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LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

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LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.

Il controllo di costituzionalità delle leggi.

Il principio di legalità (nato come riferimento ai rapporti tra legge e attività amministrativa) pone limiti allo stesso legislatore, nel senso che le leggi ( e gli atti aventi forza di legge) debbono risultare conformi ,o, comunque, compatibili con le disposizioni costituzionali.

Il controllo di costituzionalità nacque nel 1804 negli Stati Uniti, quando la Corte Suprema ( in occasione della controversia "Malbury versus Madison") affermò che un atto legislativo contrario alla Costituzione, deve ritenersi NULLO, perché i poteri del legislatore sono definiti e limitati dalla Costituzione.

Gli ordinamenti degli Stati liberali erano retti da Costituzioni flessibili, le cui norme avevano una forza giuridica uguale a quella della delle leggi ordinarie: di conseguenza, una legge poteva abrogare o modificare il testo della Costituzione. Tale principio, in pratica, non era così assoluto. Ad esempio, con lo Statuto albertino, le Camere erano comunque, tenute al rispetto di un particolare "iter legis" per modificare lo Statuto. In seguito, furono accentuati tali vincoli formali, richiedendosi, per la modificazione della Costituzione, procedimenti particolari, AGGRAVATI, rispetto a quelli previsti per la legislazione ordinaria.

In alcune Costituzioni sono previsti i RECLAMI che i cittadini potevano presentare al Parlamento contro comportamenti o atti ritenuti lesivi della Costituzione; il "recurso de contrafuero", Sna, sotto Franco, veniva presentato al Capo di Stato, perché fossero annullate leggi che violavano i pincìpi fondamentali del regime (controllo politici costituzionale). Con l'affermarsi delle Costituzioni rigide; con un sistema di gerarchia tra le fonti del diritto, che ha al suo vertice non più la legge ma la Costituzione, ci è consentito di estendere alla legge i vizi propri dell'atto amministrativo.

I vizi di merito riguardano l'opportunità politica delle scelte del legislatore.



Esempio: la promulgazione delle leggi da parte del Presidente della Repubblica. (rinvio alle camere ecc ). si può arrivare al conflitto tra i poteri, secondo l'art. 134 della Costituzione.

I vizi di legittimità: quando le norme poste dal legislatore violano disposizioni della Costituzione o di altre leggi costituzionali.

Vizi formali: quando il legislatore viola le regole PROCEDURALI.

Vizi sostanziali: si verificano in caso di CONTRASTO tra legge e Costituzione: e sono: violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere.

  1. VIOLAZIONE DI LEGGE: quando la norma contrasta con la Costituzione sotto il profilo sostanziale di una certa materia.
  2. INCOMPETENZA, quando un organo ESORBITA DAI LIMITI DELLA PROPRIA competenza invadendo quella di un altro soggetto.

Principali ipotesi: il Governo emana decreti legge al di fuori dei casi straordinari di necessità e urgenza (articoli 76 e 77 della Costituzione) ; il Ministro della giustizia incide sulle competenze che la Costituzione attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 110 della Costituzione).





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