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LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI

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LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI



Nel processo le prove devono essere fornite dalle parti; il giudice le esamina per vederne prima di tutto l'ammissibilità e la rilevanza. Il giudice valuta con sentenza la loro concludenza.

Con l'onere della prova si intende il fatto che grava sempre su una sola delle parti l'onere di provare la consistenza di un fatto anche se la versione della parte opposta non risulti convincente art 2697. In genere l'onere spetta a chi vuole fare valere un proprio diritto, salvo alcuni casi in cui la buona fede è presunta; in tali casi l'onere grava su chi mette in dubbio la buna fede.

Si considerano elementi probatori documenti, foto , testimonianze, perizie ed anche ragionamenti logici. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento tranne che per il giuramento e la confessione in cui il giudice non ha nessuna capacità discrezionale nella loro valutazione. L'atto pubblico gode di particolare fiducia che si chiama pubblica fede.; fa piena prova cioè il giudice considera vere le cose scritte; queste possono essere negate solo con querela di falso. L'atto privato fa prova solo contro chi lo ha sottoscritto.



La testimonianza è la narrazione fatta al giudice da una persona estranea alla relazione e ai fatti controversi di cui il teste abbia conoscenza. Non è ammessa per controversie su contratti di importo superiore alle 5000 lire , ma il giudice pio derogare; è ammessa solo nel caso non sia possibile procurare una prova documentale perché indisponibili ma non per colpa della parte art 2724. Non è ammissibile qualora debba provare un contratto che doveva essere provato per iscritto. La stessa disciplina si applica per le obbligazioni.

Quando in un atto la forma scritta è richiesta ab substantiam ma ciò non viene rispettato, l'atto è nullo. Tale atto quindi deve essere provato con una forma scritta. Nel caso che la parte non l'abbia per colpa non sua la prova orale è ammessa per provare l'esistenza del contratto nella forma richiesta ed eventualmente ricostruirne il contenuto.

Quando la forma scritta di un atto sia richiesta come prova, si parla di forma a probationem tantum. La mancanza di tale forma non comporta  la nullità dell'atto ma l'incompatibilità della prova testimoniale; anche per questo caso sono ammesse le eccezioni per non colpa della perdita della prova scritta.

In ogni caso la parte che intenda provare il fatto può chiedere l'interrogatorio giudiziale nella speranza di ottenere una confessione.

In genere nel negozio nullo le parti si scambiano una controdichiarazione in cui negano il primo negozio, proprio per far valere la nullità di questo. La simulazione può essere fatta riconoscere:

dalle parti solo con prova scritta nel caso di negozio lecito, e con testimonianza per i casi dell'art 2724

dalle parti con prova scritta , presunzioni e testimonianze per atto illecito

dai terzi, proprio perché impossibilitati di avere prova scritta, con testimonianza e presunzioni


Per presunzione si intende ogni argomento, congettura, illazione, attraverso cui, essendo già provata una circostanza, si giunge a provarne un'altra indirettamente. Si parla di presunzioni legali quando è la stessa legge che attribuisce valore di prova ad un fatto.


La confessione è la dichiarazione che la parte fa di fatti sfavorevoli a se e favorevoli all'altra, ed è una dichiarazione di scienza. Resa in giudizio fa piena prova; può essere revocata solo per errore violenza.. essa può essere resa spontaneamente o tramite interrogatorio dall'altra parte.


Il giuramento è un mezzo di prova di cui si può chiedere l'acquisizione nel corso di un giudizio civile.

Può essere decisorio quando viene richiesto da una delle parti per ottenere una dichiarazione dall'altra parte su di una cosa che davvero abbia carattere decisorio; il valore è quello di prova di fatto e contro di esso non possono esser portate ulteriori prove. Lo spergiuro può essere dichiarato solo nel processo penale; in tal caso il reo deve indennizzare la parte lesa nel processo civile. Non è ammesso quando si tratti di diritti indisponibili, fatti illeciti o fatti per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam.

È invece suppletorio   quando viene richiesto dal giudice ce non convinto delle prove addotte chiede una ulteriore prova.





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