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Il giudice deve decidere le controversie analizzando le diverse ricostruzioni dei fatti date delle parti. Nel processo civile le parti devono preoccuparsi di indicare quali siano i mezzi di prova. Per mezzo di prova si intende qualsiasi elemento idoneo ad influenzare la scelta che il giudice deve fare per stabilire la controversia, si considerano elementi probatori documenti, foto , testimonianze, perizie ed anche ragionamenti logici. I mezzi di prova si distinguono in due specie:
I mezzi di prova una volta forniti,devono essere valutati dal giudice:
A questo punto il giudice valuta con sentenza la loro concludenza:ossia la loro idoneità o meno a dimostrare i fatti sui quali vertevano.
Quando il giudice non ritiene di avere elementi adeguati per decidere quale tra le due versioni in conflitto sia da considerare più convincente la regola che il legislatore gli offre si denomina onere della prova: ossia in ordine a ciascun fatto o circostanza grava sempre su una sola delle parti l'onere di persuadere il giudice,o meglio se il giudice è indeciso e la prova offerta dalla parte gravata dall'onere non è convincente esso dovrà dare ragione alla controparte,anche se la versione della parte opposta non risulti convincente(art 2697). In genere l'onere probatorio spetta a chi vuole fare valere un proprio diritto, salvo alcuni casi in cui la buona fede è presunta; in tali casi l'onere grava su chi mette in dubbio la buna fede. Questa regola posta dall'art. 2697 può però essere derogata dalle stesse parti e si ha la c.c. inversione dell'onere della prova,a meno che non si tratti di diritti indisponibili e purchè le modificazione non abbia per effetto di rendere eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto.
Prova documentale,per documento si intende qualsiasi cosa idonea a rappresentare un fatto in modo da consentirne la presa di conoscenza a distanza di tempo(fotografie certificati lettere ecc..). Tra i documenti rivestono particolare importanza:
Il legislatore attribuisce il valore di scrittura privata anche al telegramma ma solo se l'originale consegnato al pubblico ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente. Fanno prova contro chi li ha scritti al pari delle scritture private anche: le sectiune e i registri domestici,i libri e le altre scritture contabili delle imprese e le riproduzioni meccaniche(riguardano anche i documenti informatici).
Prova testimoniale o testimonianza, è la narrazione fatta al giudice da una persona estranea alla relazione e ai fatti controversi di cui il teste abbia conoscenza. La testimonianza trova però dei limiti legali di ammissibilità
Non è ammessa per controversie su contratti di importo superiore a euro 2.58 , ma il giudice può derogare; è ammessa per forza però quando art.2724:a)vi sia un principio di prova scritta,b)quando la parte si sia trovata nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta,c)quando la parte abbia perduto senza sua colpa il documento di prova.
Non è ammissibile se tende a dimostrare che anteriormente o contemporaneamente alla stipulazione di un accordo scritto siano stati stipulati altri patti. Anche per tale caso il giudice deve pero ammettere la testimonianza se ricorrono i casi previsti dall'articolo 2724 del c.c. quando la prova è invocata a dimostrazione che successivamente alla formazione di un documento,è stato stipulato un patto aggiuntivo o contrario al contenuto,il giudice può ammetterla solo se ritiene verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Non è ammissibile se tende a provare un contratto che,per volontà delle parti o per espressa disposizione di legge,deve essere stipulato o anche solo provato per iscritto. In questi casi la testimonianza è ammissibile solo se ricorra la terza ipotesi dell'artic.2724.
Quando in un atto la forma scritta è richiesta ab substantiam,essa costituisce un elemento essenziale del negozio,e se ciò non viene rispettato, l'atto è nullo. La prova della stipulazione di tale atto quindi può essere provata solo con una forma scritta. Nel caso che la parte abbia perduto,per colpa non sua la prova,è ammessa ogni tipo di prova. Da ciò si ricava che il legislatore impone alla parte l'onere di custodire il documento,onde poi mostrarlo al giudice se necessario.
Quando la forma scritta di un atto sia richiesta come prova, si parla di forma a probationem tantum. La mancanza di tale forma non comporta la nullità dell'atto ma l'incompatibilità della prova testimoniale e presuntiva;anche per questo caso sono ammesse le eccezioni per non colpa della perdita della prova scritta. Comunque la mancanza di un documento in questi casi non preclude del tutto la possibilità di provare l'atto e il suo contenuto:
Prova della simulazione,la simulazione è un contratto seguito da una controdichiarazione scritta in cui le parti o negano il primo negozio(simulazione assoluta),oppure dichiarano di aver inteso concludere un contratto diverso(simulazione relativa). Nel caso di controversia e nel caso in cui venga a mancare la prova della controdichiarazione la simulazione può essere fatta riconoscere:
dalle parti solo con prova scritta nel caso di negozio lecito, e con testimonianza per i casi dell'art 2724
dalle parti con prova scritta , presunzioni e testimonianze per atto illecito
dai terzi, proprio perché impossibilitati di avere prova scritta, con testimonianza e presunzioni
Inoltre la simulazione può sempre essere provata mediante confessione ovvero giuramento.
Per presunzione(prova indiretta),si intende ogni argomento, congettura, illazione, attraverso cui, essendo già provata una circostanza, si giunge a considerare provata un'altra circostanza,sfornita di prove diretta. Si parla di presunzioni legali quando è la stessa legge che attribuisce valore di prova ad un fatto in ordine ad un altro fatto che quindi viene presunto. Le presunzioni legali a loro volta possono essere:
assolute se non ammettono prova contraria
relative se ammettono prova contraria.
Le presunzioni sono semplici se non sono prestabilite dalla legge ma sono lasciate all'apprezzamento del giudice.
La confessione è la dichiarazione che la parte fa di fatti sfavorevoli a se e favorevoli all'altra, ed è una dichiarazione di scienza perché volontaria. Essa può essere:
giudiziale se resa in giudizio, e fa piena prova(viene considerata vero ciò che dice il confidente e non può più essere contestato);essa può essere resa spontaneamente o tramite interrogatorio dall'altra parte.
stragiudiziale se resa fuori dal giudizio,se resa all'altra parte ha lo stesso valore di quella giudiziale;la confessione stragiudiziale deve essere provata.
Entrambe possono essere revocate se si dimostra che sono state determinate da errore o violenza. La confessione si dice qualificata quando la parte riconosce la verità dei fatti a sé sfavorevoli,ma vi aggiunge altri fatti tendenti ad infimare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti. In tale caso bisogna distinguere:a) se l'altra parte non contesta la verità dei fatti aggiunti la confessione fa piena prova,b)se l'altra parte contesta è il giudice a decidere la veridicità di tali aggiunte.
Distinta dalla confessione è la dichiarazione ricognitiva che invece di fatti ha per oggetto l'osservazione di diritti o rapporti giuridici
Il giuramento è un mezzo di prova di cui si può chiedere l'acquisizione nel corso di un giudizio civile.
Può essere decisorio quando viene richiesto da una delle parti per ottenere una dichiarazione dall'altra parte su di una cosa che davvero abbia carattere decisorio ai fini del pare del giudice; il valore è quello di prova di fatto e contro di esso non possono esser portate ulteriori prove. Il giuramento viene reso in giudizio dalla parte davanti al giudice che deve ammonire il giurante sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione del falso(lo spergiuro può essere dichiarato solo nel processo penale; in tal caso il reo deve indennizzare la parte lesa nel processo civile). Non è ammesso giuramento quando si tratti di diritti indisponibili, fatti illeciti, fatti per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam e di contestare l'attestazione,contenuta in un atto pubblico,che un determinato fatto è avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che lo ha redatto. .
È invece suppletorio quando viene richiesto dal giudice che non è convinto delle prove addotte chiede una ulteriore prova. Una particolare specie di tale giuramento è quello estimatorio, che può essere richiesto per stabilire l'esatto valore di una determinata cosa .
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