LA FAMIGLIA DI FATTO
La convivenza more uxorio rimane in Italia ancora priva di disciplina giuridica organica. Un riconoscimento indiretto alla famiglia di fatto viene disposto dall'art. 327 bis comma 2 cc, che attribuisce l'esercizio della potestà sul lio naturale ad entrambi i genitori che lo abbiano riconosciuto, se conviventi.
In assenza di una disciplina legislativa, la stessa terminologia utilizzata nel corso del tempo per indicare questa realtà si è modificata in sintonia con i mutamenti del costume e degli atteggiamenti dei giuristi: da concubinato a convivenza more uxorio a famiglia di fatto. In termini negativi, ciò che sicuramente distingue la famiglia di fatto dalla famiglia fondata sul matrimonio è la costituzione di quest'ultima attraverso un atto formale, laddove la prima sorge spontaneamente in assenza di qualsiasi formalizzazione pubblica. In termini positivi, invece, si valorizza l'affectio quale elemento di caratterizzazione della convivenza.
I RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI à quelli che sono obblighi legali per i coniugi, nella famiglia di fatto sono invece espressione dell'autonomia dei conviventi; peraltro l'osservanza di regole analoghe a quelle in base alle quali l'art. 143 cc organizza l'insieme dei rapporti coniugali, costituisce un vero e proprio indice oggettivo necessario per qualificare una certa situazione come famiglia di fatto.
Il "dovere" relativo alla somministrazione delle prestazioni riconducibili all'assistenza materiale e dei contributi necessari al soddisfacimento delle comuni esigenze di vita, oggi la giurisprudenza le riconduce all'istituto dell'obbligazione naturale.
In ordine ai rapporti patrimoniali si esclude l'applicazione del regime di comunione legale dei beni. Il convivente che lavora nell'impresa dell'altro non è tutelato dall'art. 230 bis.
LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA à è opinione ormai consolidata, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che non vi sia alcun obbligo di risarcire il danno causato dalla rottura del menage a carico del convivente che abbia unilateralmente deciso di porre termine alla relazione in quanto convivenza more uxorio si caratterizza quale rapporto fondato sulla libertà e spontaneità dei comportamenti.
Il convivente non ha diritto all'assegnazione della casa familiare e non ha neanche diritti successori a meno che non vi sia un testamento.
Il partner ha diritto al risarcimento del danno morale per morte dell'altro convivente nella specie avvenuta a seguito di un incidente stradale.
LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I LI à nel caso in cui la coppia convivente entra in crisi, la scelta per l'affidamento dei li spetta al giudice in conformità a quanto disposto nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 317 bis cc. In particolare al tribunale per minorenni spetterà ogni decisione circa la scelta del genitore affidatario della prole, mentre il tribunale ordinario resta competente per ogni situazione concernente il mantenimento dei li. Nella prassi, l'intervento del giudice minorile non si limita all'attribuzione della potestà; si registrano con sempre maggiore frequenza decisioni dirette a regolare, con riguardo ai li, le conseguenze della cessazione del rapporto di convivenza, analogamente per quanto previsto per i casi di separazione e di divorzio. L'esigenza di tutelare l'interesse dei li a continuare a vivere nell'abitazione familiare anche dopo la rottura della convivenza dei genitori ha giustificato l'assegnazione della casa familiare in favore del genitore affidatario, pur in assenza di una specifica materia.
Si ritiene che il genitore naturale affidatario della prole possa giovarsi delle garanzie previste a tutela dei crediti di mantenimento nell'ambito della separazione e del divorzio.
I CONTRATTI DI CONVIVENZA à la dottrina ha individuato nel contratto uno strumento parzialmente idoneo a coniugare le esigenze di libertà ed autonomia che la convivenza esprime con le istanze di tutela individuale di ciascuno dei conviventi. Si parla al riguardo di contratti di convivenza, convenzione che i partners possono stipulare allo scopo di regolare gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. È necessaria la capacità di agire dei conviventi. Per quanto riguarda il contenuto il contratto è nullo se contiene le pattuizioni relative agli aspetti personali, quali la fedeltà, l'assistenza morale, la collaborazione e la coabitazione.
La pattuizione di prestazioni di carattere economico per il periodo successivo alla cessazione della convivenza è ritenuta valida, quantomeno se il fine è quello di assistenza o di soccorso al convivente in condizioni di maggiore difficoltà economica.
In relazione alla forma valgono i principi generali in materia di contratto.
Diverso è il problema della forma ai fini della prova: i contratti di convivenza richiedono che l'accordo risulti da atto scritto.
LE COPPIE OMOSESSUALI à la materia risulta difficile e molto varia poiché cambia da stato a stato:
in Danimarca la registrazione dell'unione produce i medesimi effetti giuridici del matrimonio, salvo quanto previsto in materia di adozione e di potestà dei genitori; tale modello è stato seguito in Norvegia, Sa, Islanda, Olanda e Germania;
in Belgio, Catalogna e Francia le normative si basano sulla parificazione rispetto alle coppie di conviventi;
in Olanda oggi è possibile che due persone dello stesso sesso contraggano matrimonio;
la giurisprudenza italiana in tema di coppie omosessuali è, allo stato, alquanto scarna. Ci sono state alcune pronunce che hanno equiparato la convivenza tra due persone dello stesso sesso alla convivenza more uxorio.
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