ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

LA FAMIGLIA E IL DIRITTO

ricerca 1
ricerca 2

LA FAMIGLIA E IL DIRITTO


L'art. 29 della costituzione sancisce che la repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale basata sul matrimonio.

La famiglia è vista come un'entità preesistente allo stato. Questa entità cambia da luogo a luogo ed è + giusto che la costituzione inquadri l'ordinamento rispetto all'atteggiamento comune dei rapporti familiari.

Attualmente la famiglia è considerata come un'entità costituita da una pluralità di relazioni che hanno natura familiare grazie all'esistenza di VINCOLI di vario genere:

  • VINCOLI GIURIDICI: matrimonio e affinità o adozione
  • VINCOLI GIURIDICI E BIOLOGICI: filiazione legittima, naturale riconosciuta e parentela
  • VINCOLI MERAMENTE BIOLOGICI: filiazione non riconosciuta, filiazione non riconoscibile.



Anche i rapporti di atto come la convivenza o la famiglia ricomposta godono di una forma di tutela.

Esistono diversi tipi di modelli familiari:

  • FAMIGLIA TRADIZIONALE: fondata sul matrimonio si distingue a sua volta in:

FAMIGLIA NUCLEARE: coppia + li

FAMIGLIA ALLARGATA: famiglia nucleare+ parenti e affini

  • FAMIGLIA MONOPARENTALE: un solo genitore convive con i li
  • FAMIGLIA DI FATTO: convivenza tra 2 partner + li naturali
  • FAMIGLIA RICOMPOSTA: i partner coniugati o conviventi di fatto coabitano con li avuti da relazioni precedenti.

Il diritto di famiglia è l'insieme delle norme che disciplina le relazionei familiari su indicate. Ricomprende anche norme di altri ordinamenti come quello canonico internazionale e comunitario. L'intento principale è garantire la stabilità della convivenza familiare.


Nel 1970 nasce la RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA:


PRIMA

DOPO

indissolubilità del matrimonio

disuguaglianza tra coniugi

discriminazione dei li fuori dal matrimonio

il modulo di riferimento è quello del potere e della soggezione, come nel diritto pubblico. L'affectio coniugalis non ha rilevanza e l'unico errore concepito ai fini dell'annullbilità del matrimonio è quello sull'identità della persona.

il capo famiglia perde il suo potere

la moglie acquista responsabilità fuori dal matrimonio

i li sono + autonomi

vengono introdotte libere scelte come il DIVORZIO

si da attuazione alle regole costituzionali dell'uguaglianza tra coniugi e la parità tra li legittimi e naturali

la libertà di decisione porta a una PRIVATIZZAZIONE DELLE RELAZIONI FAMILIARI.


Il diritto di famiglia contenuto nel codice è rimasto in vigore fino al 1975. esso era caratterizzato da una concezione gerarchica delle relazioni familiari e il marito era il capo della famiglia. La costituzione però già anticipava la riforma in quanto agli artt 29 e 30, in relazione alla necessità di contemperare e opinioni delle divere parti politiche, stabiliva che la famiglia è la società fondata sul matrimonio e lo stato ne riconosce e garantisce i diritti. Il contrasto tra le diverse parti politiche divenne aspro sulla indissolubilità del vincolo matrimoniale, che rimase tale grazie a un voto di maggioranza risicata. L'art 30 invece sancisce il dovere e il ritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i li, anche se nati fuori dal matrimonio. La lege assicura così ai li nati fuori dal matrimonio ogni tutela compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti, nonostante ciò lo stato deve assicurare una giusta alternativa alla famiglia di origine che si conferma come il luogo di formazione della personalità minorile costituzionalmente privilegiato.

La costituzione impone inoltre allo stato la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, ponendo le basi per la realizzazione di obiettivi di politica di sicurezza sociale.

La famiglia inoltre è considerata dall'art 2 Cost come una delle diverse formazioni sociali in cui l'uomo svolge la sua personalità.

La famiglia di fatto invece non gode di tutela costituzionale e si pone in sostanziale conflitto rispetto a quanto stabilito dal costituente.

La riforma del diritto di famigli afu preceduta dall'approvazione di varie leggi speciali che l'hanno anticipata. I motivi che hanno portato alla riforma del 1975 furno:

la necessità di una legge sull'adozione speciale, riservata ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 5 anni, non separati neppure di fatto, con riferimento a minori di età inferiori a 8 anni dichiarati in stato di adattabilità. Con questo tipo di adozione il lio divenrta legittimo e assume il cognome dei genitori.

La necessità di attuare pienamente i principi costituzionali di uguaglianza tra coniugi e la parità tra li legittimi e naturali.

Grazie alla riforma, la separazione personale viene svincolata dal principiod ella colpa  subordinata solo al verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

La riforma inoltre va a regolare l'impresa familiare e introduce la comunione legale dei beni.

Importante fu l'equiparazione sostanziale tra filiazione legittima e naturale anche in sede successoria e l'eliminazione del divieto di riconoscimento dei li adulterini.

La legge n.87/1987 modifica poi la disciplina del divorzio, reso possibile dopo un periodo di separazione di 3 anni, anziché di 5 o 7 in caso di opposizione dell'altro coniuge. Le recenti disposizioni in campo di violenza familiare consentono al giudice l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o convivente responsabile.

A questo punto possiamo dire che la protezione della persona prevale sull'unità del  nucleo.

Un punto fondamentale è la possibilità di formare convivenze familiari alternative a quella coniugale e di dare adeguata tutela alle convivenze di fatto anche omosessuali.

Con riguardo agli accordi patrimoniali si è pensato di riconoscere margini + ampi all'autonomia dei coniugi nel regolare, anche in via preventiva, le conseguenze patrimoniali dl divorzio.

Tutti gli obiettivi sono nel segno della valorizzazione delle posizioni individuali, con una conseguente svalutazione del matrimonio. In questo modo la stabilità della famiglia è nelle mani dei coniugi o partners. Il diritto dei genitori non può però comporomettere quello dei li ad una educazione. Dunque una crescente attenzione verso in minore.

Anche a livello internazionale il minore diventa titolare di diritti soggettivi che l'ordinamento deve tutelare. La convenzione ONU del 1989 emana lo statuto dei diritti del fanciullo contenente un programma pedagogico di formazione del minore che impegna gli stati ad adottare una serie di misure appropriate per un'efficace realizzazione. Uno degli aspetti + innovativi è l'affermazione del diritto a partecipare in prima persona alla propria formazione e alle scelte che lo riguardano, nonché la possibilità di esprimere il proprio parere su ogni questione che lo interessa in sede di procedura di separazione, in considerazione anche del suo grado di maturità e della su acapacità di discernimento.

In ambito europeo vige la Convenzione di Strasburgo del 1996 che riconosce al minore dotato di suffciente maturità, nei procedimenti che direttamente lo interessano di ricevere ogni informazione pertinente, di essere consultato e di essere informato delle eventuali conseguenze della messa in pratica della sua opinione e di ogni decizione.

A livello atistico, negli ultimi anni in Inghilterra la protezione del minore è stata + incisiva con 2 atti uno del 1989 e uno del 1991, si enfatizza la responsabilità genitoriale e si disciplina meglio l'adempimento degli obblighi di mantenimento conseguenti al divorzio dei genitori.

In italia in materia  di affidamento dei li si stabilisce che il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi. Dopo un tentativo di riconciliazione fallito, le modalità di attuazione dell'affidamento devono essere determinate dal giudice in base alla legge. Altra disposizione importante, quella che obbliga i genitori al risarcimento dei danni per lesione del diritto di personalità dei li.





Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta