diritto |
Le persone giuridiche si dividono in :
persone giuridiche pubbliche (stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici), che ricavano la loro personalità giuridica dalla legge; non sono disciplinate da una normativa specifica ma sono distinte in numerose norme. [art. 11 codice civile]; ½ troviamo:
enti registrati
enti a struttura associativa su base contrattuale, costituiti dallo stato o da privati ma con fini pubblici(fondazioni)
enti con finalità d lucro o ideali
enti con scopi egoistici e non profit
le ure tipiche sono: le società, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni di volontariato.
persone giuridiche private (fondazioni, associazioni ed altre istituzioni di carattere privato) che acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica; nonostante ciò esistono persone giuridiche di fatto ovvero non riconosciute ma alle qual si applica quasi tutta la disciplina delle prime. [art. 12 codice civile].
Le persone giuridiche perdurano anche dopo la morte dei membri originari.
Elemento caratteristico è l'autonomia patrimoniale con la quale il patrimonio dell'ente viene distinto da quello sei suoi associati e dei suoi organi, i creditori dei soci non possono rivalersi sul patrimonio associativo e viceversa. Altri elementi sono una pluralità di persone (tranne che per le fondazioni) e uno scopo comune .
La personalità giuridica si acquista con il riconoscimento da parte dello Stato. Per le società, una vota effettuato l'atto costitutivo, basta l'iscrizione nel registro delle imprese. La vita e l'attività di una persona giuridica è regolata dallo statuto; poiché questa non può agire la sua volontà è espressa da organi che sono persone fisiche. L'organo decisorio è l'assemblea che deve essere in numero legale in prima convocazione, in numero qualunque in seconda e nel quale si procede per votazione a maggioranza.
La nazionalità è l'equivalente della cittadinanza per le persone fisiche, e viene data tramite il riconoscimento. Allo stesso modo la residenza si chiama sede.
L'estinzione della persona giuridica si ha per motivi previsti nello statuto (obiettivo raggiunto, scadenza del termine . .) oppure per insufficienza del patrimonio o scopo esaurito (in questi casi lo stato può disporre la fusione di più fondazioni). L'estinzione si ha per atto pubblico nel quale viene nominato un liquidatore che definisce i rapporti giuridici pendenti; nel periodo di liquidazione possono essere posti in essere solo atti che sono mirati alla stessa. Il patrimonio residuo viene disposto come per statuto.
La registrazione delle imprese riconosciute è promossa anche attraverso sanzioni penali e gli amministratori che la omettono rispondono in solido con l'impresa; lo scopo è quello di rendere pubbliche tutte le notizie della persona giuridica.
Per le associazioni non riconosciute cioè gli enti che non abbiano chiesto il riconoscimento o a cui tale riconoscimento sia stato negato si ha che: viene riconosciuta efficacia per quel che riguarda i rapporti interni.; i soci sono comproprietari di un fondo comune senza la possibilità di riscatto della propria quota; tali associazioni godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta, ovvero i creditori possono fare valere i propri diritti sul fondo comune, e, qualora questo non fosse sufficiente, risponderanno personalmente ed in solido coloro i quali hanno agito in nome e per conto della società. Il presidente o il direttore sono rappresentanti nel diritto processuale; Le associazioni non riconosciute non possono beneficiare di donazioni o lasciti: per poterne godere devono richiedere il riconoscimento.
Il comitato è una ura particolare di persona giuridica; il suo scopo è quello di raccogliere fondi per un determinato scopo. I costituenti sono responsabili personalmente della custodia e verso i destinatari dei fondi
Secondo l'articolo 39 della Costituzione i sindacati rientrerebbero nella categoria delle associazioni riconosciute, ma essendo il loro riconoscimento subordinato alla verifica del loro ordinamento interno, e mancando un organo statale preposto alla verifica di tale ordinamento, i sindacati restano associazioni non riconosciute.
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