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LA PLURALITA' DI SOGGETTI PASSIVI NELL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI
Efficacia degli atti impositivi verso i condebitori sociali:
La coobbligazione solidale o solidarietà è una caratteristica delle obbligazioni in generale, disciplinata dagli artt. 1292 e seguenti del c.c., applicabile anche in diritto tributario.
Quando esistono due o più debitori e ciascuno è tenuto ad adempiere l'intera obbligazione si dice che l'obbligazione è solidale tra i debitori; la solidarietà è un vincolo solidale nei confronti del creditore, che potrà esigere da ciascuno l'intera prestazione.
La coobbligazione solidale serve a non costringere il creditore ad intentare tante cause quanti sono i debitori; infatti ciascuno di essi dovrà rispondere per intero.
Il debitore adempiente potrà poi recuperare rivalendosi sugli altri condebitori.
Le regole sono le medesime anche in diritto tributario, quando il creditore è il fisco, che avanza le proprie pretese mediante atti impositivi.
Può accadere che l'atto impositivo venga notificato solo ad alcuni condebitori, oppure che con una diffusa notifica solo uno dei condebitori opponga ricorso.
Tali problemi sono risolti dall'art. 1306 c.c., così l'atto avrà effetti sfavorevoli solo nei confronti di chi lo ha ricevuto e non impugnato; rimane allora impregiudicata la posizione degli altri condebitori, cui l'atto non è stato notificato o che l'hanno regolarmente impugnato.
Ora questa è l'unica soluzione, ma per lungo tempo la giurisprudenza sosteneva che l'efficacia dell'atto impositivo notificato ad uno solo dei coobbligati dovesse estendersi anche a quelli cui l'atto non era stato notificato.
Privilegi fiscali:
Il privilegio è una garanzia per crediti che per la legge sono particolarmente meritevoli di tutela, quindi la legge garantisce al creditore il diritto di soddisfarsi prioritariamente su alcuni beni del debitore.
Si sottolinea che a volte si erra chiamando responsabile limitato il titolare di beni aggravati di privilegio, in realtà questo non è un coobbligato solidale, e perciò non risponde con tutto il suo patrimonio, ma solo con il bene gravato da privilegio. Infatti nel caso in cui tale bene venga meno perché distrutto o alienato a terzi, il soggetto sarà libero da qualsiasi coinvolgimento nell'applicazione del tributo.
Rivalsa e ritenuta:
Nelle imposte sull'energia elettrica o sul gas metano, ma anche sulle assicurazioni, sui finanziamenti bancari e sull'IVA, l'obbligato giuridicamente verso il fisco è diverso da chi deve essere economicamente inciso dal tributo.
In questi casi il carico fiscale deve ricadere sul soggetto che, pur essendo estraneo ai rapporti con l'amministrazione finanziaria, è quello cui si riferisce la capacità contributiva colpita dal tributo.
Ecco perché i soggetti tenuti al amento di imposte per una capacità contributiva realizzata da altri hanno il diritto e a volte l'obbligo di rivalsa nei loro confronti.
Hanno cioè il diritto di farsi corrispondere l'ammontare dell'imposta dal proprio debitore.
Quindi si delinea la distinzione tra:
contribuente di diritto, chiamato ad adempiere nei confronti dell'amministrazione
contribuente di fatto, titolare della capacità contributiva e al quale il tributo viene economicamente addossato attraverso il meccanismo privatistico della rivalsa.
Esiste poi anche il "sostituto d'imposta", cioè chi in forza di disposizione di legge è obbligato al amento di imposte in luogo di altri, poi deve esercitare la rivalsa.
Il sostituto d'imposta è debitore di una somma costituente reddito per il percettore (il sostituto); da tale somma il sostituto è obbligato a prelevare una percentuale (la ritenuta alla fonte), versandola allo Stato. In questo modo trattenendo direttamente la somma da versare al fisco, il sostituto esercita la rivalsa mediante ritenuta.
Ritenute d'acconto e d'imposta:
Le ritenute a titolo di imposta sono imposte sostitutive, infatti la ritenuta a titolo di imposta, a differenza di quella di acconto, costituisce un regime alternativo rispetto alle imposte ordinarie come IRPEF, IRPEG o IRAP.
Mentre le ritenute a titolo d'imposta hanno carattere definitivo, le ritenute d'acconto costituiscono un prelievo provvisorio, una anticipazione rispetto alle imposte dirette che saranno dovute sul complesso dei redditi del sostituto.
Tali proventi concorrono a formare il reddito al lordo della ritenuta, poi confrontata con l'imposta complessiva, con diritto al rimborso di eventuali eccedenze di ritenute o con obbligo di versare altre imposte che risultano dovute (cioè vi è un conguaglio tra le anticipazioni e l'imposta definitivamente calcolata.
La ripartizione delle imposte tra i privati:
Nella solidarietà dipendente, il coobbligato dipendente potrà rivalersi per l'intera somma ata sui debitori principali; quanto detto vale a maggior ragione per il titolare dei beni gravati da privilegio, che potrà rivalersi integralmente sul debitore principale, ed eventuali coobbligati solidali.
Accollo convenzionale d'imposta: quando un tributo trova causa in un rapporto interprivato, esempio un contratto di vendita, ciascuna delle parti può cercare di porlo a carico dell'altra.
Naturalmente molti nelle trattative tengono conto anche dell'onere fiscale: il contraente che sa di dover corrispondere un'imposta in relazione all'operazione tenderà ad alzare il prezzo, per trasferire tutta o parte dell'imposta sulla controparte.
A questa traslazione economica dell'imposta si accomnano pattuizioni, come "le imposte derivanti dal presente atto sono a carico della parte acquirente"; a volte l'art. 1344 considera queste clausole nulle per contrasto col principio costituzionale di capacità contributiva, ma gran parte della giurisprudenza le considera lecite perché mera determinazione del corrispettivo.
Insomma, per indurre la controparte ad accollarsi le imposte, si sfrutta un potere contrattuale che altrimenti porterebbe ad un aumento del prezzo; è un ragionamento persuasivo adottato ad esempio dalle banche per l'imposta di bollo sulla documentazione inviata ai risparmiatori, oppure dalle assicurazioni per l'imposta omonima regolarmente addebitata ai clienti.
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